Cassazione Penale, Sentenza n. 03261/2026 del 27/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordine di estradizione per due vie: 1) questione di legittimità costituzionale dell'art. 705 c.p.p., denunciando violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., perché la disciplina dell'estradizione non prevede per lo straniero residente in Italia la possibilità, analoga a quella prevista dall'art. 18, lett. r) della legge n. 69/2005 (mandato di arresto europeo), di scontare la pena nel territorio nazionale; Terolli sostiene di essere attualmente radicato in Italia e richiede di poter espiare la pena in Italia; 2) opposizione per la sussistenza di una causa ostativa all'estradizione ai sensi dell'art. 705, comma 2, lett. c), c.p.p., per il pericolo per la propria incolumità in caso di rientro in Albania, dovuto a bande criminali che avrebbero occupato la sua abitazione, lo avrebbero picchiato e minacciato di morte, e per la presunta inefficacia delle forze di polizia albanesi (induzione a ritirare denunce); si invoca inoltre il rischio derivante dalla cosiddetta "regola del kanun" (vendette private).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte rileva che la questione di legittimità non è rilevante perché non è provato il requisito del radicamento: la disciplina richiede una residenza/dimora legittima ed effettiva di almeno cinque anni e il ricorrente non ha allegato né documentato tale periodo. Inoltre la giurisprudenza costituzionale ha già ritenuto legittima la differenziazione tra regime di mandato d'arresto europeo e procedura di estradizione verso Stati extraeuropei. Sul secondo motivo la Corte ritiene l'atto aspecifico e ritiene non provato un rischio collegabile a persecuzione sistemica o statale: i fatti descritti sono riconducibili a criminalità predatoria e a contese patrimoniali, non a fatti di sangue innescanti vendette, e la condotta della polizia albanese non prova una scelta statale di tolleranza. Per questi motivi non sussistono le cause ostative previste dall'art. 705 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 705 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le cause ostative all'estradizione; la Corte l'ha applicata per valutare l'assenza di condizioni che impediscano la consegna, valutando in particolare il requisito probatorio dell'asserito pericolo per la persona.
art. 18, lett. r), legge 22 aprile 2005, n. 69 (oggi art. 18-bis)
Prevede, nel contesto del mandato di arresto europeo, la possibilità di rifiuto della consegna per consentire l'espiazione della pena nello Stato membro in cui la persona è stabilmente presente; la Corte ha ritenuto che tale disciplina non possa essere automaticamente estesa al regime di estradizione verso Stati extra-UE.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente per lamentare disparità di trattamento; la Corte ha ritenuto la differenza di disciplina non irragionevole e quindi non violativa del principio di parità.
art. 27, comma terzo, Cost.
Invocato dal ricorrente con riferimento alla funzione rieducativa della pena e alla possibilità di espiare la pena in Italia; la Corte ha ritenuto che l'assetto normativo vigente non osti a questo principio in modo tale da giustificare la questione sollevata, dato l'insufficiente radicamento provato.
art. 40 legge n. 69/2005
Norma transitoria richiamata dalla giurisprudenza costituzionale: la Corte costituzionale ha già motivato che introdurre nel regime dell'estradizione un rifiuto simile a quello transitorio dell'euromandato costituirebbe un meccanismo anomalo e non giustificato.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicato dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La distinzione tra mandato d'arresto europeo e procedura di estradizione verso Stati extra-UE è considerata legittima: non è sufficiente richiamare per analogia la disciplina dell'euromandato per ottenere il rifiuto dell'estradizione.
- Per ottenere il beneficio del "radicamento" (eccezione analoga a quella prevista per l'euromandato) è necessario provare una residenza/dimora legittima ed effettiva nel territorio italiano per almeno cinque anni; la mera dimora temporanea o i legami familiari documentati superficialmente non sono sufficienti.
- Le opposizioni all'estradizione fondate su rischi per la vita o l'incolumità devono essere specifiche e provate: rischio generico derivante da criminalità comune o contese patrimoniali non configura automaticamente una causa ostativa, a meno che non sia dimostrabile un collegamento con persecuzioni sistemiche o scelte dello Stato richiedente.
- Denunce ritirate sotto minaccia o episodi di intimidazione devono essere documentati e inseriti in un quadro probatorio che dimostri inefficacia dello Stato o tolleranza istituzionale verso le violenze, per assumere rilievo ai fini dell'art. 705 c.p.p.
- Le questioni di costituzionalità che mirano a estendere tutele del regime eurounitario all'estradizione verso Stati terzi incontrano ostacoli giurisprudenziali consolidati; le iniziative di questo tipo richiedono prove molto solide e una motivazione giuridica che superi la distinzione funzionale tra strumenti di cooperazione internazionale.
- La mancata ammissibilità del ricorso può comportare la condanna a spese e sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, le impugnazioni speculative o non ben documentate espongono al rischio di sanzioni.
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