L.R. Sardegna 4/2015
Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 19 del 2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riordina il servizio idrico integrato in Sardegna, istituisce l’Ente di governo dell’ambito con un unico ATO regionale e ne disciplina organi, funzioni, personale, controlli e subentro. Prevede anche regole transitorie dal 1° gennaio 2015, gestione delle acque meteoriche, misure per la sostenibilità idrica e modifiche alla legge regionale n. 19/2006.
Istituzione dell'Ente di governo dell'ambito del servizio idrico integrato in Sardegna
Istituzione dell’Ente di governo dell’ambito del servizio idrico integrato in Sardegna
La legge disciplina l’organizzazione del servizio idrico integrato nel territorio della Sardegna, in attuazione della normativa statale e delle regole sul riassetto degli ambiti territoriali ottimali. Il fulcro del sistema è l’Ente di governo dell’ambito della Sardegna, cui sono attribuite le funzioni di organizzazione territoriale del servizio.
Ambito territoriale e assetto generale
Il territorio regionale è individuato come un unico ambito territoriale ottimale, coincidente con i confini della Sardegna. La legge consente tuttavia la modifica dell’assetto mediante l’istituzione di due o più ambiti, anche su istanza degli enti locali interessati, purché rappresentino complessivamente almeno 500.000 abitanti e ciò risulti funzionale a una gestione più economica, efficace ed efficiente.
La modifica dell’assetto richiede:
- una valutazione preventiva da parte di un comitato tecnico-scientifico nominato dalla Giunta regionale;
- il parere favorevole di tale comitato;
- una deliberazione della Giunta regionale che definisca numero e confini degli ambiti;
- una successiva legge regionale che approvi le modifiche e le disposizioni di adeguamento organizzativo e gestionale.
Ogni cinque anni la Giunta regionale verifica l’osservanza dei principi di ottimale gestione del servizio e riferisce al Consiglio regionale.
Ente di governo dell’ambito: natura, patrimonio e finanziamento
L’Ente di governo dell’ambito della Sardegna è un ente dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa e patrimoniale. Vi partecipano obbligatoriamente i comuni dell’ambito e, secondo le modalità previste dalla legge, anche la Regione.
Il patrimonio dell’ente comprende:
- un fondo di dotazione alimentato da trasferimenti dei comuni, da eventuali trasferimenti regionali entro il limite previsto dalla legge e, se del caso, da una quota tariffaria;
- il patrimonio mobiliare e immobiliare proveniente dalla gestione commissariale subentrante;
- i diritti devoluti o acquisiti dall’ente;
- eventuali contribuzioni straordinarie di comuni o terzi.
Le quote di rappresentatività dei comuni sono determinate dallo statuto in base a:
- 70% popolazione residente;
- 30% estensione territoriale comunale.
Organi dell’ente e governance
Gli organi di governo sono:
- il Comitato istituzionale d’ambito;
- le conferenze territoriali.
All’ente è preposto un direttore, incaricato della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria e dell’adozione degli atti esterni. Il direttore è nominato dal Comitato istituzionale mediante scelta fiduciaria tra i candidati che abbiano risposto a un avviso pubblico. Il rapporto è di lavoro autonomo, regolato da contratto di diritto privato, di durata massima triennale e comunque non oltre il mandato del Comitato che lo nomina.
Nella fase iniziale, in attesa della nomina del direttore, il presidente del Comitato può adottare per non più di 45 giorni gli atti urgenti e indifferibili di ordinaria amministrazione.
Comitato istituzionale d’ambito: composizione e competenze
Il Comitato istituzionale d’ambito è composto da:
- il Presidente della Regione o un suo delegato;
- due sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
- due sindaci dei comuni con almeno 10.000 abitanti;
- due sindaci dei comuni tra 3.000 e 9.999 abitanti;
- quattro sindaci dei comuni con meno di 3.000 abitanti.
I componenti sindaci sono eletti dalle conferenze territoriali con metodo proporzionale e scrutinio di lista. Il presidente del Comitato è eletto tra i sindaci componenti.
