Cassazione Civile, Ordinanza n. 18950/2024 del 10/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, accettata dalle controparti, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Poiché l'accettazione della rinuncia esonera dalla statuizione sulle spese, la Corte non ha provveduto su questo punto.
Esito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova, ma nel testo disponibile non emergono i fatti sostanziali della controversia né i motivi specifici del ricorso. Dalla pronuncia risulta solo che, in pendenza del giudizio di legittimità, la ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controparte ha accettato la rinuncia con atto del 3/4/2024.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- L'accettazione della rinuncia esonera il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
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