Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 21514 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate sosteneva che la costituzione di un trust autodichiarato, con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, integrasse la costituzione di un vincolo di destinazione fiscalmente imponibile. Secondo l’Ufficio, il conferimento avrebbe prodotto un trasferimento rilevante ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, da applicare in misura proporzionale rispettivamente del 2% e dell’1%, sulla base imponibile di 624.000 euro. L’Agenzia richiamava il D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47-49, convertito nella L. n. 286 del 2006, sostenendo che tali disposizioni avessero introdotto un’autonoma imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione. Il notaio sosteneva invece che, trattandosi di trust autodichiarato, il conferimento producesse soltanto un effetto segregativo e non un effettivo trasferimento di ricchezza o arricchimento dei beneficiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del trust, poiché la precedente declaratoria di improcedibilità/inammissibilità del ricorso promosso dal trust non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso del trust per la sua carenza di personalità giuridica: il soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi è il trustee. Quanto al ricorso contro il notaio, la Corte lo ha rigettato, confermando che il trust autodichiarato con conferimento di immobili e partecipazioni sconta le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, non proporzionale. La segregazione dei beni non comporta infatti un reale trasferimento né un immediato arricchimento dei beneficiari; il trasferimento imponibile si verifica successivamente, quando i beni saranno attribuiti ai beneficiari. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate a causa del contrasto giurisprudenziale esistente.

Norme richiamate

  • D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi 47-49, convertito nella L. 24 novembre 2006, n. 286

    È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni anche sulla costituzione dei vincoli di destinazione

    La Corte esclude che tali disposizioni abbiano introdotto un’autonoma imposta applicabile alla mera costituzione del vincolo. La norma estende l’imposta sulle successioni e donazioni ai vincoli di destinazione, ma resta necessario il presupposto dell’effettivo trasferimento di beni o diritti e del conseguente arricchimento.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 1

    L’imposta sulle successioni e donazioni presuppone un trasferimento di beni o diritti a titolo gratuito e un reale arricchimento del beneficiario. Nel trust autodichiarato, il conferimento iniziale produce invece soltanto segregazione patrimoniale.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, artt. 2 e 10, e art. 1 della Tariffa allegata

    Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa quando l’atto non realizza un effettivo trasferimento imponibile di immobili o diritti reali. Nel caso esaminato, il trasferimento ai beneficiari era differito a un momento successivo.

  • Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, artt. 2 e 11, recepita dalla L. 16 ottobre 1989, n. 364

    Il trust determina la segregazione dei beni rispetto al patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari, senza che il trustee ne diventi proprietario nell’interesse proprio. Egli li amministra secondo il programma del trust.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 53

    La Corte richiama il principio della capacità contributiva per escludere un’imposta priva di collegamento con un’effettiva manifestazione di ricchezza, salvo che si tratti di una mera imposta d’atto.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    L’Agenzia delle Entrate, quale Pubblica Amministrazione soccombente, non è tenuta al pagamento dell’ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili.

Massime di principio

  • Nel trust autodichiarato, quando disponente e trustee coincidono, il conferimento iniziale dei beni produce normalmente un effetto di segregazione patrimoniale e non un immediato trasferimento della ricchezza ai beneficiari.
  • Le imposte ipotecaria e catastale sul conferimento iniziale di immobili in un trust autodichiarato devono essere applicate in misura fissa se non si verifica un effettivo trasferimento di diritti reali né un immediato arricchimento dei beneficiari.
  • L’imposta sulle successioni e donazioni non si applica alla mera costituzione del vincolo o alla segregazione dei beni, ma al successivo trasferimento effettivo ai beneficiari, momento in cui si realizza l’arricchimento fiscalmente rilevante.
  • La qualificazione fiscale dipende dagli effetti concreti dell’atto e dal momento in cui si verifica il trasferimento patrimoniale, non dalla sola presenza di un trust o di un vincolo di destinazione.
  • Il trust non ha autonoma personalità giuridica: nei rapporti processuali e con i terzi il soggetto di riferimento è il trustee, salvo specifiche diverse disposizioni applicabili al caso concreto.
  • In presenza di un contrasto giurisprudenziale significativo, il giudice può compensare integralmente le spese processuali anche quando una parte risulta soccombente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.