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Sentenza

Sentenza n. 16311/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza PER L'ESATTA OTTEMPERANZA Sentenza n. 7042/2024 pubbl. il 01/07/2024 RG n. 40321/2023 Tribunale di Roma passata in giudicato con certificato del 18.02.2026

Giustizia amministrativa202602178

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica e condannato il Ministero ad attivarla e a corrispondere le somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 7042/2024, pubblicata il 1° luglio 2024, notificata presso la sede reale dell’Amministrazione con le forme previste per il titolo esecutivo e passata in giudicato, come da attestazione del 18 febbraio 2026. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato il Ministero all’immediata attivazione della Carta elettronica, con la provvista indicata in sentenza, oltre che al pagamento delle spese del giudizio. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del giudicato. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato e depositato il 20 febbraio 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza, poiché la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, ha ordinato al Ministero di darvi esecuzione entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, corrispondendo le somme dovute. Per l’eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, da esercitare nei successivi 60 giorni; l’attività commissariale non dà luogo a compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato a rifondere le spese del giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel merito, non essendo controverso fra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione, deve essere ordinato all’Amministrazione di provvedervi, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, entro il termine perentorio specificato in dispositivo.

    In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di adempiere entro il termine perentorio stabilito.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. 30/1997

    Sussistono, innanzitutto, le condizioni della proposta azione di ottemperanza consistenti: - nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione; - nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni (prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997) fra tale notifica e quella del ricorso introduttivo del presente giudizio.

    Per l’azione di ottemperanza relativa al titolo in questione, il TAR considera necessario che la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione e che tra tale notifica e la notifica del ricorso siano trascorsi 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede darsi esecuzione alla sentenza del Tribunale indicata in epigrafe in funzione di Giudice del lavoro e notificata ai fini esecutivi, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha riconosciuto alla ricorrente il diritto di ottenere il beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 (Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche), e ha conseguentemente condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della predetta carta elettronica, con la provvista indicata nella sentenza ottemperanda, nonché delle spese di lite di quel giudizio, nella misura da esso liquidata.

    La sentenza del giudice del lavoro oggetto di ottemperanza aveva riconosciuto alla docente il diritto al beneficio della Carta elettronica e aveva condannato il Ministero alla sua attivazione secondo la provvista indicata nel titolo.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza relativa a un titolo giudiziale nei confronti dell’amministrazione presuppone, secondo la disciplina applicata, la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra tale notifica e la notifica del ricorso.
  • Quando non è controverso che il giudicato non sia stato eseguito, il giudice dell’ottemperanza ordina all’amministrazione di adempiere entro il termine perentorio fissato in sentenza.
  • A fronte della persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l’organo competente e assegnandogli un termine per l’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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