Il mandato dura tre anni, con permanenza fino alla nomina dei successori, ma la carica cessa di diritto se il sindaco perde l’ufficio in base al quale è stato nominato. In caso di vacanza, la sostituzione avviene nella medesima categoria o fascia di appartenenza.
Il Comitato approva gli atti fondamentali dell’ente, tra cui:
- ricognizione delle infrastrutture;
- Piano d’ambito e relativi aggiornamenti;
- proposta alla Regione degli interventi necessari alla sostenibilità del sistema;
- modalità di affidamento del servizio;
- convenzione di gestione e disciplinare di affidamento;
- scelta del gestore del servizio idrico integrato;
- programma quadriennale degli interventi e piano economico-finanziario;
- verifica annuale del programma;
- tariffa unica d’ambito nel rispetto della regolazione dell’autorità competente;
- controllo della gestione e verifica degli standard qualitativi, economici e tariffari;
- esercizio della potestà regolamentare e approvazione degli atti contabili e di bilancio.
Conferenze territoriali
Le conferenze territoriali sono istituite secondo la ripartizione territoriale definita dal Comitato istituzionale, nel rispetto del nuovo assetto degli enti locali; in via transitoria coincidono con le otto circoscrizioni elettorali.
Ne fanno parte i sindaci dei comuni ricadenti nel rispettivo ambito territoriale. Esse formulano:
- proposte sugli interventi e sulle priorità da inserire nel Piano d’ambito o negli altri piani operativi;
- indirizzi per migliorare l’organizzazione del servizio, la carta della qualità e il regolamento d’utenza.
Le deliberazioni sono valide, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta dei sindaci rappresentanti almeno i due terzi della popolazione dell’ambito; in seconda convocazione deliberano a maggioranza dei presenti. La partecipazione è gratuita, con rimborso delle spese di trasferta secondo le regole dell’amministrazione di appartenenza.
Controllo analogo e Commissione dedicata
Quando ricorrono le condizioni di legge per l’affidamento in house, il controllo analogo sul gestore unico del servizio idrico integrato è esercitato dai soggetti partecipanti all’ente, purché soci del gestore, e dalla Regione, tramite una Commissione per il controllo analogo.
La Commissione è composta da cinque membri:
- quattro eletti dai comuni soci del gestore e partecipanti all’ente, con rappresentanza paritaria per le diverse categorie di comuni;
- un componente nominato dalla Regione.
La convocazione per l’elezione dei membri spetta al presidente del Comitato istituzionale. In caso di inerzia o mancato quorum, interviene il Presidente della Regione con nomina sostitutiva. La Commissione opera con quote di rappresentanza paritarie, può avvalersi della struttura tecnica dell’ente e di esperti esterni, e i suoi oneri sono a carico del bilancio dell’ente.
L’amministratore unico o il consiglio di amministrazione del gestore unico, così come il collegio sindacale e i revisori, sono nominati dall’assemblea dei soci sulla base di terne indicate dalla Commissione.
Personale e organi di controllo contabile
Il personale già assunto presso la precedente gestione commissariale e in servizio a tempo indeterminato al 1° gennaio 2014 è trasferito all’Ente di governo ai sensi della disciplina sul passaggio di personale tra enti pubblici.
I dipendenti dell’ente sono inquadrati nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale e si applicano le norme regionali sul personale. I costi del personale e di funzionamento degli organi e della struttura operativa gravano sugli enti locali e sulla Regione secondo le regole sul fondo di dotazione.
Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre revisori iscritti nel relativo registro, nominati dal Comitato istituzionale. Durano in carica tre anni, sono rinnovabili una sola volta e vigilano sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
Funzioni regionali, poteri sostitutivi e scioglimento
La Giunta regionale approva le linee guida di programmazione, pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato, previo parere della competente commissione consiliare. Le linee guida devono essere adottate entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge e aggiornate almeno ogni tre anni.
La Regione controlla:
- la compatibilità dei programmi dell’ente con le linee guida;
- lo stato di attuazione di piani, programmi e livelli di servizio;
- il corretto funzionamento dell’ente e l’uso delle risorse pubbliche.
