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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31895/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRPEF 2014 e notificata via PEC con allegazione del documento in formato PDF anziché con estensione .p7m. La società sosteneva che tale modalità non rendesse valida la notifica, lamentando inoltre che la cartella non fosse stata resa conforme all'originale e che mancasse l'attestazione di conformità. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società denunciava la violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007, convertito, e 20, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005. Con il secondo motivo deduceva la violazione dell'art. 156 c.p.c., assumendo che la sanatoria del raggiungimento dello scopo non potesse operare perché l'atto notificato sarebbe stato privo di motivazione. L'agente della riscossione resistette con controricorso. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché introduceva questioni nuove, non risultanti trattate nel merito, ed era privo di autosufficienza; inoltre ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui la notifica via PEC della cartella di pagamento mediante allegazione di una copia per immagini in PDF di un documento originario analogico è legittima e non richiede attestazione di conformità. Il secondo motivo è stato considerato assorbito e comunque manifestamente inammissibile per difetto di autosufficienza, anche perché la CTR aveva accertato che la società non aveva neppure allegato la difformità dell'atto dall'originale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 6.000, oltre spese prenotate a debito. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La Corte non ha esaminato l'eccezione preliminare della controricorrente sulla regolarità del contraddittorio, ritenendo sufficiente, per definire la causa, il rigetto del ricorso secondo il principio della ragione più liquida.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato come norma relativa alla notificazione della cartella di pagamento; la Corte ne dà lettura coordinata con la disciplina del documento informatico e con la giurisprudenza che ammette la notifica via PEC mediante copia informatica del documento analogico.

  • art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248 del 2007

    È richiamato insieme alle norme sul documento informatico ai fini della disciplina della notifica della cartella, senza che la Corte ravvisi violazioni applicabili al caso.

  • art. 20, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005

    La Corte lo richiama per definire la rilevanza della copia per immagini di documento analogico e del duplicato informatico, escludendo che la notifica via PEC con allegato PDF sia illegittima o richieda attestazione di conformità.

  • art. 1, lett. f), d.p.r. n. 68 del 2005

    Il messaggio di posta elettronica certificata è considerato documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati.

  • art. 1, lett. i-ter), d.lgs. n. 82 del 2005

    La copia per immagine su supporto informatico di documento analogico è definita come documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico.

  • art. 1, lett. i-quinquies), d.lgs. n. 82 del 2005

    Il duplicato informatico è definito come documento informatico ottenuto mediante memorizzazione della medesima sequenza di valori binari del documento originario.

  • art. 156 c.p.c.

    La Corte non applica la sanatoria invocata dalla ricorrente perché il relativo motivo è assorbito e comunque inammissibile; inoltre osserva che, nel caso, la ricorrente non aveva specificamente dimostrato la difformità dell'atto notificato.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È richiamato per dare atto della trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo la procedura semplificata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte per la prima volta questioni di fatto o di diritto non dedotte nei gradi di merito; il motivo è inammissibile se non indica dove tali questioni siano state prospettate e non riproduce in modo autosufficiente gli atti rilevanti.
  • La notifica via PEC di una cartella di pagamento è valida quando il concessionario alleghi al messaggio una copia per immagini in PDF di un documento originariamente analogico, perché il documento allegato integra un documento informatico consentito dalla disciplina del CAD.
  • Per la validità della notifica della cartella via PEC non è necessaria, in tale ipotesi, l'attestazione di conformità del PDF all'originale analogico, se il documento informatico riproduce contenuto e forma dell'atto originario.
  • L'art. 156 c.p.c. non può essere utilmente invocato in cassazione in modo astratto se la censura principale è inammissibile e se il ricorrente non dimostra specificamente il pregiudizio derivante dalla dedotta irregolarità della notificazione.
  • Quando un motivo di ricorso è già inammissibile per ragioni assorbenti, la Corte può non esaminare questioni preliminari ulteriori applicando il principio della ragione più liquida.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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