Sentenza del 13/09/2016 n. 322 - Comm. Trib. Prov. Como
PROCESSO TRIBUTARIO - Difetto di legittimazione passiva - Agente della riscossione - Vizi dell'atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che, quando si contestano vizi propri della cartella o degli atti successivi della riscossione, l'impugnazione deve essere proposta esclusivamente nei confronti dell'agente della riscossione. Non sussiste un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, poiché il vizio è direttamente riconducibile all'agente.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda la legittimazione passiva nel processo tributario ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 546/1992. L'agente della riscossione deve essere chiamato in giudizio quando la contestazione riguarda errori o vizi direttamente imputabili alla sua attività, cioè vizi propri della cartella di pagamento o degli atti esecutivi e consequenziali. Non deve invece essere coinvolto per contestazioni relative alla debenza del tributo, imputabili all'ente impositore.
Norme richiamate
Art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'agente della riscossione è parte quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti viziati da errori ad esso direttamente imputabili.
La norma individua la legittimazione passiva dell'agente della riscossione per i soli vizi propri degli atti da esso formati o notificati, mentre le contestazioni sul rapporto tributario devono essere rivolte all'ente impositore.
Cassazione, sentenza n. 25523/2014
Conferma che, in presenza di vizi propri della cartella o degli atti consequenziali, l'agente della riscossione è l'unico soggetto da evocare in giudizio e non è necessario il litisconsorzio con l'ente impositore.
Massime di principio
- Per individuare il resistente corretto occorre distinguere tra vizi propri dell'atto di riscossione e contestazioni relative all'esistenza, all'ammontare o alla debenza del tributo.
- Se il vizio riguarda la cartella, la notifica, la procedura esecutiva o un altro atto direttamente formato dall'agente della riscossione, la causa va proposta contro quest'ultimo.
- Se invece si contesta il tributo o l'atto impositivo originario, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti dell'ente impositore competente.
- La mera connessione tra atto impositivo e atto di riscossione non comporta automaticamente un litisconsorzio necessario tra ente impositore e agente della riscossione.
- La corretta individuazione del soggetto responsabile del vizio è essenziale per evitare il difetto di legittimazione passiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 set 2016Sentenza del 13/09/2016 n. 477 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 13 set 2016Sentenza del 13/09/2016 n. 1476 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 set 2016Sentenza del 13/09/2016 n. 1479 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 set 2016Sentenza del 13/09/2016 n. 1491 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 13 set 2016Sentenza del 13/09/2016 n. 2207 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 13 set 2016Sentenza del 13/09/2016 n. 2220 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →