Salta al contenuto
Legge

L.R. Basilicata 18/2000

Modifica della Legge Regionale 26/01/1998, n. 6

Normativa regionaleL.R. Basilicata 18/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge della Regione Basilicata modifica la disciplina della L.R. 6/1998 sulla nomina del Direttore dell’Istituto: ne definisce requisiti, procedura di nomina, durata triennale del contratto, proroghe, incompatibilità, funzioni e partecipazione agli organi consultivi. Disattiva inoltre i procedimenti di nomina già avviati in base alla normativa previgente.

Modifica della disciplina sulla nomina e sul rapporto del Direttore di un Istituto regionale

Modifica della disciplina del Direttore dell’Istituto

La legge interviene sulla disciplina regionale dell’Istituto prevista dalla L.R. Basilicata 26 gennaio 1998, n. 6, riscrivendo i criteri di nomina, il rapporto di lavoro e le funzioni del Direttore. La modifica si applica nel territorio della Regione Basilicata e riguarda l’assetto organizzativo dell’ente.

Nomina e requisiti professionali

Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione conforme della Giunta e sentito il Comitato di indirizzo. La scelta avviene tra soggetti in possesso di laurea e di requisiti documentati di competenza professionale o scientifica, maturati presso università, istituti di ricerca o di alta formazione, oppure di esperienza dirigenziale o manageriale di almeno cinque anni presso strutture pubbliche o private operanti in settori connessi ai compiti dell’Istituto. La valutazione dei requisiti e l’individuazione del Direttore non sono soggette a procedure comparative.

Rapporto di lavoro e durata dell’incarico

Il rapporto di lavoro è stipulato con il Presidente della Giunta regionale ed è regolato da un contratto di diritto privato. L’incarico ha durata triennale, è prorogabile per non più di due volte e non può comunque proseguire oltre il compimento del 65° anno di età.

Trattamento economico

La retribuzione del Direttore è definita dal contratto individuale, tenendo conto dell’entità dell’impegno professionale richiesto e assumendo a riferimento i valori economici massimi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto Regione-Autonomie locali.

Incompatibilità

L’incarico di Direttore è incompatibile con la qualità di amministratore, socio o titolare di studi di consulenza, nonché con posizioni analoghe in enti o organismi che perseguano finalità simili e operino in ambiti affini a quelli dell’Istituto.

Poteri e funzioni del Direttore

Il Direttore esercita tutti i poteri di rappresentanza, direzione e gestione dell’Istituto ed è responsabile della corretta ed efficiente gestione delle risorse assegnate. Partecipa inoltre, con funzioni consultive, alle riunioni del Comitato di indirizzo e del Comitato scientifico.

Disposizione transitoria

Sono disattivati i procedimenti di nomina già iniziati sulla base della disciplina precedente. La legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale regionale ed è immediatamente destinata all’osservanza come legge della Regione Basilicata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.