Circolare numero 102 del 26-11-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la nuova disciplina introdotta dal comma 65 dell’art. 1 della legge n. 247/2007, che sostituisce il comma 6 dell’art. 21 della legge n. 223/1991 in materia di benefici per gli operai agricoli a tempo determinato colpiti da eventi calamitosi. Vengono chiariti il nuovo ambito di applicazione, le condizioni per il riconoscimento del beneficio, il ruolo delle Regioni nella delimitazione delle aree colpite e le modalità operative per la gestione delle dichiarazioni da parte delle imprese agricole e dei concedenti piccoli coloni/compartecipanti familiari.
Benefici previdenziali e assistenziali per lavoratori agricoli a seguito di eventi calamitosi
Benefici previdenziali e assistenziali per lavoratori agricoli in caso di eventi calamitosi
La circolare chiarisce l’evoluzione normativa del beneficio riconosciuto ai lavoratori agricoli a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche eccezionali. Vengono illustrati il nuovo ambito di applicazione introdotto dalla legge n. 247/2007, il rapporto con il D.lgs. n. 102/2004 e il ruolo delle Regioni nella delimitazione delle aree interessate. Sono inoltre definite le modalità operative per la gestione delle dichiarazioni delle imprese agricole e dei concedenti.
Quadro normativo di riferimento
Fino al 31 dicembre 2007, l’art. 21, comma 6, della legge n. 223/1991 riconosceva agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni colpiti da eccezionale calamità, e rimasti senza occupazione per effetto dell’evento, il diritto al riconoscimento figurativo delle giornate necessarie a raggiungere quelle dell’anno precedente, purché avessero lavorato almeno cinque giornate nell’anno interessato. Lo stesso diritto era esteso ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite.
La circolare richiama poi il D.lgs. n. 102/2004, che disciplina gli interventi in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi climatici e calamitosi e attribuisce alle Regioni il compito di delimitare i territori colpiti. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito dell’accertamento dei danni, dichiara l’eccezionalità degli eventi e individua i territori danneggiati. In precedenza, tuttavia, la disciplina non ricomprendeva i territori ammessi all’"assicurazione agevolata".
Tale lacuna è stata superata dal comma 1079 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, che, ai fini dell’attuazione dell’art. 21 della legge n. 223/1991, ha stabilito che per le aree colpite da avversità atmosferiche eccezionali comprese nel Piano assicurativo agricolo annuale la delimitazione delle aree spetti alle Regioni.
Modifica introdotta dalla legge n. 247/2007
Il comma 65 dell’art. 1 della legge n. 247/2007 sostituisce integralmente il comma 6 dell’art. 21 della legge n. 223/1991. La nuova formulazione collega il beneficio non più alla mera residenza nei territori colpiti, ma alle imprese agricole operanti nelle zone delimitate e ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.
Il beneficio è riconosciuto ai lavoratori agricoli a tempo determinato che risultino occupati per almeno cinque giornate, secondo le iscrizioni negli elenchi anagrafici, presso imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c. ricadenti nelle zone delimitate ai sensi della legge n. 296/2006 e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 102/2004. Lo stesso trattamento si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato dei medesimi interventi.
La misura consiste nel riconoscere, ai fini previdenziali e assistenziali, un numero di giornate integrative pari a quelle necessarie al raggiungimento del numero di giornate lavorative effettivamente svolte alle dipendenze degli stessi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione del beneficio.
Condizioni applicative e tipologie di intervento
La circolare dettaglia le condizioni per il riconoscimento del beneficio:
- il lavoratore deve aver prestato almeno cinque giornate presso un’impresa agricola;
- l’impresa deve ricadere in un comune calamitoso delimitato dalla Regione;
- le avversità atmosferiche devono essere comprese nel Piano assicurativo agricolo annuale;
- l’impresa deve aver beneficiato degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 102/2004.
Le tipologie di intervento previste da tale disposizione sono tre:
- misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;
- interventi compensativi, esclusivamente per danni a produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva;
- interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, comprese quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.
La circolare precisa che, per individuare l’azienda che ha subito la calamità nell’ambito delle aree comprese nel Piano assicurativo, l’intervento concretamente attivabile è quello di cui alla lettera a). Tuttavia, essendo tale misura un incentivo ex ante, non è sufficiente da sola a dimostrare che l’azienda sia stata effettivamente colpita dalla calamità: è quindi necessario che l’impresa abbia anche ottenuto o richiesto il rimborso dei danni subiti.
Gestione delle imprese calamitate e adempimenti dichiarativi
Per la gestione delle imprese agricole colpite da calamità, i cui effetti si riflettono sui lavoratori agricoli a tempo determinato, sarà messa a disposizione un’apposita procedura fruibile via Internet, con le modalità ordinarie di accesso previste per l’invio telematico del DMAg-Unico.
