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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6048/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento per i periodi 2010 e 2011: l'Agenzia contestava la mancata applicazione della ritenuta a titolo d'imposta (art.26, comma 5, d.P.R. n.600/1973) sugli interessi pagati da GSP alla subholding italiana GDF Suez Energia Italia (GSEI), sostenendo che GSEI fosse mera conduit e non beneficiario effettivo del flusso reddituale derivante da finanziamenti da ELECTRABEL INVEST LUXEMBOURG (EIL). La ricorrente deduceva violazioni della normativa nazionale e comunitaria (direttiva 2003/49/CE) e della libertà di stabilimento, chiedeva anche rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia UE e censurava il mancato rispetto di garanzie procedimentali (art.37-bis d.P.R. 600/1973).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale (cfr. sentenze 'danesi' della Corte di giustizia e orientamenti di Cassazione), spetta al percettore dimostrare di essere il beneficiario effettivo degli interessi e che il giudice di merito correttamente ha valutato elementi fattuali (parametri segnaletici) che indicano che la subholding italiana era una conduit e che il beneficiario effettivo era la società lussemburghese. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi al divieto di doppia imposizione e alla libertà di stabilimento alla luce degli accertamenti di fatto e ha escluso l'obbligo di applicare le garanzie procedimentali dell'art.37-bis nella fattispecie. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 5

    Disciplina la ritenuta a titolo d'imposta sugli interessi; applicabile quando il percettore non è beneficiario effettivo secondo la valutazione di merito.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 26-quater

    Recepisce il regime di esenzione per interessi tra consociate UE ai sensi della direttiva 2003/49/CE; il beneficio spetta al "beneficiario effettivo" e l'applicazione è condizionata al superamento di verifiche di sostanza, non solo di forma.

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    Norma sulle garanzie procedimentali (contraddittorio preventivo e motivazione rafforzata) che la Corte ha ritenuto non sovrapponibile alle verifiche sostanziali anti-abuso svolte ai fini degli artt.26 e 26-quater.

  • Direttiva 2003/49/CE (Interest and Royalties Directive)

    Stabilisce l'esenzione alla fonte su interessi tra società consociate di Stati membri a condizione che il percettore sia beneficiario effettivo; la Corte di giustizia ha interpretato la clausola del beneficiario effettivo in senso sostanziale per prevenire abusi.

  • TFUE (libertà di stabilimento e libera circolazione dei capitali)

    I principi di libertà di stabilimento e circolazione non impediscono controlli sostanziali anti-abuso; l'applicazione della direttiva e delle norme nazionali può essere conforme al TFUE se l'interpretazione e gli accertamenti di fatto non violano i diritti dell'Unione.

  • Giurisprudenza comunitaria: Corte di giustizia, sentenze del 26 febbraio 2019 (cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16, le cosiddette 'sentenze danesi')

    Chiariscono che la nozione di 'beneficiario effettivo' va interpretata in senso ampio e che lo Stato della fonte può verificare la reale disponibilità economica del percipiente; introducono criteri valutativi utilizzati anche dalla Cassazione.

  • Giurisprudenza di legittimità nazionale: Cass. n.14756/2020 e altre pronunce citate

    Confermano l'orientamento secondo cui il contribuente deve dimostrare di essere beneficiario effettivo e richiamano parametri 'spia' e i tre test utili alla verifica (substantive activity, dominion, business purpose).

Massime di principio

  • In materia di esenzione da ritenuta sugli interessi transfrontalieri la nozione di 'beneficiario effettivo' va interpretata sostanzialmente: non basta la titolarità giuridica formale.
  • Sulla parte contribuente grava l'onere di provare di essere beneficiario effettivo; se supera questa prova, l'Amministrazione deve dimostrare abuso o artificiosità.
  • La verifica si articola su tre test autonomi: substantive business activity test (attività economica effettiva), dominion test (capacità di disporre liberamente dei flussi), business purpose test (motivo economico dell'interposizione).
  • La presenza di indici quali margini irrisori, trasferimenti immediati verso la capogruppo, identità di management, assenza di rischio sopportato dalla interposta è sintomatica di conduit e fa venir meno l'esenzione.
  • La direttiva 2003/49/CE non impedisce controlli anti-abuso né esclude che la normativa nazionale applichi criteri restrittivi se fondati su accertamenti di fatto coerenti con la giurisprudenza UE.
  • Il rischio di doppia imposizione può essere affrontato tramite gli strumenti convenzionali o le procedure amichevoli previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni; la mera asserzione di doppia imposizione non abbatte l'accertamento di abuso.
  • Le garanzie procedimentali dell'art.37-bis non sono automaticamente applicabili ai rilievi fondati su norme antielusive come quelle sulla qualificazione del beneficiario effettivo; occorre distinguere tra profili procedimentali e verifiche sostanziali anti-abuso.

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