Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/04/2018 n. 1203 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

ACCERTAMENTO - Atto di delega di firma - Obbligo di allegazione all' atto di accertamento - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari che aveva rigettato i ricorsi contro gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012. In appello ha contestato, principalmente, l’omessa allegazione e il difetto di prova della delega di firma, l’illegittimità della sostituzione dell’avviso relativo al 2010, nonché la violazione dei principi di collaborazione e buona fede per il precedente controllo automatizzato delle dichiarazioni. Nel merito, contestava il ricalcolo delle perdite fiscali pregresse effettuato dall’Ufficio.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che non esiste alcun obbligo per l’Ufficio di richiamare o allegare all’avviso di accertamento l’atto di delega alla firma, purché la delega sia esistente e verificabile, anche mediante produzione in giudizio. L’Ordine di Servizio prodotto dall’Agenzia è stato ritenuto idoneo a dimostrare la delega, i suoi limiti e gli atti delegati. La sostituzione dell’avviso relativo al 2010 è stata considerata legittima perché effettuata in autotutela per correggere il difetto di sottoscrizione, senza modificare la pretesa tributaria, e non come nuovo accertamento integrativo o modificativo. È stata inoltre esclusa qualsiasi violazione del principio di buona fede, poiché il controllo automatizzato non impedisce un successivo accertamento sostanziale. La società è stata condannata al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    L'accertamento deve essere portato a conoscenza del contribuente mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'avviso è nullo se non reca la sottoscrizione.

    La norma richiede che l’avviso sia sottoscritto dal capo dell’Ufficio o da un funzionario validamente delegato, ma non impone che l’atto di delega sia richiamato o allegato all’avviso. La regolarità della delega può essere dimostrata dall’Amministrazione anche nel corso del giudizio.

  • Art. 7 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    La disposizione sull’obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati non è stata interpretata come fonte di un obbligo generale di allegare anche l’atto interno di delega alla firma, quando la validità della sottoscrizione possa essere verificata aliunde.

  • Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973

    La disciplina riguarda i nuovi avvisi modificativi o integrativi in aumento e non si applica alla sostituzione, mediante autotutela, di un avviso viziato per mancanza di sottoscrizione, quando la pretesa tributaria rimanga invariata.

  • Art. 10 della legge n. 212/2000

    Non è stata ravvisata violazione dei principi di collaborazione e buona fede, poiché l’Amministrazione aveva agito secondo le procedure previste dalla legge e non aveva tenuto un comportamento contraddittorio o illegittimo.

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Il controllo automatizzato delle dichiarazioni si basa sui dati dichiarati e non preclude un successivo accertamento sostanziale volto a verificare l’effettiva correttezza del reddito e delle perdite fiscali dichiarate.

  • Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

    La liquidazione automatizzata delle dichiarazioni IVA non impedisce ulteriori controlli sostanziali da parte dell’Amministrazione finanziaria.

  • Art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992

    Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

    La parte risultata soccombente, in questo caso la società appellante, è stata condannata al pagamento delle spese del grado di giudizio.

Massime di principio

  • L’atto di delega alla firma non deve necessariamente essere allegato all’avviso di accertamento né essere espressamente richiamato nell’atto; è sufficiente che l’Amministrazione possa dimostrarne l’esistenza e la validità, anche producendo la documentazione in giudizio.
  • La delega alla firma è distinta dalla delega di competenze: riguarda soltanto la sottoscrizione di determinati atti e non trasferisce al delegato la titolarità del potere amministrativo.
  • Un ordine di servizio può costituire prova valida della delega se individua il delegante, i delegati, gli atti firmabili, i limiti, le modalità di esercizio e la decorrenza della delega.
  • La sostituzione di un avviso di accertamento per correggere un vizio formale, come la mancanza di sottoscrizione, può essere effettuata in autotutela se non modifica il contenuto sostanziale della pretesa tributaria.
  • Il controllo automatizzato o formale della dichiarazione non impedisce all’Amministrazione di svolgere successivamente un accertamento sostanziale sugli stessi periodi d’imposta.
  • Le perdite fiscali devono essere considerate secondo la loro quantificazione definitiva, anche se determinata in precedenza mediante accertamento con adesione.
  • La violazione dei principi di buona fede e collaborazione richiede un comportamento concretamente contraddittorio o lesivo dell’affidamento del contribuente; il semplice svolgimento di controlli fiscali diversi e successivi non è sufficiente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.