Sentenza del 30/04/2015 n. 8781 - Corte di Cassazione
Imposta comunale sugli immobili - Iscrizione al catasto - Presupposto sufficiente del tributo - Iscrivibilità - Presupposto necessario - Fondamento - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche che aveva escluso l'assoggettamento a ICI dell'immobile per l'annualità contestata, ritenendo rilevante il fatto che la nuova particella catastale fosse stata formalmente creata soltanto nel 2000. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, vizi di motivazione sulla valutazione delle prove, tra cui il modello DOCFA attestante l'esistenza del fabbricato già dal 1960, e, dall'altro, la violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504/1992, sostenendo che l'ICI fosse dovuta anche prima dell'accatastamento formale, poiché l'immobile esisteva ed era iscrivibile in catasto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso perché non decisivo, ma ha accolto il primo e il terzo motivo. Ha stabilito che l'iscrizione catastale è sufficiente, ma non necessaria, per l'assoggettamento a ICI: l'imposta è dovuta già quando l'immobile possiede le condizioni per essere accatastato, indipendentemente dalla successiva formalizzazione catastale o notarile. Nel caso concreto, l'immobile preesisteva al 1998, era stato oggetto di divisione giudiziale nel 1997 e risultava dichiarato nel DOCFA come esistente dal 1960. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a una diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, che dovrà riesaminare i fatti applicando tali principi e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. a)
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
La norma è stata interpretata nel senso che l'iscrizione catastale costituisce presupposto sufficiente, ma non necessario, per l'applicazione dell'ICI. È sufficiente che l'immobile sia già esistente e presenti le condizioni oggettive per l'iscrivibilità catastale.
Art. 327 c.p.c. (testo vigente ratione temporis)
Ai fini della tempestività della notifica effettuata a mezzo ufficiale giudiziario, rileva la data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, non la successiva data di spedizione postale.
Massime di principio
- Per l'ICI, e in linea generale per tributi fondati sull'esistenza di un fabbricato, l'accatastamento non è necessariamente il momento da cui nasce l'obbligazione: il tributo può essere dovuto già quando l'immobile è ultimato, utilizzato o comunque oggettivamente iscrivibile in catasto.
- Le variazioni formali della particella catastale, i frazionamenti, le divisioni e gli atti notarili successivi non determinano automaticamente l'inizio della tassazione se il fabbricato esisteva già e il diritto di proprietà era stato acquisito in precedenza.
- Il certificato di abitabilità non è, di per sé, una condizione necessaria per l'applicazione dell'imposta, quando risultino già l'esistenza del fabbricato e le condizioni per il suo accatastamento.
- In caso di contestazione, assumono rilievo elementi sostanziali e documentali quali la data di ultimazione o utilizzazione, gli atti di divisione, la titolarità del bene e la documentazione catastale o DOCFA; il giudice deve valutarli e motivare adeguatamente la decisione.
- L'iscrizione catastale può semplificare la prova dell'assoggettamento al tributo, ma la sua assenza non esclude necessariamente la tassabilità dell'immobile.
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