Sentenza del 27/04/2015 n. 953 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - Avviso di accertamento - Impugnazione - Caducazione - Fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa disapplicazione della normativa sulle società di comodo non è stata riconosciuta in assenza della dimostrazione di circostanze oggettive, straordinarie e indipendenti dalla volontà della società, idonee a giustificare il mancato superamento del test di operatività. Ne consegue la conferma della legittimità dell'accertamento fondato sull'applicazione della disciplina delle società non operative.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento IRES chiedendo la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994, per il mancato superamento del test di operatività basato sui ricavi. La richiesta presupponeva l'esistenza di situazioni oggettive che avrebbero impedito il conseguimento dei ricavi minimi presunti. Tuttavia, tali circostanze dovevano essere specificamente indicate e provate dalla società e dovevano risultare estranee alle normali vicende aziendali.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30
Disciplina delle società non operative e test di operatività sui ricavi
La società che non supera il test di operatività è soggetta alle conseguenze fiscali previste dalla disciplina sulle società di comodo, salvo che dimostri l'esistenza di situazioni oggettive che abbiano impedito il conseguimento dei ricavi minimi.
Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 48-bis
Richiamato nel quadro normativo della disciplina applicabile alle società non operative.
Decreto-legge n. 223/2006, art. 35, comma 15
Richiamato quale disposizione integrativa della disciplina relativa alle società di comodo e alle condizioni per la sua applicazione o disapplicazione.
Massime di principio
- Il mancato superamento del test di operatività non consente, di per sé, di ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo.
- La società deve allegare e provare circostanze oggettive, specifiche e documentate, non riconducibili alle normali difficoltà o scelte gestionali dell'impresa.
- Le situazioni invocate devono essere estranee alla volontà della società e concretamente idonee a impedire il conseguimento dei ricavi minimi presunti.
- In assenza di una prova puntuale delle cause impeditive, l'Amministrazione finanziaria può applicare la disciplina delle società non operative e il relativo accertamento può essere confermato.
- La mera inattività, la crisi economica generica, la scarsa redditività o le ordinarie vicende aziendali, se non adeguatamente documentate e collegate al mancato superamento del test, normalmente non sono sufficienti.
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