Circolare numero 50 del 15-2-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare segnala la pubblicazione di una legge in Gazzetta Ufficiale che aggiorna le responsabilita' derivanti dall'uso delle apparecchiature informatiche. Vengono richiamate alcune norme penali immediatamente rilevanti su documenti informatici, accesso abusivo, diffusione di codici di accesso e frode informatica, evidenziandone l'impatto per gli operatori dell'Istituto. La circolare richiama inoltre, per un quadro piu' ampio della responsabilita' verso la pubblica amministrazione, la legge 7 febbraio 1992, n. 181, e chiede la diffusione del contenuto a tutto il personale.
Responsabilita' connesse all'uso delle apparecchiature informatiche e richiami a norme penali
Responsabilita' penali connesse all'uso delle apparecchiature informatiche
La circolare comunica la pubblicazione di una legge in materia di responsabilita' legate all'impiego delle apparecchiature informatiche e ne evidenzia l'importanza per l'Istituto, che opera in un contesto fortemente tecnologico. Il documento richiama alcune disposizioni penali ritenute di immediata rilevanza e invita alla loro diffusione a tutto il personale.
Quadro generale e finalita' dell'intervento normativo
La legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 305, serie generale parte prima, del 30 dicembre 1993, viene descritta come un aggiornamento delle responsabilita' connesse all'uso sempre piu' diffuso dei sistemi informatici. La circolare segnala che, oltre al testo integrale della legge, sono particolarmente significative alcune norme di contenuto prescrittivo immediatamente operative.
Documenti informatici e falsita' documentali
Viene riportato l'art. 491-bis c.p., dedicato ai documenti informatici. La disposizione stabilisce che, se una delle falsita' previste dal capo del codice penale riguarda un documento informatico pubblico o privato, si applicano le norme del medesimo capo relative agli atti pubblici o alle scritture private. La circolare precisa anche la definizione di documento informatico: qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria oppure programmi specificamente destinati a elaborarli.
Accesso abusivo a sistemi informatici o telematici
L'art. 515-ter c.p. punisce l'introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, nonche' la permanenza nel sistema contro la volonta' espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo. La pena indicata e' la reclusione fino a tre anni.
Codici di accesso e strumenti di intrusione
L'art. 615-quater c.p. riguarda la detenzione e la diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. La norma sanziona chi, al fine di conseguire un profitto o arrecare un danno, si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a sistemi protetti, oppure fornisca indicazioni o istruzioni idonee allo stesso scopo. Sono previste la reclusione fino a un anno e la multa sino a lire dieci milioni.
Frode informatica
La circolare richiama infine l'art. 640-ter c.p., che reprime la frode informatica. E' punito chi alteri il funzionamento di un sistema informatico o telematico, oppure intervenga senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, quando da tali condotte derivi un ingiusto profitto con altrui danno. La sanzione prevista e' la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire centomila a due milioni.
Richiamo ad altra normativa e diffusione interna
Per completezza del quadro sulle responsabilita' verso la pubblica amministrazione, la circolare richiama anche la legge 7 febbraio 1992, n. 181, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 051 del 2 marzo 1992, contenente modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione. Il documento si chiude con l'ordine di portarne a conoscenza tutto il personale nelle forme di rito.
Punti principali
Pubblicazione della legge e finalita' della circolare
La circolare informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 305, serie generale parte prima, del 30 dicembre 1993, e' stata pubblicata la legge richiamata in oggetto. La norma viene presentata come rilevante sia in generale, perche' definisce e aggiorna le responsabilita' connesse all'uso delle apparecchiature informatiche, sia per la presenza di disposizioni di immediata operativita' che si ritiene opportuno riportare nelle parti piu' significative.
Documenti informatici e falsita' documentali
Viene richiamato l'art. 491-bis c.p., che estende ai documenti informatici pubblici o privati le disposizioni del capo sulle falsita' documentali riferite rispettivamente agli atti pubblici e alle scritture private. Ai fini della norma, per documento informatico si intende qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria, oppure programmi specificamente destinati a elaborarli.
Accesso abusivo a sistemi informatici o telematici
L'art. 515-ter c.p. punisce chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, oppure vi rimanga contro la volonta' espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La pena prevista e' la reclusione fino a tre anni.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso
L'art. 615-quater c.p. sanziona chi, per procurare a se' o ad altri un profitto o per arrecare ad altri un danno, si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a sistemi informatici o telematici protetti, oppure fornisca indicazioni o istruzioni idonee allo stesso scopo. La pena indicata e' la reclusione fino a un anno e la multa sino a lire dieci milioni.
Frode informatica
L'art. 640-ter c.p. disciplina la frode informatica, punendo chi alteri in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, oppure intervenga senza diritto su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema o ad esso pertinenti, procurando a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La sanzione prevista e' la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire centomila a due milioni.
Impatto per l'Istituto e richiamo ad altra normativa
La circolare sottolinea il particolare impatto delle nuove disposizioni sugli operatori di un ambiente ad alto contenuto tecnologico come l'Istituto, che ha costruito il proprio modo di operare sull'impiego diffuso della tecnologia informatica. Inoltre, per una visione piu' ampia della responsabilita' verso la pubblica amministrazione, richiama la legge 7 febbraio 1992, n. 181, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 051 del 2 marzo 1992, recante modifiche al codice penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione.
Diffusione al personale
La circolare conclude con l'invito a portare a conoscenza di tutto il personale il contenuto del documento, secondo le forme di rito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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