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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21331/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'estradizione richiesta dal Perù per il reato di rapina aggravata (fatto del 29/04/2006). Il ricorrente deduce: (1) omissione della valutazione dell'istanza di revoca dell'ordine di estradizione presentata in Perù e del suo stabile radicamento in Italia, con richiesta di partecipare al processo tramite collegamento internet; (2) violazione del trattato di estradizione (24/11/1994) perché il reato sarebbe estinto per prescrizione alla data della richiesta, essendo l'illecito del 2006.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha respinto il primo motivo come manifestamente infondato: il radicamento in Italia non impedisce l'estradizione e la presentazione di una istanza di revoca in Perù non è rilevante ai fini dell'estradizione se le autorità peruviane non danno corso all'istanza e non la comunicano tempestivamente; eventuali valutazioni discrezionali spettano al Ministero della Giustizia. Ha respinto anche il secondo motivo come manifestamente infondato: la fattispecie contestata è quella di rapina commessa in concorso (art. 628, comma terzo, c.p.) con pena fino a 20 anni, per cui, secondo l'ordinamento italiano, non è intervenuta la prescrizione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • Trattato di estradizione

    24 novembre 1994; legge n. 135 del 2004 (entrata in vigore)

    Il Trattato prevede che l'estradizione non sia concessa se il reato è estinto per prescrizione al momento della richiesta; il giudice tuttavia verifica la sussistenza della prescrizione secondo l'ordinamento nazionale e, nel caso concreto, ha ritenuto che la prescrizione non fosse maturata.

  • art. 628, comma terzo, cod. pen.

    art. 628, comma terzo, c.p.

    La condotta contestata è ricondotta alla fattispecie aggravata (rapina commessa da più persone) che prevede la pena fino a 20 anni; applicando tale parametro sanzionatorio secondo l'ordinamento italiano, la prescrizione non è maturata.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. 6, n. 8823)

    Sez. 6, n. 8823 del 08/01/2020, Merkaziaj Agim, Rv. 278616 - 01

    Conferma il principio che il radicamento nel territorio italiano e la mera presentazione di istanze estere di revoca non impediscono di per sé l'estradizione; valutazioni discrezionali in materia possono spettare al Ministero della Giustizia.

Massime di principio

  • La semplice presenza o il radicamento del soggetto nel territorio italiano non impedisce automaticamente l'estradizione; il criterio è la sussistenza dei presupposti giuridici per l'estradizione, non la situazione personale di stabilità nel paese.
  • Le istanze di revoca presentate nello Stato richiedente hanno rilievo solo se le autorità dello Stato richiedente vi danno seguito e lo comunicano tempestivamente; in mancanza, non ostano all'esecuzione dell'estradizione.
  • La valutazione della prescrizione va fatta secondo l'ordinamento italiano con riferimento alla fattispecie e al relativo trattamento sanzionatorio: se la fattispecie invocata prevede pena elevata, è possibile che non si sia verificata la prescrizione nonostante la lontananza temporale dei fatti.
  • Alcune valutazioni (es. opportunità politica o umanitaria) possono ricadere nella discrezionalità del Ministero della Giustizia e non nella competenza del giudice che decide sulla sussistenza dei presupposti giuridici dell'estradizione.
  • Richieste di rinvio per attendere decisioni dell'autorità estera possono essere ammesse ma non indefinitamente: il giudice può respingere ulteriori rinvii se ritiene che non sussistano i presupposti per ulteriori attese.

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