Cassazione Penale, Ordinanza n. 30230/2026 del 07/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione censurava la sentenza di appello sotto due profili principali. Con il primo motivo si deduceva il vizio di carenza di motivazione in relazione all'addebito per il delitto di tentata estorsione (artt. 56 e 629 c.p.). Con il secondo motivo si deduceva il vizio di carenza e illogicità della motivazione per la mancata assoluzione dal reato di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), nonché la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del nesso teleologico tra il delitto di lesioni e quello di atti persecutori. La difesa, in sostanza, contestava la tenuta logica della motivazione, l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni, e la configurabilità del collegamento finalistico tra i reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze, osservando che la sentenza di appello conteneva una motivazione esaustiva, logica e coerente sulla responsabilità dell'imputato per entrambi i reati contestati e sulla circostanza aggravante del nesso teleologico. In particolare, la Corte ha valorizzato che i giudici di merito avevano fondato il convincimento su dichiarazioni di terzi, immagini di videosorveglianza, attendibilità del narrato della persona offesa, stato di soggezione psicologica della stessa, reiterate richieste di denaro e pregresse violenze, oltre che sulle dichiarazioni di un teste. La Corte ha inoltre ricordato che il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del merito né dell'attendibilità delle prove, salvo manifeste contraddizioni non ravvisate nel caso di specie. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, disponendo l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
Richiamati per il delitto di tentata estorsione oggetto di doglianza; la Corte non ne ridefinisce il contenuto ma ritiene infondata la censura sulla motivazione della condanna.
Richiamato come norma incriminatrice del reato di atti persecutori; la Corte ritiene adeguata la motivazione di merito sulla sua sussistenza.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Invocato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.
art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Ribadisce l'obbligo di omettere dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo логico, senza possibilità di rivalutare le acquisizioni processuali o sostituire la propria lettura del compendio probatorio a quella del giudice di merito.
- Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione dell'attendibilità della persona offesa o dei testimoni sono inammissibili in cassazione, salvo che la motivazione presenti manifeste contraddizioni o illogicità decisive.
- La motivazione di merito è immune da censura quando si fonda su plurimi riscontri convergenti, quali dichiarazioni testimoniali, narrazione della persona offesa e dati oggettivi esterni come immagini di videosorveglianza.
- La sussistenza del nesso teleologico può essere desunta dalla strumentalità della condotta di un reato rispetto alla finalità di incidere sulle determinazioni della persona offesa, purché tale passaggio sia sorretto da motivazione logica e coerente.
- Quando i motivi di ricorso si risolvono in doglianze di merito mascherate da vizi di motivazione o violazione di legge, il ricorso è dichiarato inammissibile.
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