L.R. Sardegna 3/2015
Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge rafforza e aggiorna i contributi regionali alle emittenti televisive locali sarde, modificando la l.r. 22/1998. Definisce destinatari, requisiti, criteri di finanziamento, controlli e revoca, introduce una clausola valutativa e subordina l’efficacia alla compatibilità UE sugli aiuti di Stato. Entrata in vigore il 15 gennaio 2015, con efficacia sospesa fino all’esito della notifica alla Commissione europea.
Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali in Sardegna
Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali in Sardegna
La legge regionale interviene sulla disciplina sarda del sostegno all’editoria locale per rafforzare, in particolare, l’emittenza televisiva locale. La disciplina si applica nel territorio della Regione autonoma della Sardegna e opera nel quadro delle norme europee e statali sugli aiuti di Stato.
Finalità e ambito del sostegno
La Regione promuove lo sviluppo delle attività editoriali e dell’informazione televisiva nel proprio territorio, collegandole agli obiettivi di promozione sociale, economica, ambientale, scientifica e culturale della collettività sarda. L’emittenza televisiva locale è richiamata come strumento di valorizzazione delle culture e tradizioni locali e di tutela e diffusione della lingua sarda, in attuazione della normativa regionale sulla lingua e cultura della Sardegna.
Destinatari degli interventi
I benefici sono destinati alle emittenti televisive private locali in digitale terrestre o satellitari e alle emittenti radiofoniche private locali, qualunque sia la forma giuridica, purché:
- operino nel territorio della Sardegna;
- realizzino nel territorio almeno il 90% del fatturato;
- trasmettano quotidianamente informazioni di interesse regionale e locale, oltre ai notiziari giornalistici;
- producano periodicamente trasmissioni sulla realtà sociale, economica, ambientale e culturale della Sardegna.
Requisiti per accedere ai benefici
Per ottenere i benefici previsti per gli interventi di sostegno occorre possedere una serie di requisiti cumulativi. Il soggetto deve:
- essere iscritto al registro previsto dalla legge statale sull’emittenza radiotelevisiva;
- essere costituito da almeno 36 mesi;
- presentare il rendiconto e il bilancio aziendale dell’anno precedente a quello per cui si chiede il contributo;
- disporre di una stabile organizzazione redazionale con giornalisti e personale tecnico-amministrativo assunti a tempo indeterminato secondo contratto di categoria e con direttore responsabile;
- essere in regola con gli oneri previdenziali e assistenziali, con DURC rilasciato dall’INPGI per i giornalisti o dall’INPS per il personale non giornalistico;
- avere una copertura di segnale non inferiore al 60% del territorio regionale e al 60% della popolazione; a tale fine le emittenti televisive possono costituire un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio;
- essere gestore di rete e produttore di contenuti, oppure solo produttore di contenuti che si avvale di reti di terzi;
- avere trasmesso quotidianamente, nei due anni precedenti, programmi informativi autoprodotti su cronaca, politica, religione, economia, società, sindacato o cultura di rilevanza locale, su rete propria o di terzi, con copertura almeno pari a quella minima richiesta;
- avere aderito ai codici di autoregolamentazione vigenti;
- non avere carattere di televendita e non superare i limiti della normativa vigente sulla pubblicità radiotelevisiva.
Per le emittenti televisive che non raggiungono il requisito della copertura di cui sopra, la Giunta regionale riserva il 15% delle risorse della legge, secondo criteri e modalità definiti con apposita delibera.
Contenuti delle programmazioni finanziabili
La Regione sostiene le emittenti televisive locali che realizzino programmazioni con contenuti di interesse pubblico e territoriale, tra cui:
- informazione locale autoprodotta;
- programmi in lingua sarda e iniziative per la valorizzazione della lingua, della cultura, del patrimonio immateriale e dell’identità sarda;
- campagne su temi sociali, ambientali e culturali rilevanti o progetti di particolare rilievo per le comunità locali, nonché servizi informativi sui grandi eventi per rafforzare la conoscenza e l’immagine della Sardegna;
- programmi di pubblica utilità e iniziative per facilitare l’accesso all’informazione dei sardi residenti all’estero e degli immigrati;
- programmi per favorire l’accesso alle opportunità dell’Unione europea e migliorare la conoscenza delle istituzioni europee;
- programmi dedicati ai minori e al pubblico giovanile;
- telegiornali, trasmissioni e programmi informativi, culturali o di interesse generale di carattere regionale dotati di sottotitolazione o traduzione simultanea in LIS.
Per i programmi trasmessi nella fascia diurna 7:00-22:30, le inserzioni pubblicitarie non possono superare il 15% del tempo di trasmissione previsto per ciascun programma.
Criteri di concessione dei contributi e delibera attuativa
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente e sentito il Corecom, approva una delibera che definisce:
- il minutaggio minimo dei programmi finanziabili;
- i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi.
Nella definizione dei criteri devono essere considerati, in particolare:
- la percentuale di copertura territoriale e l’utenza effettivamente raggiunta;
- il numero di giornalisti assunti a tempo indeterminato;
- il numero di dipendenti tecnico-amministrativi a tempo indeterminato;
- la produzione e trasmissione di programmi in misura superiore al minimo richiesto per accedere ai contributi.
La delibera deve prevedere anche premialità per le emittenti che abbiano mantenuto negli ultimi tre anni il livello occupazionale oppure che assumano lavoratori, giornalisti e personale tecnico-amministrativo del settore precedentemente licenziati e già in ammortizzatori sociali o mobilità.
Controlli, revoca e ruolo del Corecom
La perdita dei requisiti richiesti o il mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi da parte dei beneficiari comporta la revoca dei benefici. Il Corecom effettua ogni sei mesi la rilevazione dei dati necessari alla verifica del rispetto delle condizioni e trasmette gli esiti alla Giunta regionale.
Clausola valutativa e informazione al Consiglio regionale
La Giunta regionale deve informare annualmente il Consiglio regionale sull’attuazione degli interventi e sui risultati conseguiti a sostegno delle emittenti televisive locali. La relazione annuale deve indicare:
- le somme stanziate;
- l’elenco delle domande presentate e dei finanziamenti concessi;
- l’ordine di priorità seguito e i criteri di ripartizione delle risorse;
- le modalità e gli esiti dei controlli;
- i principali risultati e le criticità emerse.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge avviene nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti dalla disciplina regionale di riferimento.
Rapporti con il diritto dell’Unione europea e sospensione dell’efficacia
Gli interventi sono subordinati al rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato. La legge deve essere notificata alla Commissione europea e la sua efficacia rimane sospesa fino alla conclusione delle procedure di controllo sulla compatibilità con l’ordinamento dell’Unione europea.
Abrogazioni e decorrenza
Sono abrogate due lettere dell’articolo 24 della legge regionale n. 22 del 1998. La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS; nel testo fornito la pubblicazione è del 15 gennaio 2015. Tuttavia l’efficacia sostanziale degli interventi è sospesa fino all’esito favorevole della procedura di controllo UE.
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