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Sentenza

Sentenza del 22/03/2019 n. 2627 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 63 - Tributi Locali - Pubblicità e pubbliche affissioni - Piano generale del Comune di Napoli - Disposizioni di cui al d.lgs 446/1997 - Operatività - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2013, con cui gli veniva richiesto il pagamento di euro 1.947,00 per una superficie imponibile accertata di 62 mq anziché 20 mq. In primo grado aveva contestato, tra l'altro, la validità della notifica, la violazione del contraddittorio, l'assenza di un processo verbale di constatazione, l'insufficienza della motivazione, l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, la mancata sottoscrizione da parte di un funzionario abilitato e l'illegittimità delle sanzioni. La CTP di Napoli si era dichiarata territorialmente incompetente in favore della CTP di Caserta, ritenendo rilevante la sede della concessionaria. L'appello ha riguardato principalmente tale individuazione della competenza territoriale.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha accolto l'appello, dichiarando nulla la sentenza della CTP di Napoli. Ha ritenuto che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016, per le controversie relative a tributi locali riscossi da soggetti iscritti all'albo ex art. 53 del d.lgs. 446/1997, la competenza territoriale spetti alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione si trova l'ente locale impositore, e non a quella della sede della concessionaria. Il giudizio è stato quindi rimesso alla CTP di Napoli per la rinnovazione, senza esaminare nel merito le contestazioni sull'avviso di accertamento. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 4, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La norma prevedeva la competenza della commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione aveva sede il concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. 446/1997.

    La Corte costituzionale, con sentenza n. 44/2016, ha dichiarato parzialmente illegittima tale disciplina nella parte in cui attribuiva rilievo alla sede del concessionario anziché alla sede dell'ente locale impositore.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 44 del 3 marzo 2016

    È illegittimo l'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 nella parte in cui individua la competenza in base alla sede del concessionario anziché alla circoscrizione dell'ente locale impositore.

    Per le controversie relative a tributi locali, il criterio territoriale prevalente è collegato all'ente locale che impone il tributo, non alla sede della società concessionaria della riscossione.

  • Art. 59, comma 1, lettera a), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Quando la sentenza di primo grado è affetta da un vizio processuale, il giudice d'appello può dichiararla nulla e rimettere la causa al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.

  • Art. 53, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    La disposizione riguarda l'albo dei soggetti abilitati alla gestione e alla riscossione dei tributi locali; la loro sede non determina, di per sé, la competenza territoriale sulle controversie relative al tributo locale.

Massime di principio

  • Nelle controversie riguardanti tributi locali, la competenza territoriale va normalmente individuata con riferimento alla sede dell'ente locale impositore, non alla sede del concessionario o dell'agente della riscossione.
  • Se una Commissione Tributaria Provinciale dichiara la propria incompetenza basandosi esclusivamente sulla sede del concessionario, tale decisione può essere contestata invocando il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44/2016.
  • L'accoglimento dell'appello per un errore sulla competenza non comporta automaticamente l'annullamento dell'avviso di accertamento: la causa viene rimessa al giudice territorialmente competente, che dovrà esaminare nel merito le ulteriori contestazioni.
  • Quando il giudice d'appello rileva un vizio processuale della sentenza di primo grado, può disporne la nullità e rinviare la causa al primo giudice anziché decidere direttamente sulla fondatezza della pretesa tributaria.
  • La decisione sulla competenza deve essere distinta dalla decisione sul merito dell'accertamento: il contribuente può risultare vittorioso sul piano processuale senza avere ancora ottenuto una pronuncia definitiva sull'illegittimità del tributo o dell'atto.

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