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Sentenza

Sentenza del 28/02/2023 n. 6045 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento per omessa applicazione della ritenuta a titolo d'imposta ex D.P.R. n. 600/1973, art. 26, comma 5, sugli interessi passivi corrisposti da R. Rosignano Energia Spa alla subholding italiana Electrabel Italia Spa (EBL Italia) per gli anni 2009-2011. L'Amministrazione aveva contestato che EBL Italia fosse una "società conduit" e che il vero beneficiario effettivo degli interessi fosse ELECTRABEL INVEST LUXEMBOURG SA (EIL), soggetto non residente, soggetto al regime di esenzione previsto dalla direttiva 2003/49/CE solo se beneficiario effettivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'accertamento di merito secondo cui EBL Italia era interposta nel flusso reddituale e non era il "beneficiario effettivo" degli interessi: la prova della ricorrente non ha dimostrato la disponibilità sostanziale e l'autonomia di gestione dei flussi da parte della subholding. La Corte ha richiamato l'interpretazione della IRD (2003/49) e la giurisprudenza della Corte di Giustizia (sent. 26/02/2019, cause riunite) richiedendo che il percettore dimostri di essere beneficiario effettivo mediante il superamento di tre test (substantive business activity, dominion, business purpose). Ha inoltre stabilito che non era necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ha respinto le censure relative a doppia imposizione e libertà di stabilimento, e ha affermato che le disposizioni antielusive applicate non rientrano nelle garanzie procedimentali dell'art. 37-bis. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, comma 5

    Prevede l'applicazione della ritenuta alla fonte sugli interessi; la sua applicazione dipende dall'identificazione del "beneficiario effettivo" quando ricorrono rapporti intragruppo transfrontalieri.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26-quater

    Dispositivo di recepimento della IRD (2003/49) che disciplina l'esenzione dalla ritenuta sugli interessi tra società UE a condizione che il percettore sia il beneficiario effettivo e sussistano i requisiti (tra cui partecipazione diretta).

  • Direttiva 2003/49/CE (Interest and Royalties Directive)

    Stabilisce l'esenzione da ritenuta sugli interessi tra società di Stati membri quando sono soddisfatti requisiti soggettivi/oggettivi e il percettore è beneficiario effettivo; la nozione di "beneficiario effettivo" va interpretata in funzione dell'oggetto e finalità antielusive.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 49 e 63

    art. 49 TFUE (libertà di stabilimento); art. 63 TFUE (libera circolazione di capitali)

    Tutela diritti fondamentali del mercato interno; non ostano, però, all'applicazione di norme antielusive che limitano benefici fiscali a società conduit prive della sostanziale disponibilità economica dei proventi.

  • Convenzione Italia-Lussemburgo (art. 24) e Convenzione 90/436/CEE

    art. 24 Convenzione Italia-Lussemburgo; Convenzione 90/436/CEE ratificata L. 22 marzo 1993, n. 99

    Prevedono meccanismi per evitare la doppia imposizione (credito d'imposta o esenzioni) e procedure amichevoli (mutual agreement procedure) come rimedio alternativo alla pretesa di doppia imposizione.

  • Art. 37-bis D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina procedure endoprocedimentali (contraddittorio preventivo e motivazione rafforzata dell'atto). La Corte ha distinto tali garanzie dalle disposizioni antielusive applicate nel caso, ritenendo non sovrapponibili i relativi obblighi.

  • Corte di Giustizia UE, sentenze del 26 febbraio 2019 (cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16, C-299/16 e C-116/16, C-117/16)

    C-115/16 etc. – 26/02/2019

    Chiariscono la nozione di "beneficiario effettivo" e i criteri per escludere società conduit dall'esenzione; richiedono un'analisi sostanziale delle operazioni per evitare abusi e treaty shopping.

  • Cass. n. 14756/2020 e altra giurisprudenza di legittimità citata

    Conferma l'approccio dei tre test e riconosce che una subholding "leggera" può essere beneficiario effettivo se dimostra parametri di autonomia e mancanza di artificiosità; stabilisce l'onere della prova a carico del percettore.

Massime di principio

  • In caso di flussi di interessi infragruppo transfrontalieri, il contribuente che invoca l'esenzione deve provare di essere il "beneficiario effettivo" sul piano sostanziale, non solo formale.
  • L'accertamento del beneficiario effettivo si articola su tre test distinti: substantive business activity test, dominion test (capacità di disporre liberamente dei proventi) e business purpose test (scopi economici ulteriori rispetto al mero risparmio fiscale).
  • Se la società percettrice non supera il dominion test (es.: trasferimento immediato o speculare degli interessi a terzi, margini minimi, identità gestionale), può essere considerata conduit e l'esenzione non si applica.
  • La regola della "look-through" può essere utilizzata: se la terza beneficiaria effettiva risponde ai requisiti della direttiva, l'esenzione può comunque trovare applicazione.
  • La libertà di stabilimento e le norme UE non impediscono l'applicazione di misure antielusive concordi con la finalità della direttiva; non è automaticamente discriminatorio negare l'esenzione a società interposte prive di sostanza economica.
  • Le garanzie procedurali dell'art. 37-bis (contraddittorio preventivo, motivazione rafforzata) non sono automaticamente applicabili a ogni contestazione fondata su norme antielusive diverse; occorre valutare la natura della norma imposta.
  • Il rischio di doppia imposizione può essere gestito tramite gli strumenti convenzionali (credito d'imposta, procedure amichevoli/MAP); la possibilità di rimedi esteri rende meno decisiva l'eccezione della doppia imposizione nei giudizi interni.

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