La procedura telematica conterrà una dichiarazione dell’impresa agricola, nella quale essa attesterà di aver attivato le procedure previste dall’art. 1, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 102/2004 per l’evento verificatosi, indicando:
- il periodo dell’evento;
- il codice ISTAT della provincia;
- il codice ISTAT del comune;
- di aver ottenuto o richiesto il rimborso dei danni subiti.
Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, la stessa dichiarazione dovrà essere resa dai concedenti, su modulo cartaceo allegato alla circolare, qualora operino in un comune colpito dagli eventi inseriti nel piano assicurativo annuale e abbiano attivato le procedure di rimborso.
Adempimenti delle Sedi
Dal 2009 non sarà più predisposta la circolare centralizzata di riepilogo dei decreti ministeriali. Le Sedi regionali dovranno contattare le Regioni per ottenere l’indicazione delle aree delimitate, al fine di monitorare le dichiarazioni pervenute telematicamente.
Le Sedi dovranno inoltre acquisire nell’apposita procedura le istanze presentate dai concedenti per la concessione dei benefici ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.
Allegato dichiarativo
La circolare contiene in allegato il fac-simile della dichiarazione da presentare alla sede INPS per la concessione ai piccoli coloni e compartecipanti familiari dei benefici conseguenti a eventi calamitosi, con attestazione dell’attivazione delle procedure ex art. 1, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 102/2004 e della richiesta o ottenimento del rimborso dei danni.
Punti principali
Premessa normativa
La disciplina previgente riconosceva agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da calamità il diritto, ai fini previdenziali e assistenziali, a giornate integrative fino al raggiungimento di quelle dell’anno precedente, purché avessero prestato almeno cinque giornate di lavoro. Il beneficio si estendeva anche a piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite.
Interventi normativi successivi e delimitazione delle aree
La circolare richiama il D.lgs. n. 102/2004, che attribuisce alle Regioni il compito di delimitare i territori danneggiati e prevede la dichiarazione di eccezionalità degli eventi da parte del Ministero. Viene evidenziato che la normativa originaria non copriva i territori rientranti nell’assicurazione agevolata; tale lacuna è stata sanata dal comma 1079 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, che affida alle Regioni la delimitazione delle aree colpite comprese nel Piano assicurativo agricolo annuale.
Nuovo testo dell’art. 21, comma 6, legge n. 223/1991
Il comma 65 dell’art. 1 della legge n. 247/2007 sostituisce il comma 6 dell’art. 21 della legge n. 223/1991. Il beneficio è ora collegato ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano prestato almeno cinque giornate alle dipendenze di imprese agricole ricadenti nelle zone delimitate ai sensi della legge n. 296/2006 e che abbiano beneficiato degli interventi di cui all’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 102/2004. È confermata l’estensione ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende beneficiarie.
Condizioni per il riconoscimento del beneficio
Per ottenere il beneficio, il lavoratore deve aver lavorato almeno cinque giornate presso un’impresa agricola ex art. 2135 c.c.; l’impresa deve trovarsi in un comune delimitato come calamitoso dalle Regioni; le avversità devono rientrare nel Piano assicurativo agricolo annuale; e l’impresa deve aver beneficiato degli interventi previsti dal D.lgs. n. 102/2004. La circolare precisa che, in concreto, per individuare l’azienda colpita la misura rilevante è quella della lettera a) dell’art. 1, comma 3, cioè l’incentivo alla stipula di contratti assicurativi, ma tale elemento non è da solo sufficiente: l’impresa deve anche aver ottenuto o richiesto il rimborso dei danni subiti.
Gestione delle aziende calamitose e dichiarazioni
Per le imprese agricole interessate sarà resa disponibile una procedura telematica accessibile via Internet, con le consuete modalità di invio del DMAg-Unico. L’impresa dovrà dichiarare di aver attivato le procedure di cui all’art. 1, comma 3, lettera a), del D.lgs. n. 102/2004 per l’evento calamitoso verificatosi, indicando il periodo dell’evento e i codici ISTAT di provincia e comune, nonché di aver ottenuto o richiesto il rimborso dei danni subiti. Per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, la medesima dichiarazione dovrà essere presentata dai concedenti su modulo cartaceo allegato alla circolare.
Adempimenti delle Sedi dall’anno 2009
Dal 2009 non sarà più predisposta la circolare centralizzata di riepilogo dei decreti ministeriali. Le Sedi regionali dovranno contattare le Regioni per acquisire l’indicazione delle aree delimitate e monitorare le dichiarazioni trasmesse telematicamente. Le Sedi dovranno inoltre acquisire nella procedura dedicata le istanze presentate dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari.
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