Cassazione Civile, Sentenza n. 11432/2022 del 08/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di quattro avvisi di accertamento ICI per gli anni 2010-2011 relativi a terreni edificabili e fabbricati, contestando il valore attribuito dal Comune (valore adottato dalla Giunta Municipale ex art. 59 d.lgs. n. 446/1997 pari a €65,77/mq) e sollevando plurime censure di diritto e di fatto (formazione di giudicato esterno su precedenti annualità, omesso esame di fatti decisivi quali oneri di urbanizzazione, collocazione geografica, perizia di stima e atti di compravendita, uso di valori societari dichiarati per aumento di capitale, violazioni di norme tributarie e costituzionali). Il Comune, con ricorso incidentale, contestava la decisione di primo grado sul cumulo delle sanzioni e ne chiedeva conferma della corretta applicazione del cumulo giuridico/continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per tardività della notifica (notifica eseguita oltre il termine di sei mesi dal deposito della sentenza di appello; la prima notifica era stata tentata al domicilio eletto in primo grado e la successiva reinotifica non è stata effettuata tempestivamente nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità), e ha rigettato il ricorso incidentale del Comune sul merito, ritenendo corretta l'applicazione del regime della "continuazione attenuata" (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997) alle violazioni ICI relative allo stesso immobile per annualità successive: dunque è applicabile un'unica sanzione pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Per effetto della soccombenza reciproca sono compensate le spese di lite. È inoltre dato atto dell'obbligo di versamento aggiuntivo del contributo unificato previsto dalla normativa vigente per le impugnazioni fallenite.
Norme richiamate
art. 59 d.lgs. n. 446/1997
usato dal Comune per predeterminare i valori catastali adottati dalla Giunta Municipale (valore adottato C 65,77 al mq)
la delibera della G.M. ex art. 59 è stata utilizzata dall'ente impositore per fissare il valore dei terreni; la Corte non ha annullato questo metodo nel provvedimento (ma il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile per motivi processuali)
art. 360, comma 1, nn. 3,4,5 c.p.c.
i motivi di ricorso principale erano formulati in relazione a queste norme come presunte violazioni e omissioni di norme di diritto e omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha considerato tali motivi ma ha dichiarato il ricorso principale inammissibile per ragioni processuali, senza entrare nella decisione di merito su tutti i punti
art. 12 d.lgs. n. 472/1997
"è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni..."; comma 2 e comma 5 disciplinano rispettivamente la progressione e la continuazione; comma 5: "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi" si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo
la Corte ha affermato che per l'ICI, quando l'ente contesta omessi o insufficienti versamenti relativi allo stesso immobile per annualità successive con identici accertamenti, si applica il regime della continuazione attenuata ex art. 12 comma 5 (un'unica sanzione aumentata dalla metà al triplo). Il cumulo giuridico è obbligatorio.
art. 13 d.lgs. n. 471/1997
la Corte richiama l'orientamento secondo cui le violazioni consistenti nel tardivo o omesso versamento di imposte già determinate non rientrano nella progressione/continuazione dell'art. 12 e sono invece sanzionate separatamente ai sensi dell'art. 13; tuttavia ha chiarito che ciò non si applica automaticamente alla fattispecie ICI quando l'ente procede ad accertamenti che determinano l'imposta per ciascuna annualità
art. 325, art. 327 e art. 330 c.p.c.
richiamate in tema di regole processuali per la notifica e per i termini di rinnovazione: dopo una notifica non andata a buon fine il notificante deve riattivare immediatamente il processo notificatorio e completarlo entro un termine breve (metà del termine previsto dall'art. 325 c.p.c.), salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali che rendano non imputabile al notificante l'esito negativo
sentenza Sezioni Unite Cass. n. 14594/2016 (giurisprudenza)
"In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante... riattivare il processo notificatorio con immediatezza... senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c."
principio applicato per dichiarare la tardività del ricorso principale: la rinotifica non tempestiva non ha conservato gli effetti della prima notificazione
art. 1, comma 17, Legge n. 228/2012 e art. 13 d.P.R. n. 115/2002 (comma 1 quater)
normativa richiamata per disporre l'obbligo di versamento da parte delle parti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le impugnazioni dichiarate inammissibili o rigettate
art. 2421 e art. 2422 c.c.
richiamate dalla ricorrente per censurare l'uso dei valori societari (delibera aumento capitale) nella determinazione del valore del terreno; la Corte non è però entrata nel merito della questione sostanziale a causa dell'inammissibilità processuale del ricorso principale
Massime di principio
- La notifica dell'impugnazione deve essere effettuata al domicilio eletto in grado di giudizio; se una prima notifica fallisce per ragioni non imputabili al notificante, la reinotifica deve essere eseguita con immediatezza e comunque entro il termine pari alla metà di quello previsto dall'art. 325 c.p.c., salvo prova rigorosa di circostanze eccezionali: la mancata diligenza nella individuazione del domicilio eletto comporta la dichiarazione di inammissibilità per tardività.
- Per l'ICI, quando l'ente impositore emette accertamenti identici su uno stesso immobile per annualità successive (omesso o insufficiente versamento conseguente ad identici accertamenti), si applica il regime della continuazione attenuata ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997: una sola sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo.
- Occorre distinguere le ipotesi: le omissioni o ritardi di pagamento di imposte già determinate sono, in linea generale, sanzionate autonomamente ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 471/1997 e tali fattispecie non rientrano nella progressione/continuazione; invece, quando l'accertamento determina l'imponibile per più annualità ed è fondato sugli stessi presupposti, la continuazione può risultare applicabile.
- Il cumulo giuridico delle sanzioni è obbligatorio per le fattispecie riconducibili alle ipotesi di concorso formale, concorso materiale, progressione o continuazione previste dall'art. 12 d.lgs. n. 472/1997; gli uffici non possono applicare automaticamente la sommatoria di sanzioni quando ricorre una delle fattispecie che consentono il beneficio.
- In contenziosi tributari, la documentazione e le eccezioni processuali (es. elezione di domicilio, tempestività delle notifiche, prova di giudicato esterno) sono cruciali: un vizio procedurale può determinare l'inammissibilità del ricorso e impedire l'analisi di questioni di merito.
- In caso di soccombenza reciproca la compensazione delle spese di lite è possibile; inoltre, per i ricorsi instaurati dopo il 30 gennaio 2013 vanno considerati gli obblighi connessi al contributo unificato secondo la normativa vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 8 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11422/2022 del 08/04/2022
- Sentenza civile · 8 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11423/2022 del 08/04/2022
- Sentenza civile · 8 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11424/2022 del 08/04/2022
- Sentenza civile · 8 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11425/2022 del 08/04/2022
- Sentenza civile · 8 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11426/2022 del 08/04/2022
- Sentenza civile · 8 apr 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 11427/2022 del 08/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →