Regolamento (UE) 2018/498
Regolamento (UE) 2018/498 della Commissione, del 22 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il testo dell’IFRS 9 inserito nel regolamento (CE) n. 1126/2008, recependo le modifiche IASB dell’ottobre 2017 sui "prepayment features with negative compensation". L’intervento chiarisce quando alcune clausole di rimborso anticipato non impediscono la classificazione di uno strumento di debito al costo ammortizzato o al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo. Sono inoltre disciplinate l’entrata in vigore, l’applicazione retroattiva e specifiche informazioni comparative/transitorie da fornire in bilancio.
Modifica dell’IFRS 9 "Strumenti finanziari" incorporato nel regolamento (CE) n. 1126/2008, per chiarire il trattamento dei rimborsi anticipati con compensazione negativa.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese tenute a redigere il bilancio consolidato o d’esercizio conformemente ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea, in particolare alle attività e passività finanziarie rientranti nell’IFRS 9. La modifica riguarda il territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; essendo "testo rilevante ai fini del SEE", assume rilievo anche ai fini dello Spazio economico europeo. Le imprese devono applicare le modifiche al più tardi dal primo esercizio finanziario che inizia il 1º gennaio 2019 o successivamente; è consentita l’applicazione anticipata. In base al considerando (6), le imprese potevano applicare le disposizioni già per gli esercizi iniziati il 1º gennaio 2018 o successivamente, in coerenza con il regolamento (UE) 2016/2067.
Modifica dell’IFRS 9 sugli elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa
Il regolamento (UE) 2018/498 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 per recepire nell’ordinamento UE le modifiche IASB all’IFRS 9 pubblicate nell’ottobre 2017. L’obiettivo è chiarire il trattamento contabile di taluni strumenti finanziari rimborsabili anticipatamente con compensazione negativa, ossia con una ragionevole compensazione in caso di estinzione anticipata del contratto.
Contesto e finalità della modifica
La Commissione, dopo consultazione dell’EFRAG, ha ritenuto che le modifiche soddisfino i criteri di adozione di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Il regolamento interviene sul testo dell’IFRS 9 già incorporato nel regolamento (CE) n. 1126/2008 e si coordina con il precedente regolamento (UE) 2016/2067, che aveva reso applicabile l’IFRS 9 a decorrere dagli esercizi aventi inizio al più tardi il 1º gennaio 2018.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano le imprese che redigono il bilancio secondo gli IFRS adottati dall’Unione europea, con particolare riferimento alla classificazione e valutazione di attività e passività finanziarie ai sensi dell’IFRS 9. Il regolamento ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; in quanto testo rilevante ai fini del SEE, assume rilievo anche nell’ambito dello Spazio economico europeo.
Contenuto delle modifiche all’IFRS 9
Nel capitolo 7 dell’IFRS 9 viene inserito il paragrafo 7.1.7, che richiama le modifiche pubblicate nell’ottobre 2017, fissandone l’applicazione dagli esercizi iniziati il 1º gennaio 2019 o successivamente, con facoltà di applicazione anticipata. Vengono inoltre aggiunti i paragrafi 7.2.29-7.2.34, che disciplinano le modalità di prima applicazione, la retroattività e le informazioni da fornire.
Clausole di rimborso anticipato e test dei flussi contrattuali
Sul piano sostanziale, il regolamento interviene sui criteri di classificazione delle attività finanziarie. Il paragrafo B4.1.10 chiarisce che, quando un’attività contiene clausole che possono modificare tempi o importi dei flussi finanziari, l’impresa deve verificare se i flussi potenziali restino "esclusivamente pagamenti di capitale e interessi" sull’importo residuo del capitale, valutando i flussi sia prima sia dopo la modifica e, se del caso, la natura degli eventi contingenti.
Il paragrafo B4.1.11 fornisce esempi di clausole compatibili con tale requisito, tra cui:
- tassi variabili che remunerano valore temporale del denaro, rischio di credito, costi di base e margine;
- clausole di rimborso anticipato o di rimessa che restituiscono sostanzialmente capitale residuo e interessi maturati, eventualmente con una ragionevole compensazione per la chiusura anticipata;
- clausole di proroga della durata contrattuale che mantengono flussi coerenti con capitale e interessi durante il periodo di estensione.
Chiarimento sulla compensazione ragionevole
Il nuovo paragrafo B4.1.12 precisa che, anche in presenza di un’opzione o obbligo di rimborso anticipato, lo strumento può continuare a essere classificato al costo ammortizzato o al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, se sono rispettate le condizioni previste e se l’elemento di pagamento anticipato, al momento della rilevazione iniziale, ha fair value insignificante. Il paragrafo B4.1.12 A chiarisce che la "ragionevole compensazione" può essere pagata o ricevuta indipendentemente dalla causa della risoluzione anticipata, inclusa l’ipotesi in cui una parte decida autonomamente di estinguere il contratto prima della scadenza.
Disposizioni transitorie e prima applicazione
Le disposizioni transitorie prevedono, in linea generale, l’applicazione retroattiva secondo lo IAS 8. Se le modifiche sono applicate contestualmente alla prima applicazione dell’IFRS 9, si seguono le regole transitorie già previste per la prima adozione dell’IFRS 9; se invece le modifiche sono applicate successivamente, si applicano le regole specifiche dei paragrafi 7.2.32-7.2.34.
In questa seconda ipotesi, l’impresa deve riesaminare le designazioni al fair value rilevato nell’utile/(perdita) d’esercizio:
- deve revocare designazioni divenute incompatibili con i nuovi criteri;
- può effettuare nuove designazioni divenute ora possibili;
- la valutazione deve avvenire sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale delle modifiche;
- la classificazione ha effetto retroattivo.