A tal fine il direttore generale dell’ente predispone una relazione annuale da presentare entro il 30 giugno. In caso di ritardi o omissioni, il Presidente della Regione assegna un termine di 15 giorni e poi può intervenire in via sostitutiva, anche con commissario ad acta.
Il Comitato istituzionale può essere sciolto per gravi o persistenti violazioni di legge o regolamento, per impossibilità di assicurare il normale funzionamento dell’ente o per manifesta inosservanza delle direttive regionali. In tal caso è nominato un commissario e avviata la ricostituzione del Comitato entro tre mesi.
Gestione delle acque meteoriche e drenaggio urbano
Per ciascun comune l’ente approva, su proposta del gestore e sentita l’amministrazione comunale, un Piano di gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano. Il piano, vincolante per gestore e comune, disciplina la ripartizione dei costi operativi e degli investimenti necessari.
Il piano deve essere approvato entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge e aggiornato ogni cinque anni o quando necessario per adeguamenti alla regolazione dell’autorità competente.
La legge prevede inoltre una disciplina transattiva per i corrispettivi dovuti dai comuni al gestore per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche nel periodo 2005-2011, con successiva determinazione regionale dei corrispettivi per i comuni non ricompresi nella prima procedura. La Regione è autorizzata a trasferire le somme necessarie all’ente per i pagamenti, nei limiti autorizzati dalla legge finanziaria 2015 e previa rinuncia del gestore ad altre pretese verso i comuni.
Gli oneri per l’elaborazione del piano sono ripartiti in parti uguali tra i comuni proprietari delle reti e il gestore.
Gestione sostenibile delle risorse idriche e interventi regionali
Per favorire una gestione sostenibile delle risorse idriche, la Regione predispone un programma per l’adeguamento impiantistico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, con installazione di contatori e telelettura e con interventi di censimento e riordino delle utenze pubbliche non ancora trasferite al gestore.
La Regione individua inoltre gli interventi strategici di interesse regionale, soprattutto sui grandi schemi acquedottistici e fognario-depurativi sovracomunali, e definisce risorse, criteri, modalità e priorità per i contributi, anche per attenuare gli effetti tariffari e tenere conto delle condizioni geografiche e climatiche della Sardegna.
Principi di sussidiarietà e partecipazioni societarie
La Regione garantisce, entro sei anni dall’entrata in vigore della legge, la cessione ai comuni delle proprie azioni di Abbanoa S.p.A., gestore del servizio idrico integrato, al prezzo simbolico di un euro ogni mille azioni, mantenendo una partecipazione regionale massima del 20% del capitale sociale.
Restano ferme, nell’ambito territoriale ottimale, le gestioni esistenti svolte in forma autonoma, purché rispettino i requisiti previsti dalla normativa statale. La legge considera inoltre soddisfatti, per il periodo di vigenza indicato, alcuni requisiti per le gestioni avviate prima del decreto legislativo n. 152/2006 e ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Modifiche alla legge regionale n. 19 del 2006 e al servizio idrografico
La legge integra la disciplina regionale sulle risorse idriche e bacini idrografici prevedendo, per l’ente interessato, un organo di governo composto da un amministratore unico nominato con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Trasferisce inoltre ad ARPAS le funzioni di servizio idrografico relative alla rilevazione, validazione, archiviazione e pubblicazione dei dati idrologici, insieme alla rete di rilevamento idrometeopluviometrica regionale. A tal fine sono destinate risorse annue pari a 500.000 euro e trasferite le somme residue necessarie alla manutenzione della rete.
Abrogazioni ed entrata in vigore
Sono abrogate le precedenti disposizioni regionali istitutive e modificative del servizio idrico integrato e altre norme puntualmente indicate dalla legge.
La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURAS. Gli effetti giuridici di alcune disposizioni fondamentali decorrono però dal 1° gennaio 2015, in particolare quelle relative al subentro dell’ente, alla sua organizzazione e al regime transitorio iniziale.
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