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Sentenza

Sentenza del 08/01/2021 n. 61 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Tizio aveva impugnato avvisi di accertamento e sanzioni irrogate sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza che ricostruiva l'attività di emissione di fatture per operazioni inesistenti e ipotizzava una "società di fatto" denominata "ZZ" (costituita da Tizio, Sempronio e Caio). In primo grado la CTP aveva ritenuto non provata l'esistenza della società di fatto e aveva qualificato i proventi attribuiti a Tizio come proventi illeciti (riqualificazione sfavorevole all'Agenzia). L'Agenzia ha impugnato sostenendo che le risultanze del p.v.c. (ammissioni, organizzazione, sede operativa, timbri, ruoli di procacciatore e gestione conti) costituiscono prove, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, della società di fatto e che le quote vanno imputate come redditi di partecipazione ai soci ex art. 5 DPR 917/1986. Inoltre l'Amministrazione ha chiesto la conferma degli accertamenti e delle sanzioni.

La decisione

La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado. Ha ritenuto provata la sussistenza della società di fatto "ZZ" sulla base degli elementi raccolti nel processo verbale della Guardia di Finanza (ammissioni, sede, documenti, ruoli e intercettazioni) e ha confermato gli avvisi di accertamento nei confronti di Tizio (imputazione delle quote come redditi di partecipazione) nonché le sanzioni e la liquidazione delle imposte. Tizio è stato condannato alle spese del giudizio d'appello, liquidate in via forfettaria in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 118 disposizioni di attuazione del C.P.C.

    Richiamo procedurale: ai fini della sinteticità della sentenza si rinvia agli atti e documenti; utilizzato per richiamare documentazione probatoria senza trascriverla integralmente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la forma della decisione e l'istruttoria, utilizzata per snellire l'esposizione della sentenza richiamando gli atti del processo.

  • art. 5 del d.P.R. 917/1986

    Norma fiscale che disciplina l'imputazione del reddito di società ai soci: l'Amministrazione ha imputato a Tizio la quota di partecipazione (33,44%) sui redditi accertati della società di fatto, qualificandoli come redditi di partecipazione.

  • principio delle presunzioni semplici (giurisprudenza: Cass. 29437/2008, 12500/2016)

    In materia tributaria la prova della società di fatto può fondarsi su presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; la Corte d'appello ha ritenuto che tali presunzioni fossero presenti (ammissioni, documenti, sede, ruoli).

  • art. 346 c.p.c. (giurisprudenza interpretativa: Cass. n. 1955/2006; Cass. Civ. 295/2012)

    Principio per cui le questioni non riproposte in appello si considerano rinunciate. La Corte ha utilizzato tale principio per non riesaminare nell'appello questioni che l'appellato (Tizio) non ha riproposto, essendo rimasto contumace.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. 546/1992

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in materia tributaria: la Commissione ha condannato Tizio alla rifusione delle spese d'appello e le ha liquidate forfettariamente.

Massime di principio

  • Onere della prova: in ambito tributario l'Amministrazione può dimostrare l'esistenza di una "società di fatto" anche con elementi indiziari e presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti; non è necessario che la contestazione penale di associazione a delinquere coincida formalmente con la qualificazione tributaria, ma le risultanze penali possono rafforzare le presunzioni tributarie.
  • Doppio binario penale-tributario: la non sovrapponibilità automatica tra imputazioni penali e qualificazioni tributarie non impedisce all'Amministrazione di utilizzare elementi emergenti dalle indagini penali (ammissioni, intercettazioni, documenti) come prova nel giudizio tributario, nel rispetto del diverso onere e standard di prova.
  • Ripartizione dei redditi tra soci: quando viene accertata una società di fatto, i redditi vanno imputati ai soci secondo i criteri di partecipazione e qualificati ai fini fiscali (es. come redditi di partecipazione ex art. 5 DPR 917/1986), salvo prova contraria sulla diversa distribuzione.
  • Effetti della contumacia e del mancato rinnovare le eccezioni in appello: il contribuente che non si costituisce in appello o non ripropone le questioni già decise in senso sfavorevole in primo grado perde la possibilità di farle riconsiderare (applicazione dell'art. 346 c.p.c. e giurisprudenza correlata).
  • Valore probatorio del processo verbale della Guardia di Finanza: se il p.v.c. contiene elementi concreti (sede operativa, documenti, ruoli, ammissioni, intercettazioni) e questi risultano gravi, precisi e concordanti, possono costituire base sufficiente per confermare avvisi di accertamento e sanzioni.

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