Sentenza del 16/03/2017 n. 200 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l’avviso con cui l’Agenzia aveva modificato la rendita catastale di un impianto fotovoltaico classificato in categoria D/1. Ha contestato, tra l’altro, l’inesistenza o invalidità della notificazione, la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, l’assenza di interesse dell’Agenzia perché l’impianto sarebbe stato un bene mobile, il difetto di motivazione, la violazione dell’art. 7 della legge n. 212/2000 per mancata allegazione di atti non conosciuti e carenze istruttorie. In appello ha inoltre censurato la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto legittimo l’avviso.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Matera aveva rigettato il ricorso e condannato la società alle spese. La Commissione Tributaria Regionale di Potenza ha rigettato anche l’appello, ritenendo sufficiente la motivazione dell’avviso, basata sui dati oggettivi dell’immobile e sulla rendita attribuita. Ha escluso un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di una specifica previsione normativa e ha ritenuto l’impianto fotovoltaico, essendo accatastato in categoria D/1, un bene immobile rilevante ai fini catastali. La rendita poteva essere determinata mediante stima diretta e, in mancanza di dati comparabili, mediante il criterio del costo di ricostruzione deprezzato, con applicazione del saggio di capitalizzazione ritenuto pari al 2%. La società appellante è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 750 euro oltre oneri.
Norme richiamate
Art. 2 del decreto-legge n. 16/1993, convertito dalla legge n. 75/1993
È richiamato quale fondamento della disciplina del procedimento di attribuzione o revisione della rendita catastale.
Decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701
Disciplina la procedura Docfa, considerata dalla Commissione una procedura fortemente partecipativa, tale da rendere l’atto di classamento conosciuto o facilmente conoscibile dal contribuente.
Art. 7 della legge n. 212/2000
La censura relativa alla mancata allegazione di atti non conosciuti è stata respinta, poiché l’avviso è stato ritenuto sufficientemente motivato e fondato su elementi conoscibili dal contribuente.
Art. 2697 del codice civile
Il richiamo all’onere della prova e alle carenze istruttorie non è stato ritenuto idoneo a invalidare l’accertamento catastale.
Artt. 15 e seguenti del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Prevedono il procedimento estimativo diretto, fondato sulla determinazione del reddito ordinario mediante confronto con beni similari.
Artt. 27 e seguenti del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Consentono di determinare il reddito catastale anche mediante il valore del capitale fondiario, ricavato dal valore di mercato o dal costo di ricostruzione.
Art. 28 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari.
La norma legittima il ricorso al criterio del costo di ricostruzione deprezzato quando mancano dati attendibili di mercato o di locazione.
Art. 29 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario per determinarne la rendita è il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato ad investimenti edilizi aventi per oggetto unità immobiliari analoghe.
Il saggio di capitalizzazione deve riflettere la redditività di investimenti analoghi; la decisione richiama l’orientamento secondo cui, nel caso esaminato, esso era fissato al 2%.
Massime di principio
- Per gli avvisi di classamento catastale, la motivazione può essere sufficiente anche senza un’esposizione analitica di ogni passaggio estimativo, purché indichi i dati oggettivi dell’immobile, la categoria o classe attribuita e consenta al contribuente di comprendere la variazione e difendersi.
- La procedura Docfa e la partecipazione del contribuente possono rendere gli elementi utilizzati dall’Ufficio già conosciuti o facilmente conoscibili, riducendo la necessità di allegare nuovamente tutti gli atti richiamati.
- Non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale per ogni atto tributario: l’obbligo sussiste principalmente quando una specifica norma lo prevede o quando ricorrono fattispecie particolari riconosciute dall’ordinamento.
- Un impianto fotovoltaico accatastato in categoria D/1 è normalmente trattato come bene immobile ai fini catastali, anche se alcuni suoi componenti possono avere natura mobiliare sotto altri profili.
- Per gli immobili industriali o per gli impianti fotovoltaici, quando mancano comparabili affidabili di mercato o dati di locazione, l’Amministrazione può utilizzare il costo di ricostruzione deprezzato per stimare il valore catastale.
- La contestazione della rendita deve concentrarsi su errori concreti nella qualificazione dell’immobile, nei componenti inclusi, nel costo di ricostruzione, nel deprezzamento o nel saggio di capitalizzazione; contestazioni generiche sulla natura tecnica della stima hanno minori probabilità di successo.
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