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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/482

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/482 della Commissione, del 22 marzo 2018, recante fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la prima gara parziale nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/154

Normativa europea32018R0482

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento, adottato dalla Commissione, conclude la prima gara parziale per l’acquisto di latte scremato in polvere avviata nel quadro dell’intervento pubblico 2018. Sulla base delle offerte ricevute e in applicazione delle regole del regolamento (UE) 2016/1240, la Commissione decide di non fissare alcun prezzo massimo di acquisto. L’atto è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla sua pubblicazione.

Fissazione, per la prima gara parziale, dell'assenza di un prezzo massimo di acquisto per il latte scremato in polvere nell'ambito della gara aperta dall'UE per l'intervento pubblico 2018.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla prima gara parziale relativa all'acquisto di latte scremato in polvere nell'ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/154, nel contesto del periodo di intervento pubblico dal 1º marzo al 30 settembre 2018. Riguarda gli operatori che hanno presentato offerte entro il termine del 20 marzo 2018 e opera secondo le regole procedurali del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240. Non introduce regole generali per tutte le gare, ma decide soltanto sul lotto/turno di gara considerato.

Fissazione del prezzo massimo di acquisto di latte scremato in polvere per la prima gara parziale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/482 della Commissione chiude la valutazione della prima gara parziale nell’ambito della gara aperta per l’acquisto di latte scremato in polvere durante il periodo di intervento pubblico 1º marzo-30 settembre 2018. L’atto si colloca nel quadro delle misure di intervento sui mercati agricoli previste dal regolamento (UE) n. 1370/2013 e dalle modalità applicative del regolamento (UE) 2016/1240.

Contesto normativo e finalità

La gara era stata aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/154. In base all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, dopo aver esaminato le offerte pervenute in una gara parziale, la Commissione deve decidere se fissare un prezzo massimo di acquisto oppure non fissarlo. Nel caso di specie, tenuto conto delle offerte ricevute, la Commissione conclude che non vi è luogo a fissare un prezzo massimo.

Decisione adottata

L’articolo 1 stabilisce in modo puntuale che, per la prima gara parziale con termine di presentazione delle offerte scaduto il 20 marzo 2018, non è fissato alcun prezzo massimo di acquisto. La disposizione non indica un importo sostitutivo né ulteriori condizioni, limitandosi a determinare l’esito della procedura per quel singolo turno di gara.

Entrata in vigore e portata applicativa

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Rilevanza pratica

Per gli operatori del settore lattiero-caseario e per i professionisti che assistono imprese agricole o soggetti coinvolti nelle procedure di intervento pubblico, il regolamento ha un contenuto essenzialmente procedurale e circoscritto: non disciplina requisiti sostanziali nuovi, ma determina l’esito economico della prima tranche di gara, escludendo la fissazione di un prezzo massimo di acquisto.

Disposizioni principali

Esito della prima gara parziale

Per la prima gara parziale relativa all’acquisto di latte scremato in polvere nell’ambito della gara aperta dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/154, con termine di presentazione delle offerte scaduto il 20 marzo 2018, non è fissato alcun prezzo massimo di acquisto.

Base giuridica e criterio decisionale

La Commissione adotta la decisione ai sensi del regolamento (UE) n. 1370/2013, articolo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, che le impone, sulla base delle offerte ricevute nelle gare parziali, di fissare un prezzo massimo di acquisto oppure di non fissarlo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiintervento pubblicolatte e prodotti lattiero-caseariappalti/gare pubbliche UE

Testo integrale

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