Sentenza del 02/11/2020 n. 2880 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
ICI su area edificabile - Regolamenti comunali - Obbligo di allegazione - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'applicazione dell'ICI su un'area edificabile e deduceva l'esistenza di una pertinenza non considerata dall'ente. Nel corso del giudizio ha omesso di allegare regolamenti o delibere comunali e, nella denuncia presentata al Comune ai fini ICI, non aveva evidenziato l'esistenza della presunta pertinenza.
La decisione
Il giudice ha escluso l'obbligo per il contribuente di allegare delibere o regolamenti comunali, in quanto si tratta di atti normativi di rango anche secondario che sono giuridicamente noti per effetto delle formalità di pubblicità legale. Inoltre è stato ritenuto che il contribuente che non ha indicato la pertinenza nella denuncia comunale non può dedurne l'esistenza in giudizio; di conseguenza il ricorso è stato respinto e l'accertamento del Comune è stato confermato.
Norme richiamate
Delibere e regolamenti comunali (atti normativi di rango secondario)
quando il presupposto impositivo dell'ICI è contenuto in tali atti, questi sono esclusi dall'obbligo di allegazione perché sono giuridicamente noti a seguito delle formalità di pubblicità legale
Formalità di pubblicità legale
la pubblicazione rende opponibili e conoscibili gli atti comunali, eliminando la necessità che il contribuente li produca in giudizio per farne valere il contenuto
Denuncia al Comune ai fini ICI (obbligo dichiarativo del contribuente)
la mancata indicazione di una pertinenza nella denuncia comunale preclude al contribuente la possibilità di dedurne l'esistenza successivamente in sede giudiziale
Massime di principio
- Se il presupposto impositivo è previsto da atti comunali pubblicati (delibere, regolamenti), il contribuente non è tenuto a produrli in giudizio perché sono considerati giuridicamente noti.
- Il contribuente deve indicare nella denuncia ICI tutti i beni e le pertinenze: omissioni in sede dichiarativa possono comportare la preclusione di far valere tali elementi successivamente in giudizio.
- Se si contesta la legittimità o l'interpretazione di una delibera o regolamento comunale, l'impugnazione deve essere svolta nei modi e nei termini previsti (ad es. in sede amministrativa) e non può essere supplita retroattivamente da omissioni nella denuncia tributaria.
- Per evitare il rischio di preclusione, il contribuente dovrebbe allegare nella denuncia ogni documento rilevante (e conservare la prova della comunicazione) e, nel dubbio sulla qualificazione di beni o pertinenze, chiedere chiarimenti all'ente o proporre tempestivamente ricorso/amministrativo ove opportuno.
- In sede contenziosa tributaria il giudice valorizza la pubblicità legale degli atti comunali: l'assenza di produzione documentale del contribuente non elimina l'efficacia conoscitiva degli atti pubblicati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 nov 2020Sentenza del 02/11/2020 n. 54 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 2 nov 2020Sentenza del 02/11/2020 n. 55 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 2 nov 2020Sentenza del 02/11/2020 n. 117 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 2 nov 2020Sentenza del 02/11/2020 n. 801 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 2 nov 2020Sentenza del 02/11/2020 n. 2517 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 2 nov 2020Sentenza del 02/11/2020 n. 2868 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →