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Sentenza

Sentenza del 13/09/2016 n. 322 - Comm. Trib. Prov. Como

PROCESSO TRIBUTARIO - Difetto di legittimazione passiva - Agente della riscossione - Vizi dell'atto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che, quando si contestano vizi propri della cartella o degli atti successivi della riscossione, l'impugnazione deve essere proposta esclusivamente nei confronti dell'agente della riscossione. Non sussiste un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, poiché il vizio è direttamente riconducibile all'agente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione riguarda la legittimazione passiva nel processo tributario ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 546/1992. L'agente della riscossione deve essere chiamato in giudizio quando la contestazione riguarda errori o vizi direttamente imputabili alla sua attività, cioè vizi propri della cartella di pagamento o degli atti esecutivi e consequenziali. Non deve invece essere coinvolto per contestazioni relative alla debenza del tributo, imputabili all'ente impositore.

Norme richiamate

  • Art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'agente della riscossione è parte quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili.

    La norma individua la legittimazione passiva dell'agente della riscossione per i soli vizi propri degli atti da esso formati o notificati, mentre le contestazioni sul rapporto tributario devono essere rivolte all'ente impositore.

  • Cassazione, sentenza n. 25523/2014

    Conferma che, in presenza di vizi propri della cartella o degli atti consequenziali, l'agente della riscossione è l'unico soggetto da evocare in giudizio e non è necessario il litisconsorzio con l'ente impositore.

Massime di principio

  • Per individuare il resistente corretto occorre distinguere tra vizi propri dell'atto di riscossione e contestazioni relative all'esistenza, all'ammontare o alla debenza del tributo.
  • Se il vizio riguarda la cartella, la notifica, la procedura esecutiva o un altro atto direttamente formato dall'agente della riscossione, la causa va proposta contro quest'ultimo.
  • Se invece si contesta il tributo o l'atto impositivo originario, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti dell'ente impositore competente.
  • La mera connessione tra atto impositivo e atto di riscossione non comporta automaticamente un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione.
  • La corretta individuazione del soggetto responsabile del vizio è essenziale per evitare il difetto di legittimazione passiva.

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