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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04818/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione per irragionevole durata di un giudizio a sua volta avente ad oggetto l'equa riparazione, protrattosi complessivamente per circa dodici anni, includendo la fase di ottemperanza. In un primo momento la Corte d'appello aveva liquidato un indennizzo a carico del Ministero della giustizia; la Cassazione aveva poi cassato con rinvio rilevando che, per la durata irragionevole della fase di ottemperanza, il soggetto passivamente legittimato era il Ministero dell'economia e delle finanze, non evocato in giudizio. Riassunta la causa nei confronti di entrambi i ministeri, la Corte d'appello di rinvio ha ripartito l'indennizzo tra i due dicasteri e ha compensato integralmente le spese dei vari gradi. La ricorrente ha censurato tale statuizione con due motivi: con il primo, lamentava violazione dell'art. 92 c.p.c. perché la riduzione dell'indennizzo rispetto alla pretesa originaria non integrerebbe soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione; con il secondo, denunciava violazione dell'art. 92 c.p.c. e difetto assoluto di motivazione, assumendo che il MEF, presente solo nel giudizio di rinvio e soccombente per la quota di ritardo a esso riferita, non potesse ritenersi reciprocamente soccombente rispetto alla ricorrente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che, nel giudizio di rinvio, la regolazione delle spese va compiuta considerando l'esito globale della lite e non separatamente i singoli gradi; pertanto il giudice di rinvio può compensare in tutto o in parte le spese, oppure porle a carico anche della parte risultata vittoriosa in cassazione ma complessivamente soccombente. Pur escludendo che vi fosse una vera soccombenza reciproca determinata dall'accoglimento del ricorso incidentale del Ministero della giustizia, la Corte ha ritenuto corretta la compensazione delle spese perché l'accoglimento della domanda in misura diversa da quella originariamente richiesta, dovuto alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del MEF, costituisce circostanza idonea a giustificare la compensazione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., secondo la nozione di sopravvenienza richiamata dalla Corte costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese può essere disposta quando ricorrono circostanze sopravvenute di gravità analoga o maggiore rispetto a quelle tipiche previste dalla norma; nel giudizio di rinvio le spese si valutano sull'esito globale della lite, non per singolo grado.

  • art. 5 ter L. n. 89 del 2001

    È la base del giudizio di opposizione relativo al decreto di equa riparazione.

  • L. n. 89 del 2001

    Disciplina il diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo.

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    Richiamata come supporto alla nozione di sopravvenienza che può giustificare la compensazione delle spese.

  • Sez. U, ord. n. 32906 del 2022

    Affermato il principio secondo cui il giudice di rinvio regola le spese in base all'esito globale del processo.

  • Cass. n. 9448 del 2023

    Conforme al principio dell'esito globale della lite ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di rinvio.

  • Sez. U, n. 27172 del 2022

    Richiamata per il medesimo tema della compensazione in presenza di sopravvenienze rilevanti nel quadro della controversia.

  • Sez. U, n. 32061 del 2022

    Richiamata per il medesimo tema della compensazione in presenza di sopravvenienze rilevanti nel quadro della controversia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la liquidazione delle spese non deve essere effettuata separatamente per ciascun grado, ma in base all'esito complessivo della lite, potendo il giudice disporre compensazione totale o parziale oppure porre le spese a carico anche della parte che abbia avuto un esito favorevole in cassazione ma risulti complessivamente soccombente.
  • Nel procedimento di equa riparazione, la liquidazione di un indennizzo in misura inferiore a quella originariamente domandata non esclude, di per sé, la possibilità di compensare le spese quando il diverso esito della domanda dipenda dalla necessità di integrare il contraddittorio o da altre circostanze sopravvenute rilevanti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
  • La soccombenza reciproca non va affermata in modo meramente formale: occorre verificare l'effettivo assetto finale degli interessi in causa e il risultato globale del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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