Sentenza n. 1397/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1) del decreto dirigenziale (del -OMISSIS- - pubblicato il -OMISSIS- sul sito del CNR) di approvazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di n. -OMISSIS- -OMISSIS-, nella parte in cui ha collocato il ricorrente al -OMISSIS- posto con punteggio complessivo di-OMISSIS- anziché al -OMISSIS- posto con il corretto punteggio di -OMISSIS-; 2) del Provvedimento del CNR datato 06/11/2025 con cui si è proceduto all'assegnazione delle sedi di lavoro in favore dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di -OMISSIS- unità di personale, con profilo di -OMISSIS-, e in particolare quanto alla Dott.ssa -OMISSIS- al locale Istituto sul-OMISSIS-ricadente nella Provincia di - OMISSIS-; 3) del Provvedimento del 18/12/2025, unitamente al provvedimento del Presidente della Commissione datato 15/12/2025, con cui si comunicava al ricorrente il parziale accoglimento dell'istanza di annullamento in autotutela, con riconoscimento di un punteggio pari a -OMISSIS-, in luogo dello spettante -OMISSIS-, emergente dall'invocata ricostruzione dei punteggi prospettata dall’esponente; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 27 gennaio 2026 : 1) del provvedimento dirigenziale del CNR del -OMISSIS-, pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'ente, avente ad oggetto "Modifica parziale della graduatoria finale di merito, approvata con provvedimento dirigenziale prot. -OMISSIS- - Approvazione della rimodulazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di -OMISSIS- -OMISSIS-"; 2) ogni altro atto consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale di un concorso pubblico, assegnazione delle sedi, parziale riesame in autotutela e successiva rimodulazione della graduatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva partecipato a una procedura selettiva del CNR per l'assunzione a tempo indeterminato, dichiarando nel curriculum di possedere una laurea in ingegneria gestionale conseguita dopo l'immatricolazione nel 1997. La commissione gli aveva attribuito inizialmente 0,4 punti, qualificando il titolo come laurea triennale, anziché 1 punto previsto per la laurea del vecchio ordinamento; in sede di riesame il punteggio era stato aumentato a 0,6 punti, senza riconoscere il punteggio pieno. Il ricorrente ha dedotto: violazione dei criteri di valutazione dei titoli fissati dalla commissione ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e carenza di istruttoria; violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 l. 241/1990; violazione della disciplina del portale INPA e dell'obbligo di verifica dei titoli; erronea e irragionevole interpretazione della documentazione presentata; violazione della par condicio e del principio di uguaglianza per disparità di trattamento rispetto ad altra candidata. Con motivi aggiunti ha impugnato la successiva modifica parziale della graduatoria, sostenendo che il titolo avrebbe dovuto comportare il riconoscimento di 1 punto e una collocazione utile per l'assunzione. Nel corso del giudizio la controinteressata ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, poiché, a seguito della rinuncia del candidato collocato al primo posto, il ricorrente era stato assunto mediante scorrimento della graduatoria. Il ricorrente ha dichiarato di conservare l'interesse all'accertamento dell'illegittimità degli atti ai fini di un'eventuale tutela risarcitoria.
La decisione
Il ricorso è stato accolto limitatamente all'accertamento dell'illegittimità degli atti ai fini dell'eventuale azione risarcitoria, mentre la domanda di annullamento è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente allo scorrimento della graduatoria e all'assunzione del ricorrente. Il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione della laurea in ingegneria gestionale, unitamente alla data di immatricolazione nel 1997 e alla documentazione prodotta, consentisse di ricondurre il titolo al vecchio ordinamento o, comunque, rendesse agevolmente superabile l'eventuale dubbio. La commissione ha applicato in modo eccessivamente rigoroso la lex specialis e non ha considerato che i criteri dettagliati di attribuzione dei punteggi erano stati fissati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il principio di autoresponsabilità non impediva l'attivazione del soccorso istruttorio, poiché non si trattava di integrare ex post un requisito mancante né di correggere un errore sostanziale del candidato, ma di chiarire una qualificazione del titolo già identificabile sulla base degli elementi forniti. Il soccorso istruttorio, applicabile anche alle procedure concorsuali, deve essere attivato quando dalla documentazione presentata residuino margini di incertezza facilmente superabili, purché il chiarimento non attribuisca al concorrente un vantaggio incompatibile con la par condicio. Il CNR è stato condannato alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in euro 3.000, oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con la controinteressata.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/1990
La disposizione costituisce il fondamento del soccorso istruttorio, finalizzato a regolarizzare o integrare documentazione carente e applicabile anche nelle procedure concorsuali, nel rispetto della par condicio.
art. 34, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di accertare l'illegittimità dell'atto impugnato quando è venuto meno l'interesse all'annullamento, se permane un interesse ai fini risarcitori.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato in relazione alla fissazione dell'udienza di merito dopo la trattazione della domanda cautelare.
art. 1 l. 341/1990
Richiamato per ricostruire il sistema dei titoli universitari vigente prima della riforma dell'ordinamento accademico.
D.M. 509/1999
Richiamato per distinguere i titoli del vecchio ordinamento dalle lauree di primo e secondo livello introdotte dalla riforma universitaria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone fisiche.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali il soccorso istruttorio ha portata generale e deve essere attivato quando la documentazione presentata dal candidato consente già di identificare il titolo o il requisito, ma residuano margini di incertezza facilmente superabili mediante un chiarimento, purché ciò non comporti l'attribuzione di un vantaggio sostanziale incompatibile con la par condicio.
- Il principio di autoresponsabilità del candidato non esclude il soccorso istruttorio quando l'eventuale incompletezza riguarda la qualificazione o l'interpretazione di un titolo già indicato e documentato, anziché la successiva introduzione di un requisito o di un titolo originariamente omesso.
- L'amministrazione deve interpretare la dichiarazione del candidato considerando il complesso degli elementi forniti, inclusi la denominazione del titolo e i dati temporali del percorso formativo, senza arrestarsi a una lettura meramente formalistica quando tali elementi consentono di ricostruire agevolmente la natura del titolo.
- Quando l'interesse all'annullamento viene meno per effetto di fatti sopravvenuti, ma permane un interesse concreto all'accertamento dell'illegittimità dell'atto in funzione di una possibile tutela risarcitoria, il giudice può dichiarare l'illegittimità ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. e dichiarare improcedibile la domanda caducatoria.
- La fissazione dei criteri dettagliati di attribuzione dei punteggi dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande impone particolare cautela nell'applicazione del principio di autoresponsabilità, non potendo il candidato essere gravato di una specificazione la cui rilevanza valutativa non era conoscibile al momento della domanda.
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