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Sentenza

Sentenza del 17/04/2015 n. 7874 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a omessi versamenti IVA per gli anni 1994 e 1995, notificata nel 2001 al solo curatore del fallimento e non alla società fallita. La società sosteneva che il ricorso contro la cartella non fosse tardivo, perché il termine per impugnarla non poteva decorrere né dalla generica comunicazione del curatore relativa all'insinuazione tardiva del credito, né dalla conoscenza della domanda di insinuazione, ma soltanto dalla consegna della copia integrale della cartella e della documentazione fiscale. Contestava inoltre la validità dell'appello autonomo dell'Agente della riscossione e la proposizione tardiva di alcune eccezioni in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo ammissibile l'appello autonomo dell'Agente della riscossione, se proposto entro il termine previsto, e qualificando le deduzioni dell'Amministrazione e dell'Agente come mere difese, non soggette alle preclusioni sulle nuove eccezioni in appello. Ha invece accolto il quarto e il quinto motivo, stabilendo che la cartella relativa a debiti sorti prima del fallimento doveva essere notificata anche alla società fallita, poiché essa conserva la qualità di soggetto passivo e può tutelarsi autonomamente. Il termine per impugnare decorreva dalla consegna della copia integrale della cartella, avvenuta il 24 febbraio 2006, sicché il ricorso presentato il 10 marzo 2006 era tempestivo. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Campania, chiamata a esaminare anche la tempestività della notifica della cartella e le questioni di merito, oltre a liquidare le spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, in conseguenza del quale era stata emessa la cartella di pagamento.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21

    Prevede il termine perentorio per impugnare gli atti tributari. Nel caso esaminato, il termine decorre dalla piena conoscenza dell'atto e dei suoi presupposti, non da una comunicazione generica o dalla sola insinuazione al passivo.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 57

    L'art. 54 disciplina l'appello incidentale e le relative modalità; l'art. 57 vieta in appello le nuove eccezioni in senso tecnico, ma non impedisce nuove argomentazioni difensive dirette a contestare le pretese già dedotte.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26

    Regolano la notifica della cartella di pagamento. La cartella, e non il semplice estratto di ruolo, deve rendere conoscibili al contribuente le ragioni e i presupposti della pretesa fiscale.

  • Codice civile, art. 2697

    Ripartisce l'onere della prova. In questo caso l'onere di dimostrare che il contribuente fallito aveva avuto piena conoscenza della cartella entro il termine utile gravava sull'Ufficio finanziario.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis, convertito dalla L. n. 156 del 2005

    La questione relativa all'eventuale applicazione dei termini di notifica previsti da questa disposizione è stata lasciata al giudice del rinvio, perché assorbita dalla decisione sulla tempestività del ricorso.

Massime di principio

  • Quando un debito tributario è sorto prima del fallimento, la notifica dell'atto al solo curatore non esclude, di regola, l'obbligo di portarlo a conoscenza anche della società fallita, che conserva la qualità di soggetto passivo e può impugnare autonomamente l'atto.
  • Il termine per impugnare una cartella non notificata direttamente al contribuente fallito decorre dalla piena conoscenza dell'atto e delle ragioni della pretesa, normalmente acquisita con la consegna della cartella integrale e della documentazione pertinente.
  • Una comunicazione generica del curatore sull'insinuazione di un credito al passivo, o la sola conoscenza dell'importo del credito, non è sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione.
  • Spetta all'Amministrazione finanziaria provare che il contribuente abbia avuto piena conoscenza dell'atto in una data anteriore, se intende sostenere la tardività del ricorso.
  • Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda le eccezioni in senso tecnico; nuove argomentazioni o difese volte a contrastare contestazioni già formulate possono invece essere ammesse.
  • La cassazione con rinvio non decide definitivamente la validità sostanziale della pretesa fiscale: il giudice di rinvio deve riesaminare la tempestività della notifica e le questioni di merito rimaste assorbite.

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