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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/511

Regolamento (UE) 2018/511 del Consiglio, del 23 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Normativa europea32018R0511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro 2018 delle possibilità di pesca già fissato dal regolamento (UE) 2018/120. Interviene su vari TAC e quote nazionali, corregge codici di dichiarazione e riferimenti di note a piè di pagina, e modifica il numero massimo di pescherecci con palangari autorizzati per Malta nella zona ICCAT. Le modifiche relative ai limiti di cattura si applicano dal 1° gennaio 2018, con effetto retroattivo giustificato dall'assenza di esaurimento delle possibilità di pesca interessate.

Modifica il regolamento (UE) 2018/120 correggendo e aggiornando per il 2018 alcune possibilità di pesca, TAC e condizioni speciali per diversi stock ittici e per il numero massimo di pescherecci autorizzati a Malta nel tonno rosso ICCAT.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e, per quanto riguarda le possibilità di pesca, ai pescherecci dell'Unione che operano nelle acque dell'Unione e in determinate acque non appartenenti all'Unione, secondo le quote e le condizioni fissate negli allegati del regolamento (UE) 2018/120 come modificati. Riguarda in particolare gli stock e le zone indicati negli allegati IA, IB e IV (tra cui cicerello, merluzzo bianco, brosme, eglefino, nasello, melù, molva, scampo, sogliola, suro/sugarello, scorfani pelagici e tonno rosso per Malta). Le modifiche ai limiti di cattura si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2018; l'entrata in vigore formale è il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Regolamento (UE) 2018/511 del Consiglio: modifica delle possibilità di pesca per il 2018

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2018/120, che aveva fissato per il 2018 le possibilità di pesca per alcuni stock ittici nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non UE. La modifica recepisce aggiornamenti scientifici e operativi, corregge alcune modalità di dichiarazione e adegua varie quote e condizioni di utilizzo dei contingenti.

Finalità e contesto

I considerando evidenziano tre esigenze principali: assicurare la corretta comunicazione delle catture mediante la correzione di codici di dichiarazione e riferimenti nelle note; aggiornare, alla luce dei più recenti pareri scientifici del CIEM del 23 febbraio 2018, i limiti di cattura del cicerello; allineare altre quote a esigenze gestionali e alle reali possibilità di pesca, inclusa la disciplina relativa al tonno rosso per Malta.

Ambito materiale e soggetti interessati

Il regolamento riguarda gli stock ittici elencati negli allegati IA, IB e IV del regolamento 2018/120, con effetti per gli Stati membri beneficiari dei contingenti e per i pescherecci dell'Unione autorizzati a operare nelle zone indicate. L'ambito geografico comprende le acque dell'Unione, alcune acque internazionali e, in relazione a specifici stock, aree esterne come le zone NAFO, la zona di conservazione groenlandese dello scorfano, le acque norvegesi, le Isole Færøer, la zona ICCAT e altre zone CIEM.

Modifiche alle possibilità di pesca dell'allegato IA

L'allegato IA è ampiamente sostituito per diverse specie.

Per il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4, il TAC è fissato a 207 650 tonnellate, ripartito tra Danimarca, Regno Unito, Germania e Svezia. La tabella include una condizione speciale di gestione per le zone di gestione del cicerello, con limiti separati per le zone 1r, 2r, 3r, 4, 5r, 6 e 7r. È precisato che nella zona di gestione 2r il TAC può essere pescato solo come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento.

Per l'argentina nelle acque dell'Unione delle zone 3a e 4, il TAC è fissato a 1 234 tonnellate, con allocazioni per vari Stati membri. Per il brosme nella zona 3a, il TAC è 31 tonnellate; per il brosme nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone 5, 6 e 7, il TAC è 4 130 tonnellate, con contingente UE e contingente norvegese, e con richiamo a condizioni speciali su catture accessorie e intercambiabilità di quote tra molva e brosme per la Norvegia fino a 2 000 tonnellate.

Per l'eglefino nella zona 3a il TAC è 2 569 tonnellate, con quota UE pari a 2 461 tonnellate. Per il nasello nella zona 3a il TAC è 3 136 tonnellate, con possibilità di trasferire parte del contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4, previa comunicazione alla Commissione, nel limite del TAC complessivo dello stock settentrionale di nasello pari a 111 785 tonnellate.

Per il melù nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 non è indicato un TAC numerico, ma sono fissate quote nazionali e condizioni speciali, tra cui la possibilità per gli Stati membri di pescare fino al 9,2 % dei propri contingenti nelle acque delle Isole Færøer entro un quantitativo di accesso totale UE di 21 500 tonnellate, nonché la possibilità di trasferire contingenti verso determinate zone e verso la zona Copace 34.1.1, con previa comunicazione alla Commissione.

Per la molva azzurra nella zona 3a il TAC è 8 tonnellate; per la molva nelle acque dell'Unione della zona 3a il TAC è 87 tonnellate; per la molva nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 il TAC complessivo è 20 396 tonnellate, con contingenti per UE, Norvegia e Isole Færøer e con condizioni speciali per la pesca nelle acque della zona 4a e restrizioni per la zona 7d.

