L.R. Basilicata 18/2000
Modifica della Legge Regionale 26/01/1998, n. 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Basilicata modifica la disciplina della L.R. 6/1998 sulla nomina del Direttore dell’Istituto: ne definisce requisiti, procedura di nomina, durata triennale del contratto, proroghe, incompatibilità, funzioni e partecipazione agli organi consultivi. Disattiva inoltre i procedimenti di nomina già avviati in base alla normativa previgente.
Modifica della disciplina sulla nomina e sul rapporto del Direttore di un Istituto regionale
Modifica della disciplina del Direttore dell’Istituto
La legge interviene sulla disciplina regionale dell’Istituto prevista dalla L.R. Basilicata 26 gennaio 1998, n. 6, riscrivendo i criteri di nomina, il rapporto di lavoro e le funzioni del Direttore. La modifica si applica nel territorio della Regione Basilicata e riguarda l’assetto organizzativo dell’ente.
Nomina e requisiti professionali
Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione conforme della Giunta e sentito il Comitato di indirizzo. La scelta avviene tra soggetti in possesso di laurea e di requisiti documentati di competenza professionale o scientifica, maturati presso università, istituti di ricerca o di alta formazione, oppure di esperienza dirigenziale o manageriale di almeno cinque anni presso strutture pubbliche o private operanti in settori connessi ai compiti dell’Istituto. La valutazione dei requisiti e l’individuazione del Direttore non sono soggette a procedure comparative.
Rapporto di lavoro e durata dell’incarico
Il rapporto di lavoro è stipulato con il Presidente della Giunta regionale ed è regolato da un contratto di diritto privato. L’incarico ha durata triennale, è prorogabile per non più di due volte e non può comunque proseguire oltre il compimento del 65° anno di età.
Trattamento economico
La retribuzione del Direttore è definita dal contratto individuale, tenendo conto dell’entità dell’impegno professionale richiesto e assumendo a riferimento i valori economici massimi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto Regione-Autonomie locali.
Incompatibilità
L’incarico di Direttore è incompatibile con la qualità di amministratore, socio o titolare di studi di consulenza, nonché con posizioni analoghe in enti o organismi che perseguano finalità simili e operino in ambiti affini a quelli dell’Istituto.
Poteri e funzioni del Direttore
Il Direttore esercita tutti i poteri di rappresentanza, direzione e gestione dell’Istituto ed è responsabile della corretta ed efficiente gestione delle risorse assegnate. Partecipa inoltre, con funzioni consultive, alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Comitato scientifico.
Disposizione transitoria
Sono disattivati i procedimenti di nomina già iniziati sulla base della disciplina precedente. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale ed è immediatamente destinata all’osservanza come legge della Regione Basilicata.
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