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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14942/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l’anno d’imposta 2010, con cui il Comune contestava un insufficiente versamento di imposta pari a 313 euro e irrogava anche una sanzione di 30.270 euro per omessa denuncia ICI. La CTR aveva rigettato l’appello del Comune e confermato l’annullamento della pretesa sanzionatoria, ritenendo soppressobbligo dichiarativo in capo alla società perché il valore delle aree fabbricabili risultava già conoscibile dall’ente tramite gli atti di compravendita e il MUI. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha denunciato violazione/falsa applicazione degli artt. 10, comma 4, e 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, sostenendo che l’obbligo dichiarativo permaneva e che non erano ammessi atti equipollenti; con il terzo ha dedotto violazione dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 504/1992, censurando l’annullamento della sanzione.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi, condividendo la decisione della CTR. Ha affermato che, a seguito dell’art. 37, comma 53, d.l. 223/2006, conv. in l. 248/2006, come modificato dalla l. 296/2006, l’obbligo di presentazione della dichiarazione ICI è stato soppresso, salvo i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti non gestibili con le procedure telematiche del modello unico informatico. Nel caso concreto il valore imponibile era stato desunto dal Comune dall’atto di compravendita e comunque da dati già nella disponibilità o agevolmente acquisibili dall’ente; pertanto la dichiarazione sarebbe stata un mero formalismo privo di contenuto. Conseguentemente era corretta anche la conferma dell’annullamento della sanzione, in assenza di una violazione dell’obbligo dichiarativo. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell’intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 4, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

    norma richiamata dal ricorrente come base dell’obbligo dichiarativo ICI, ma ritenuta non più operante nei termini invocati, salvo le eccezioni espressamente previste dalla disciplina sopravvenuta.

  • art. 5, comma 5, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

    richiamato per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili; nel caso concreto il Comune aveva comunque fatto riferimento al prezzo di vendita risultante dall’atto, non a una stima autonoma ex parametro normativo.

  • art. 14, comma 1, D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

    invocato per contestare l’annullamento della sanzione; la censura è stata respinta perché, esclusa la violazione dell’obbligo dichiarativo, veniva meno il presupposto sanzionatorio.

  • art. 37, comma 53, d.l. 4 luglio 2006 n. 223

    «A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)...»

    ha soppresso l’obbligo dichiarativo ICI, mantenendolo solo nei casi in cui gli elementi rilevanti dipendano da atti per i quali non siano utilizzabili le procedure telematiche del modello unico informatico.

  • L. 4 agosto 2006 n. 248

    legge di conversione del d.l. 223/2006, richiamata quale fonte della soppressione dell’obbligo dichiarativo.

  • art. 1, comma 174, L. 27 dicembre 2006 n. 296

    norma modificativa del regime della dichiarazione ICI, richiamata dalla Corte come parte della disciplina sopravvenuta.

  • art. 3-bis D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 463

    richiamato quale disposizione sulle procedure telematiche del modello unico informatico, rilevante per delimitare i casi in cui permane l’obbligo dichiarativo.

  • D.M. 12 maggio 2009

    ha approvato il modello di dichiarazione ICI da utilizzare nei casi in cui gli elementi rilevanti non siano acquisibili dai comuni tramite le ordinarie banche dati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    consente il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    richiamato insieme al comma 1-quater per la disciplina dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’obbligo di dichiarazione ICI è stato soppresso, ma permane solo quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non siano già conoscibili dall’ente impositore e non siano acquisibili tramite le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico.
  • Quando il dato imponibile è già nella disponibilità del Comune, o comunque agevolmente reperibile tramite atti e banche dati accessibili all’ente, la dichiarazione del contribuente si riduce a un adempimento meramente formale e non può fondare sanzioni per omessa presentazione.
  • In materia tributaria, la sanzione per omessa dichiarazione presuppone la persistente sussistenza dell’obbligo dichiarativo; se tale obbligo è escluso dalla disciplina sopravvenuta o dall’accessibilità del dato all’amministrazione, viene meno anche il presupposto sanzionatorio.
  • Nel giudizio di legittimità, la censura alla qualificazione dell’adempimento come dovuto deve confrontarsi con la ratio della norma sopravvenuta e con la concreta conoscibilità del dato da parte dell’ente impositore, non essendo sufficiente invocare in astratto l’obbligo dichiarativo originario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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