Sentenza del 26/01/2018 n. 2009 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la corretta tassazione di un atto del 16 settembre 2008 con cui M.L. aveva conferito nella società M. s.a.s. quattro immobili, indicati come ramo d’azienda, a seguito di un aumento di capitale. L’atto era stato assoggettato a imposta di registro fissa, mentre l’Agenzia delle Entrate aveva applicato l’imposta proporzionale, ritenendo che si trattasse di un conferimento di beni immobili e non di un ramo d’azienda. Il ricorrente ha contestato la validità della sentenza di primo grado per la firma illeggibile, l’utilizzo da parte dell’Ufficio di elementi esterni all’atto, la necessità di un avviso di accertamento anziché di liquidazione e la possibile applicazione dell’IVA in luogo dell’imposta di registro.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la sentenza sottoscritta con firma illeggibile, purché sussistano elementi di collegamento tra la firma e il giudice indicato nell’atto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e infondati il terzo e il quarto motivo. Per gli atti anteriori al 1° gennaio 2018, l’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 consentiva di determinare l’imposta sulla base della natura intrinseca, degli effetti giuridici e della causa reale dell’operazione, anche considerando elementi extratestuali e atti collegati. La questione relativa all’IVA e all’eventuale esenzione era stata inoltre proposta tardivamente in appello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 4, lett. a, n. 3, parte prima della tariffa
Prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per determinate operazioni societarie, tra cui i conferimenti, quando ne ricorrono i presupposti.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
Per gli atti anteriori al 1° gennaio 2018, la qualificazione fiscale dell’operazione doveva basarsi sulla causa reale e sugli effetti giuridici complessivi, anche mediante il riferimento a elementi extratestuali e ad atti collegati. La modifica introdotta dalla legge n. 205 del 2017 è stata ritenuta innovativa e non retroattiva.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 nel testo modificato dalla legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 87
sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati
La nuova disciplina limita la riqualificazione dell’atto agli elementi desumibili dal documento stesso, escludendo elementi extratestuali e negozi collegati, salvo il ricorso alla disciplina dell’abuso del diritto.
Legge n. 212 del 2000, art. 10-bis
Il collegamento negoziale e l’eventuale natura abusiva dell’operazione possono rilevare nell’ambito dell’abuso del diritto, ma non costituiscono più, dopo la modifica dell’art. 20, un criterio generale di mera riqualificazione dell’atto.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, n. 8-ter, e art. 17, comma 6, lett. a-bis
Disciplinano, tra l’altro, il regime IVA delle cessioni di fabbricati strumentali e il relativo meccanismo di applicazione. Nel caso concreto la questione è stata ritenuta tardiva e quindi non esaminabile.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 3, e art. 59, comma 1, lett. e
Riguardano i requisiti formali della sentenza tributaria e le conseguenze della sua eventuale nullità. La firma illeggibile non determina automaticamente nullità se è possibile collegarla al giudice indicato nella sentenza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Vieta la proposizione in appello di domande ed eccezioni nuove. Le questioni relative all’IVA e all’esenzione, introdotte solo in appello, non potevano essere esaminate.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, nullità della sentenza e vizi della motivazione.
Codice di procedura civile, art. 366
Impone al ricorso per cassazione il requisito della specificità. Chi contesta la motivazione di un avviso amministrativo deve riportare nel ricorso i passaggi rilevanti dell’atto, consentendo alla Corte di verificare la censura direttamente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Per gli atti soggetti all’imposta di registro anteriori al 1° gennaio 2018, l’amministrazione e il giudice possono considerare la causa reale e gli effetti economici e giuridici complessivi dell’operazione, anche oltre il nomen iuris utilizzato dalle parti.
- La qualificazione fiscale non dipende esclusivamente da come l’atto è denominato o descritto dalle parti: occorre verificare se i beni conferiti costituiscano effettivamente un’azienda o un ramo d’azienda autonomo, oppure singoli beni immobili.
- La modifica dell’art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 non è retroattiva. Per gli atti precedenti al 2018 continua ad applicarsi la disciplina previgente, mentre per gli atti successivi la riqualificazione deve fondarsi sugli elementi desumibili dall’atto stesso, salvo l’abuso del diritto.
- Le contestazioni sulla motivazione di un avviso di liquidazione o accertamento devono essere formulate in modo specifico, riportando nel ricorso i passaggi dell’atto amministrativo che si intendono censurare.
- Le questioni relative al regime IVA devono essere dedotte tempestivamente già nel primo grado di giudizio; introdurle soltanto in appello può determinarne l’inammissibilità.
- Una firma illeggibile apposta su una sentenza non comporta automaticamente nullità: è sufficiente che esistano elementi oggettivi che colleghino il segno grafico al giudice indicato nella sentenza.
- Nel caso di operazioni complesse o collegate, è essenziale documentare concretamente l’autonomia funzionale del ramo d’azienda e la destinazione dei beni, poiché la sola presenza di più immobili o la loro qualificazione formale non è decisiva.
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