Cassazione Penale, Sentenza n. 14564/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla domanda di condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali in favore di Marcello De Simone e ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello per decidere. Ha disposto che le spese di questo grado siano regolate al definitivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava l'omessa pronuncia della Corte di appello circa la condanna della parte civile al rimborso delle spese legali sostenute dall'imputato nel giudizio di secondo grado. La parte civile aveva proposto appello contro l'assoluzione dell'imputato; l'appello è stato respinto, ma la Corte di appello, pur avendo ricevuto la richiesta di condanna alle spese da parte dell'imputato, non si è pronunciata né ha disposto la compensazione.
Norme richiamate
art. 541 cod. proc. pen., comma 2
Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.
La condanna della parte civile al rimborso segue la regola della soccombenza quando l'imputato è prosciolto (per cause diverse dal difetto di imputabilità) e la condanna è dovuta se richiesta, salvo compensazione motivata per giustificati, eccezionali motivi
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) ed e)
Individua le fattispecie di ricorso per cassazione utilizzate dall'imputato per lamentare l'omessa pronuncia sulle spese (vizi di motivazione e violazione di legge)
Stabilisce la competenza e le modalità del rinvio disposto dalla Cassazione; qui la sentenza è stata rinviata al giudice civile competente per valore in grado di appello
Corte cost. n. 77/2018 e giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6, n. 35931 del 24/06/2021, Daidone)
La compensazione delle spese è ammessa solo per gravi ed eccezionali ragioni; le normali incertezze processuali o la pluralità di questioni non giustificano la compensazione
Massime di principio
- Se la parte civile propende per l'azione nel processo penale e perde (appello rigettato), l'imputato che abbia richiesto la condanna al rimborso delle spese deve essere integralmente compensato salvo che il giudice motivi una compensazione per gravi ed eccezionali ragioni
- La compensazione delle spese tra parti in sede penale è eccezionale: il mero equilibrio o le incertezze tipiche del processo non giustificano la compensazione
- L'omessa pronuncia su una richiesta di condanna alle spese, quando risultante dalla sentenza, configura vizio che può portare all'annullamento e al rinvio limitatamente a quella omissione
- L'assoluzione "dubitativa" non esclude di per sé il diritto dell'imputato al rimborso delle spese se la domanda della parte civile è respinta: la regola è la soccombenza della parte che ha proposto l'azione
- La decisione di compensare le spese richiede motivazione adeguata che spieghi i "giustificati motivi" o le "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la deroga alla regola della soccombenza
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