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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31623/2021 del 04/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza che aveva portato l'Ufficio a ritenere che una società di fatto avesse commercializzato telefoni cellulari in regime IVA intracomunitaria mediante interposizione fittizia di una società rumena, con conseguente qualificazione delle operazioni fatturate da quest'ultima come soggettivamente inesistenti e recupero dell'IVA. Nei confronti del singolo socio sono state richieste le maggiori imposte derivanti dalla sua qualità di socio della società di fatto. Il contribuente aveva dedotto l'estraneità ai fatti e il difetto di prova, ottenendo inizialmente accoglimento in primo grado; la CTR aveva poi riformato la decisione. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto due vizi della sentenza: violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia oltre o diversa dal chiesto, e nullità per carenza di motivazione ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Tuttavia la Corte ha rilevato preliminarmente e d'ufficio che la controversia, avente ad oggetto un accertamento su redditi e tributi imputati ai soci di una società di fatto, imponeva il litisconsorzio necessario di tutti i soci; poiché il giudizio si era svolto senza integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, l'intero processo era nullo.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio la nullità assoluta del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci di una società di fatto, litisconsorti necessari nelle controversie relative all'accertamento dei redditi e tributi imputati ai soci. Ha quindi cassato sia la sentenza impugnata della CTR sia quella di primo grado e ha rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa composizione, affinché il giudizio di primo grado sia celebrato con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e con rituale integrazione del contraddittorio; il rinvio è stato disposto anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del primo motivo di ricorso per dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte, però, non decide nel merito del motivo perché assorbe la questione la nullità processuale rilevata d'ufficio.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel secondo motivo come norma sulla motivazione delle sentenze tributarie; anche questo motivo resta assorbito dalla rilevata nullità del giudizio per difetto di litisconsorzio necessario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato quale motivo di ricorso per cassazione per nullità della sentenza/processo.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Interpretato nel senso che, nelle controversie aventi ad oggetto l'accertamento del reddito/tassazione di una società di fatto e dei soci, il giudizio deve svolgersi con la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti; la mancata integrazione del contraddittorio determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Massime di principio

  • Nelle controversie tributarie aventi ad oggetto l'accertamento di redditi, IVA o altre imposte imputate ai soci di una società di fatto, tutti i soci sono litisconsorti necessari e il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di ciascuno di essi.
  • La mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari determina nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente cassazione delle decisioni di merito già pronunciate.
  • Quando la nullità del processo per difetto di litisconsorzio necessario è assorbente, i motivi di ricorso attinenti a vizi della motivazione o al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato restano senza esame nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

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