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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 28650/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava l'anno 2006 maggiori imponibili IRES, IVA e IRAP sostenendo che le operazioni documentate da fatture di acquisto emesse da terze società (Sider Piani s.r.l., SPM s.p.a., Fer.Com. Metalli s.r.l.) erano oggettivamente inesistenti. La controversia verteva sul corretto riparto dell'onere della prova e sulla valutazione degli elementi presuntivi prodotti dall'Amministrazione (assenza di idonea struttura/organizzazione delle società emittenti, mancanza di mezzi del vettore, collegamenti significativi tra le società, identità grafica delle fatture, mancati versamenti IVA da parte degli emittenti), mentre la società resistente sosteneva di aver dimostrato l'effettività delle operazioni tramite scritture e pagamenti bancari (bonifici).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ritenendo errata la valutazione del giudice d'appello sul riparto dell'onere della prova. La Corte ha affermato che l'Amministrazione può provare l'inesistenza oggettiva anche mediante elementi presuntivi che, se dotati di gravità, precisione e concordanza, sono idonei a fondare il convincimento; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esecuzione delle operazioni (la semplice documentazione bancaria o i bonifici non sono di per sé sufficienti). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame e per la liquidazione delle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 2697 cod. civ.

    Stabilisce il riparto dell'onere della prova: una volta che l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi idonei, grava sul contribuente la prova contraria dell'effettiva esistenza delle operazioni

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    Consente all'Amministrazione l'utilizzo di presunzioni semplici in materia IVA; presunzioni dotate di gravità, precisione e concordanza possono fondare la contestazione dell'inesistenza delle operazioni e negare il diritto alla detrazione

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Indica che elementi indiziari possono assumere valore probatorio ai fini dell'accertamento tributario quando siano gravi, precisi e concordanti; tali indizi possono supportare l'affermazione che le fatture si riferiscono a operazioni fittizie

  • artt. 17, 18, 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972

    Rimarcano che la fattura è, di regola, titolo per il diritto alla detrazione dell'IVA e alla deducibilità dei costi, ma tale diritto può essere escluso se risulta l'inesistenza dell'operazione che la fattura documenta

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione contesta l'inesistenza oggettiva di operazioni, può assolvere al proprio onere probatorio anche mediante elementi presuntivi; questi devono essere valutati nel loro complesso e ritenuti dotati di gravità, precisione e concordanza
  • Una volta che l'Amministrazione produce presunzioni idonee a dimostrare l'inesistenza dell'operazione, l'onere di provare l'effettività dell'operazione grava sul contribuente; la mera esibizione di fatture, scritture contabili formali o pagamenti bancari (es. bonifici) non è normalmente sufficiente a confutare le presunzioni
  • Elementi come la carenza di struttura organizzativa dell'emittente (assenza di locali, mezzi, personale, utenze), l'assenza di versamenti IVA correlati, collegamenti formali tra società emittenti e caratteristiche anomale delle fatture (es. veste grafica identica) costituiscono presunzioni rilevanti per l'accertamento dell'inesistenza
  • La mancanza di mezzi di trasporto del vettore può costituire un elemento indiziario rilevante della impossibilità materiale di eseguire le operazioni fatturate; l'onere di provare che il trasporto è stato effettivamente realizzato grava sul contribuente
  • Non è necessario che l'Amministrazione provi la "mala fede" del contribuente: una volta accertata l'inesistenza oggettiva dell'operazione, la buona fede del destinatario non è sufficiente a legittimare la detrazione
  • Il giudice di merito deve motivare specificamente la valutazione degli elementi indiziari prodotti dall'Amministrazione e il loro grado di gravità, precisione e concordanza prima di esaminare la prova contraria del contribuente

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