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Sentenza

Sentenza del 23/02/2017 n. 809 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Rimborsi - IRPEF - Diniego di rimborso- Assoggettabilità a tassazione di tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento a IRPEF delle indennità percepite in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro dovuta al comportamento illegittimo del datore di lavoro, sostenendo che tali somme avessero natura risarcitoria e non costituissero reddito imponibile. La questione riguardava, in particolare, se le indennità compensative della perdita di redditi derivante dal rapporto di lavoro dovessero essere tassate.

La decisione

La sentenza ha ritenuto imponibili le indennità percepite dal lavoratore quando sono dirette a compensare la perdita di redditi derivanti dal rapporto di lavoro. Sono escluse dalla tassazione, secondo il principio richiamato, le somme risarcitorie riferite a danni da invalidità permanente o da morte. Le indennità con causa nel rapporto di lavoro, comprese quelle riconosciute per la risoluzione del rapporto conseguente a un comportamento illegittimo del datore di lavoro, sono qualificate come redditi da lavoro dipendente, soggetti a tassazione separata e a ritenuta d'acconto. Il diniego di rimborso è quindi risultato legittimo.

Norme richiamate

  • Art. 6 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.

    Le somme risarcitorie che sostituiscono redditi di lavoro dipendente mantengono natura reddituale e sono imponibili ai fini IRPEF. Rileva la funzione economica dell'indennità: se essa compensa redditi perduti derivanti dal rapporto di lavoro, è tassabile; restano escluse le somme riferite a danni da invalidità permanente o morte.

Massime di principio

  • Per stabilire se un'indennità risarcitoria è imponibile non è decisiva la denominazione attribuita dalle parti, ma la sua effettiva funzione: se sostituisce redditi perduti, è normalmente soggetta a IRPEF.
  • Le somme collegate direttamente o indirettamente al rapporto di lavoro, incluse quelle derivanti dalla cessazione illegittima del rapporto, tendono a essere qualificate come redditi da lavoro dipendente.
  • Le indennità imponibili connesse alla cessazione o alla perdita di redditi di lavoro possono essere soggette a tassazione separata e a ritenuta d'acconto.
  • La natura risarcitoria non comporta automaticamente l'esenzione fiscale: l'esenzione può riguardare, secondo il principio richiamato, i risarcimenti destinati a compensare danni non reddituali, come quelli da invalidità permanente o morte.
  • In caso di richiesta di rimborso, il contribuente deve dimostrare che la somma non sostituisce redditi imponibili, ma risarcisce un danno diverso e autonomo dalla perdita di redditi.

Testo integrale

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