Per lo scampo nella zona 3a il TAC è 11 738 tonnellate. Per la sogliola nella zona 3a e nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 il TAC è 448 tonnellate. Per il suro/sugarello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d il TAC è 15 179 tonnellate, di cui 12 629 tonnellate spettano all'Unione e 2 550 tonnellate alla Norvegia.

Modifiche all'allegato IB

Per il merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b il TAC è aggiornato e le quote sono ripartite tra diversi Stati membri, con TAC UE pari a 28 690 tonnellate. La tabella richiama le regole del regolamento (CE) n. 847/96 escludendone l'applicazione degli articoli 3 e 4. È inoltre ribadito che l'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco nell'area di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi, e le catture accessorie connesse di eglefino, non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

Per gli scorfani (pelagici) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14, il TAC UE è 868 tonnellate. La tabella prevede limiti temporali: pesca consentita solo dal 10 maggio al 31 dicembre; limiti geografici nella zona di conservazione dello scorfano delimitata da coordinate specifiche; possibilità di pesca anche nelle acque internazionali della medesima zona di conservazione; e, per le Færøer, un contingente pari a zero in una specifica sottoipotesi geografica.

Regole sulle catture accessorie, trasferimenti e condizioni speciali

Le note in calce contengono numerose condizioni operative: percentuali massime di catture accessorie, limiti complessivi per specie diverse, possibilità di superamento temporaneo nelle prime 24 ore di attività su un fondale specifico, interscambiabilità di contingenti tra specie, pesca consentita solo con taluni attrezzi, divieti di pesca diretta per alcuni contingenti e obblighi di notifica preventiva alla Commissione per i trasferimenti di quote.

Tra le condizioni più rilevanti figurano:

  • per il cicerello, limiti specifici per zona di gestione e un tetto alle catture accessorie di merlano e sgombro;
  • per brosme e molva, contingenti norvegesi riservati alla pesca con palangari nelle zone 5b, 6 e 7, con possibilità di intercambiabilità fino a 2 000 tonnellate;
  • per il melù, una quota massima pescabile nelle acque delle Færøer e la possibilità di trasferire contingenti ad altre aree previa comunicazione;
  • per il nasello, un tetto complessivo dello stock settentrionale e trasferimenti tra aree autorizzati con preavviso;
  • per il suro/sugarello, limiti alle catture accessorie di altre specie e regole speciali di imputazione dei quantitativi pescati in determinate divisioni.

Modifica dell'allegato IV: numero di pescherecci autorizzati

L'allegato IV, punto 4, tabella A, è sostituito per aggiornare il numero di pescherecci autorizzati per categoria e Stato membro, con particolare rilievo per Cipro, Grecia, Croazia, Italia, Francia, Spagna e Malta. La tabella disciplina, tra l'altro, pescherecci con reti da circuizione, palangari, lenze e canne, lenze a mano, da traino e altre unità artigianali polivalenti.

Per Malta, il dato è rilevante in relazione ai pescherecci con palangari autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo nell'ambito della convenzione ICCAT. La modifica risponde all'esigenza, richiamata nel considerando, di tenere conto del maggior numero di pescherecci autorizzati.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, le disposizioni relative ai limiti di cattura si applicano dal 1° gennaio 2018. Il Consiglio motiva l'applicazione retroattiva precisando che essa non incide sulla certezza del diritto né sul legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca interessate non erano ancora state esaurite.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento 2018/120

L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati IA, IB e IV del regolamento (UE) 2018/120 conformemente all'allegato del regolamento in esame.

Aggiornamento delle possibilità di pesca e dei TAC

Sono sostituite numerose tabelle di quote e TAC per diversi stock, tra cui cicerello nelle zone 2a, 3a e 4, argentina nelle zone 3a e 4, brosme nelle zone 3a e 5-7, eglefino nella zona 3a, nasello nella zona 3a, melù nelle zone 1-14, molva azzurra nella zona 3a, molva nella zona 3a e nelle zone 6-14, scampo nella zona 3a, sogliola nella zona 3a e 22-24, suro/sugarello nelle zone 4b, 4c e 7d, merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b, e scorfani pelagici nelle acque groenlandesi e zone limitrofe.

Condizioni speciali, catture accessorie e riferimenti normativi

Le nuove tabelle contengono condizioni speciali su catture accessorie, limiti percentuali, trasferimenti di contingenti tra zone, divieti o restrizioni di pesca diretta per alcuni contingenti, nonché richiami agli articoli 3, 4, 7, paragrafo 2, e 12, paragrafo 1, del regolamento e al regolamento (CE) n. 847/96. In più punti sono specificati massimali di catture accessorie, obblighi di comunicazione preventiva alla Commissione e limitazioni temporali o geografiche.

Pescherecci con palangari di Malta e tonno rosso ICCAT

L'allegato IV, punto 4, tabella A, è sostituito per aggiornare il numero massimo di pescherecci per categoria autorizzati in alcuni Stati membri, inclusa Malta, con particolare riguardo ai pescherecci con palangari autorizzati nella zona della convenzione ICCAT per il tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. Il legislatore precisa che l'applicazione retroattiva non pregiudica certezza del diritto e legittimo affidamento perché le possibilità di pesca non erano ancora esaurite.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse biologiche marinequote e totali ammissibili di catturacontrollo e dichiarazione delle cattureaccordi e organizzazioni regionali di gestione della pesca

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