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Sentenza

Sentenza del 20/01/2016 n. 969 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 136 Cost., degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e degli artt. 2033 e 2935 c.c. Ha contestato che la declaratoria di incostituzionalità potesse riaprire un rapporto tributario ormai definitivo: l’avviso di accertamento relativo alla plusvalenza realizzata nel 1996 con la vendita di terreni ereditati era stato notificato il 2 maggio 2002 e non impugnato entro 60 giorni. La contribuente aveva chiesto il rimborso il 26 luglio 2002, dopo aver pagato quanto accertato, invocando la sentenza della Corte costituzionale n. 328 del 9 luglio 2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha stabilito che, una volta divenuto definitivo per mancata impugnazione tempestiva, il rapporto d’imposta è esaurito e non viene rimesso in discussione da una successiva pronuncia di incostituzionalità; il rimborso tributario è inoltre soggetto alle specifiche preclusioni e decadenze e non può essere richiesto liberamente entro il termine ordinario decennale previsto per la ripetizione dell’indebito. Ha quindi cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 39/02/2007, che aveva confermato il rimborso riconosciuto in primo grado, e ha deciso nel merito respingendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state integralmente compensate; B.L. è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.000 euro per compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 136 della Costituzione

    La dichiarazione di incostituzionalità, infatti, non può incidere su un rapporto d'imposta ormai esaurito, atteso che il contribuente, raggiunto dall'avviso, per non rendere incontestabile il rapporto tributario per intervenuta definizione dell'imponibile, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente l'accertamento notificatogli.

    La declaratoria di illegittimità costituzionale non riapre un rapporto tributario già divenuto irretrattabile per mancata impugnazione dell’atto impositivo nei termini.

  • Art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992

    Nella specie, al momento della pronuncia di incostituzionalità, l'avviso di accertamento era già divenuto definitivo per mancata impugnazione nel termine di gg. 60 dalla sua notifica, D.Lgs. n. 546 del 1992 , ex art. 21.

    L’avviso di accertamento deve essere impugnato entro il termine indicato; decorso inutilmente il termine di 60 giorni, l’atto diviene definitivo e il rapporto d’imposta è esaurito.

  • Artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il processo tributario, pur comportando un giudizio su rapporti, può essere instaurato soltanto mediante impugnazione di specifici atti o rifiuto degli stessi, con la conseguenza del formarsi di preclusioni a seguito del mancato esercizio, nei termini decadenziali, del diritto d'impugnazione;

    La tutela nel processo tributario passa dall’impugnazione degli atti o del rifiuto impugnabile entro i termini di decadenza; omettere l’impugnazione può rendere il rapporto non più contestabile.

  • Art. 2033 c.c.

    ne consegue che al diritto al rimborso, regolato da norme speciali e soggetto a preclusioni e decadenze, non si applica la disciplina della "conditio indebiti" e il medesimo non può essere esercitato liberamente nel termine decennale di prescrizione

    La richiesta di rimborso tributario è regolata dalla disciplina speciale e dai relativi termini e preclusioni: non può essere recuperata facendo ricorso al termine decennale generale della ripetizione dell’indebito.

Massime di principio

  • Una pronuncia di incostituzionalità può incidere sui rapporti tributari ancora aperti, ma non fa rivivere un rapporto già esaurito perché l’atto impositivo non è stato impugnato tempestivamente.
  • Per contestare la pretesa tributaria occorre impugnare l’atto nei termini previsti dalla disciplina processuale tributaria; il successivo pagamento o una domanda di rimborso non sostituiscono l’impugnazione omessa.
  • Il rimborso di tributi è sottoposto a regole speciali, termini di decadenza e preclusioni: non è possibile eludere tali limiti invocando in via generale la prescrizione decennale dell’indebito.

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