Sentenza del 24/03/2015 n. 1132 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Reddito d'impresa - Agenzia intermediazione immobiliare - Prova presunta evasione - Oscillazione provvigioni applicate - Fatturazione sola acquirente - Fatturazione sola venditrice - Contrasto preliminare vendita - Contrasto lettere conferimento - Prova assenza evasione - Evidenziazione provvigioni atti notarili - Sufficienza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione aveva ricostruito presuntivamente maggiori ricavi considerando l'oscillazione delle provvigioni applicate, comprese tra lo 0,61% e il 4%, la fatturazione della provvigione a carico della sola parte acquirente o della sola parte venditrice, in possibile contrasto con preliminari di vendita e lettere di conferimento, nonché le promesse di acquisto nelle quali risultava l'intervento dell'agenzia. La società ha contestato tale ricostruzione, sostenendo che gli atti notarili successivi indicavano le provvigioni effettivamente corrisposte all'intermediario.
La decisione
La presunzione di sotto-fatturazione è stata ritenuta superata. Le dichiarazioni contenute negli atti notarili, attestanti l'importo delle provvigioni effettivamente pagate alla società, sono state considerate sufficienti a dimostrare l'assenza di evasione, nonostante la variabilità delle percentuali e le difformità rispetto ai documenti preliminari o alle lettere di conferimento. La rettifica dei maggiori ricavi non è quindi risultata adeguatamente fondata.
Massime di principio
- La variabilità delle provvigioni applicate dalla stessa impresa non dimostra, da sola, l'esistenza di ricavi occultati: occorrono ulteriori elementi concreti, coerenti e verificabili.
- Le difformità tra preliminari, lettere di conferimento, promesse di acquisto e fatture possono costituire indizi, ma devono essere valutate insieme alla documentazione successiva e definitiva.
- Gli atti notarili che riportano le somme effettivamente pagate e le provvigioni corrisposte possono avere particolare efficacia probatoria nel superare una presunzione di sotto-fatturazione.
- Quando l'Amministrazione procede a una ricostruzione presuntiva dei ricavi, il contribuente può vincere la presunzione fornendo documenti oggettivi e contemporanei ai fatti, idonei a spiegare le differenze riscontrate.
- La fatturazione della provvigione a carico della sola parte acquirente o della sola parte venditrice non implica necessariamente evasione, se tale modalità risulta effettivamente concordata e confermata dalla documentazione definitiva.
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