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Circolare

Circolare numero 49 del 15-2-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come applicare la riduzione delle somme aggiuntive prevista dall'art. 4, comma 5, della legge n. 48/1988 quando il ritardo o l'omissione contributiva dipendano dalla tardiva erogazione di contributi pubblici. Vengono richiamate le due misure della riduzione, differenziate in base alla prevalenza dei finanziamenti pubblici sul totale delle entrate dell'ente, e si ribadisce il termine entro cui le pendenze devono essere sanate. Il chiarimento principale riguarda i casi di erogazione frazionata o parziale del finanziamento, per i quali il beneficio si applica ai contributi relativi al periodo contributivo corrispondente alla quota di finanziamento effettivamente erogata, purché regolarizzati entro il termine previsto.

Criteri di applicazione della riduzione delle somme aggiuntive in caso di finanziamenti pubblici erogati frazionatamente o parzialmente

Riduzione delle somme aggiuntive in presenza di finanziamenti pubblici erogati in ritardo o in modo frazionato

La circolare fornisce un chiarimento operativo sull'applicazione della particolare riduzione delle somme aggiuntive prevista dall'art. 4, comma 5, della legge n. 48/1988, già oggetto della circolare n. 28 del 2 febbraio 1991. Il tema riguarda gli enti che abbiano omesso o ritardato il versamento contributivo a causa della tardiva erogazione di contributi pubblici previsti da legge o convenzione.

Presupposti per l'applicazione del beneficio

La riduzione può essere riconosciuta solo se il ritardo o l'omissione contributiva è effettivamente connesso alla mancata tempestiva erogazione del contributo pubblico. La misura della riduzione varia in funzione della struttura delle entrate dell'ente:

  • per gli enti i cui proventi finanziari consistono prevalentemente in finanziamenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, la riduzione corrisponde agli interessi legali, indicati nella circolare come pari al 10% annuo;
  • per gli altri enti, la riduzione è pari agli interessi legali aumentati del 50%, indicati come tasso annuo del 15%.

Il requisito della prevalenza sussiste quando le entrate complessive dell'ente sono costituite per almeno due terzi da finanziamenti pubblici.

Decorrenza e regolarizzazione delle pendenze

La circolare ribadisce che il beneficio può trovare applicazione per le inadempienze maturate a partire dal periodo oggetto di finanziamento, indipendentemente dalla data in cui il finanziamento è stato materialmente erogato secondo quanto previsto dalla legge o dalla convenzione. Resta però essenziale che le pendenze contributive vengano sanate entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello di erogazione dei finanziamenti.

Erogazioni frazionate o parziali del finanziamento

Il chiarimento principale riguarda i casi in cui il contributo pubblico venga erogato non in un'unica soluzione, ma in modo frazionato o solo parziale rispetto all'importo complessivo previsto per il periodo.

In tali ipotesi, il beneficio si applica ai contributi regolarizzati entro il termine previsto e relativi al periodo contributivo corrispondente alla quota di finanziamento effettivamente erogata. La circolare fornisce esempi applicativi:

  • in caso di erogazione trimestrale, la riduzione opera con riferimento ai contributi del trimestre corrispondente;
  • in caso di erogazione pari a 1/6 del finanziamento annuo, il beneficio riguarda i primi due mesi contributivi dell'anno, secondo il rapporto 12:6=2;
  • lo stesso criterio di proporzionalità si applica alle successive erogazioni parziali.

La finalità del chiarimento è quindi quella di ancorare il beneficio alla quota di finanziamento effettivamente disponibile e al periodo contributivo ad essa corrispondente, evitando estensioni automatiche a periodi non coperti dalla specifica erogazione.

Punti principali

Ambito della riduzione delle somme aggiuntive

La circolare richiama la disciplina già chiarita con la circolare n. 28 del 2 febbraio 1991, punto B, in attuazione della delibera del Comitato Esecutivo n. 75/91. La riduzione delle somme aggiuntive prevista dall'art. 4, comma 5, della legge n. 48/1988 si applica solo quando il ritardo o l'omissione contributiva siano collegati alla ritardata erogazione del contributo pubblico previsto da legge o convenzione.

Misura della riduzione e requisito di prevalenza

Per gli enti i cui proventi finanziari derivano prevalentemente da finanziamenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni, la riduzione è pari agli interessi legali, indicati all'epoca nella misura del 10% annuo. Per gli altri enti, nei quali non ricorre la prevalenza dei finanziamenti pubblici, la riduzione è pari agli interessi legali aumentati del 50%, con tasso annuo indicato nella circolare nella misura del 15%. Il requisito di prevalenza ricorre quando le entrate complessive dell'ente sono costituite, per almeno due terzi, dai finanziamenti pubblici.

Decorrenza del beneficio e termine per la regolarizzazione

Il beneficio può essere applicato alle inadempienze verificatesi a partire dal periodo oggetto di finanziamento, indipendentemente dalla data di erogazione stabilita dalla legge o dalla convenzione. Condizione essenziale è che le pendenze contributive siano sanate entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello in cui i finanziamenti vengono erogati.

Finanziamenti erogati in modo frazionato o parziale

La circolare chiarisce che, nei casi in cui il finanziamento pubblico sia erogato frazionatamente o solo in parte rispetto all'ammontare complessivo previsto per il periodo, il beneficio si applica ai contributi regolarizzati entro il termine sopra indicato e riferiti al periodo contributivo corrispondente alla quota di finanziamento effettivamente erogata. In caso di erogazione trimestrale, il riferimento è ai contributi del trimestre corrispondente; in caso di erogazione pari a 1/6 del finanziamento annuo, il beneficio riguarda i primi due mesi contributivi dell'anno, con applicazione analogica alle successive erogazioni parziali.

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