Rideterminazione dei dati comparativi e informativa
Il regolamento non impone la rideterminazione dei periodi precedenti. Tale rideterminazione è ammessa solo se possibile senza fare ricorso a informazioni successive e se il bilancio rideterminato resta conforme all’IFRS 9. In mancanza di rideterminazione, la differenza tra valore contabile precedente e nuovo valore contabile all’inizio dell’esercizio di prima applicazione deve essere imputata agli utili portati a nuovo o ad altra componente del patrimonio netto, secondo il caso.
Nell’esercizio di prima applicazione, l’impresa deve inoltre fornire per ciascuna classe di attività e passività finanziarie interessata:
- la precedente categoria di valutazione e il precedente valore contabile;
- la nuova categoria di valutazione e il nuovo valore contabile;
- il valore contabile delle attività e passività precedentemente designate al fair value rilevato nell’utile/(perdita) d’esercizio ma non più designate in tal modo;
- le ragioni di eventuali designazioni o non designazioni al fair value through profit or loss.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’IFRS 9 nel regolamento (CE) n. 1126/2008
L’articolo 1 dispone che nell’allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 l’IFRS 9 "Strumenti finanziari" è modificato secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. Le modifiche recepiscono l’intervento IASB pubblicato nell’ottobre 2017 in materia di elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa.
Decorrenza di applicazione per le imprese
Ai sensi dell’articolo 2, le imprese applicano le modifiche non oltre la data di inizio del primo esercizio finanziario che comincia il 1º gennaio 2019 o successivamente. Il considerando (6) precisa che, per coerenza con il regolamento (UE) 2016/2067, le imprese possono applicare le disposizioni del presente regolamento già per gli esercizi che iniziano il 1º gennaio 2018 o successivamente.
Entrata in vigore del regolamento
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Chiarimento sui rimborsi anticipati con compensazione negativa
Nel testo dell’IFRS 9 viene inserito un nuovo paragrafo 7.1.7 e un nuovo gruppo di paragrafi 7.2.29-7.2.34, che disciplinano la data di applicazione, le disposizioni transitorie e le informazioni da fornire. Le modifiche mirano a chiarire la classificazione di determinate attività finanziarie rimborsabili anticipatamente, anche quando il rimborso comporta una compensazione ragionevole per la risoluzione anticipata del contratto.
Condizione sui flussi finanziari esclusivamente capitale e interessi
Nel capitolo sulla classificazione delle attività finanziarie, il paragrafo B4.1.10 richiede di verificare se le clausole contrattuali che possono modificare tempistica o importo dei flussi finanziari producano comunque flussi consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull’importo del capitale da restituire. Il testo chiarisce che occorre considerare i flussi possibili sia prima sia dopo la modifica contrattuale e, se del caso, la natura di eventi contingenti.
Esempi di clausole compatibili con il test SPPI
Il paragrafo B4.1.11 elenca esempi di clausole che possono rispettare il requisito dei soli pagamenti di capitale e interessi: tasso variabile che remunera valore temporale del denaro, rischio di credito, costi di base e margine; clausola di rimborso anticipato o di rimessa al debitore/creditore con importi sostanzialmente pari al capitale residuo e agli interessi maturati, con possibile ragionevole compensazione; clausola di proroga con flussi analoghi durante il periodo di estensione.
Rimborso anticipato e compensazione ragionevole
Il nuovo paragrafo B4.1.12 precisa che, in presenza di clausole di rimborso anticipato o di rimessa prima della scadenza, lo strumento può comunque essere misurato al costo ammortizzato o al fair value rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo, se ricorrono le condizioni previste e se il premio/sconto iniziale rende insignificante il fair value dell’elemento di pagamento anticipato. Il paragrafo B4.1.12 A chiarisce che una compensazione ragionevole può essere corrisposta o ricevuta indipendentemente dall’evento che provoca la risoluzione anticipata, anche quando una parte decide di risolvere il contratto.
Disposizioni transitorie e applicazione retroattiva
I paragrafi 7.2.29-7.2.34 prevedono l’applicazione retroattiva secondo IAS 8, salvo eccezioni. Se le modifiche sono applicate insieme alla prima applicazione dell’IFRS 9, si applicano le disposizioni transitorie dei paragrafi 7.2.1-7.2.28; se sono applicate successivamente, valgono i paragrafi 7.2.32-7.2.34 e i riferimenti alla data di applicazione iniziale si intendono riferiti all’inizio dell’esercizio di prima applicazione delle modifiche.
Revoca e nuova designazione al fair value
Il paragrafo 7.2.32 impone o consente, a seconda dei casi, di revocare o effettuare nuove designazioni di attività e passività finanziarie valutate al fair value rilevato nell’utile/(perdita) d’esercizio quando, per effetto delle modifiche, risultano o meno soddisfatte le condizioni dei paragrafi 4.1.5 e 4.2.2, lettera a). La classificazione si applica retroattivamente sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale.
Nessuna rideterminazione obbligatoria e informazioni da fornire
Secondo il paragrafo 7.2.33, l’entità non è tenuta a rideterminare gli esercizi precedenti; può farlo solo se possibile senza usare informazioni successive e se il bilancio rideterminato è conforme a tutti i requisiti dell’IFRS 9. In caso contrario, le differenze vanno rilevate negli utili portati a nuovo o in altra componente del patrimonio netto. Il paragrafo 7.2.34 impone, nell’esercizio di prima applicazione, di indicare per ciascuna classe interessata le categorie e i valori contabili precedenti e nuovi, gli importi delle attività/passività non più designate al fair value through profit or loss e le ragioni delle eventuali designazioni o non designazioni.
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