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Legge

L.R. Sardegna 2/2015

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015

Normativa regionaleL.R. Sardegna 2/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge autorizza la Regione Sardegna all’esercizio provvisorio del bilancio 2015 per due mesi, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2015. Durante tale periodo gli impegni di spesa non possono superare i due dodicesimi degli stanziamenti, salvo spese obbligatorie, fondi di riserva/perenti e spese vincolate. La legge è entrata in vigore il 15 gennaio 2015 con effetti giuridici dal 1° gennaio 2015.

Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2015

Esercizio provvisorio del bilancio regionale 2015

La legge regionale della Sardegna disciplina l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2015. Il provvedimento è limitato a un periodo iniziale dell’esercizio finanziario e stabilisce i vincoli operativi per impegni e pagamenti durante tale fase transitoria.

Durata dell’esercizio provvisorio

L’esercizio provvisorio è autorizzato per due mesi, dal 1° gennaio al 28 febbraio 2015. La disciplina si inserisce nel quadro della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione autonoma della Sardegna.

Limiti agli impegni di spesa

Durante l’esercizio provvisorio la Giunta regionale non può assumere impegni di spesa oltre il limite di due dodicesimi dello stanziamento previsto per ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa. Il criterio dei dodicesimi opera come regola generale di contenimento della spesa nella fase provvisoria.

Eccezioni al limite dei due dodicesimi

Il limite ordinario non si applica in alcuni casi specifici:

  • per le spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge, quando non siano suscettibili di impegno o pagamento frazionati in dodicesimi;
  • nei casi in cui le norme vigenti stabiliscano direttamente entità e scadenza delle erogazioni;
  • per i fondi per la riassegnazione dei residui perenti;
  • per gli altri fondi di riserva previsti dalla legge regionale di contabilità richiamata.

Pagamenti consentiti

In fase di esercizio provvisorio la Giunta regionale è autorizzata a disporre il pagamento:

  • dell’intero ammontare dei residui;
  • degli impegni di spesa assunti in conto competenza nei limiti derivanti dai commi regolativi sopra richiamati.

Entrate a destinazione vincolata

Gli stanziamenti di spesa collegati a entrate vincolate possono essere utilizzati fino all’importo dell’accertamento dell’entrata corrispondente. La spesa è quindi consentita entro il limite delle risorse effettivamente accertate.

Entrata in vigore e decorrenza

La legge è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nel BURAS, ma con effetti giuridici dal 1° gennaio 2015. La sua applicazione è quindi riferita esclusivamente all’avvio dell’esercizio finanziario 2015 e al periodo transitorio indicato.

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