Sentenza del 08/05/2017 n. 2003 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA in agricoltura - Carattere formale degli obblighi - Condotte fraudolente o abusive - Detrazione - Non spetta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione IVA è stata negata. Il regime speciale previsto per il settore agricolo non può essere applicato quando il contribuente abbia posto in essere condotte abusive o fraudolente, né può consentire di recuperare l'imposta relativa a operazioni non fatturate e non dichiarate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente pretendeva di calcolare in detrazione l'IVA relativa a operazioni non regolarmente fatturate, registrate e dichiarate, invocando il regime speciale e agevolativo dell'agricoltura. Tuttavia, la mancata emissione e registrazione delle fatture, insieme alla simulazione dei contratti di compravendita e soccida, configurava una condotta fraudolenta o abusiva e impediva all'Amministrazione finanziaria di svolgere un controllo sostanziale sulle operazioni.
Norme richiamate
Art. 34 del d.P.R. 633/1972
Il regime speciale IVA per l'agricoltura ha natura agevolativa, ma non può essere invocato per legittimare condotte fraudolente, abusive o irregolari. Il rispetto degli obblighi formali di fatturazione, registrazione e dichiarazione è necessario per consentire i controlli dell'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- I regimi fiscali speciali o agevolativi non proteggono il contribuente che omette la fatturazione, la registrazione o la dichiarazione delle operazioni.
- La detrazione IVA richiede che le operazioni siano documentate in modo regolare e verificabile; non è sufficiente dimostrare astrattamente che l'operazione economica sia avvenuta.
- La simulazione o l'uso strumentale di contratti, come compravendite o soccide, può far venir meno i benefici fiscali quando nasconda operazioni diverse o irregolari.
- Gli obblighi formali assumono rilievo sostanziale quando la loro violazione impedisce all'Amministrazione finanziaria di verificare l'effettività delle operazioni e la corretta applicazione dell'imposta.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve conservare contratti effettivi, fatture, registri e dichiarazioni coerenti tra loro e dimostrare la reale natura delle operazioni.
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