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Ordinanza

Ordinanza n. 774/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento del decreto del Questore di Agrigento - Divisione P.A.S.I. /Cat. 6F/2023 datato 20.09.2023;

Giustizia amministrativa202400050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di Agrigento del 20 settembre 2023

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Questore e, dopo la dichiarazione presidenziale di perenzione del ricorso per mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza e mancato compimento di atti di impulso processuale nel termine annuale, ha proposto opposizione chiedendo la revoca del decreto e la fissazione dell'udienza. L'opposizione è stata notificata direttamente alla Questura di Agrigento, anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il ricorrente non ha dedotto l'esistenza di atti processuali idonei a interrompere il termine annuale, ma si è limitato a richiamare le censure del ricorso e a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione. In udienza ha attribuito l'omesso deposito dell'istanza a problemi di salute propri; il giudice ha rilevato che tale deduzione era tardiva e comunque inidonea a giustificare l'inosservanza del termine, non impedendo la condizione del ricorrente al difensore di depositare l'istanza. La stessa conclusione varrebbe qualora l'impedimento fosse riferito al difensore.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'opposizione. Ha rilevato che la notificazione direttamente alla Questura, invece che presso l'Avvocatura dello Stato, era nulla ma sanabile mediante rinnovazione. Tuttavia, ha ritenuto inutile disporre la rinnovazione perché l'opposizione era manifestamente infondata, in applicazione del principio di economia dei mezzi processuali. L'opposizione non dimostrava il compimento di atti interruttivi del termine annuale previsto per evitare la perenzione. Gli impedimenti soggettivi, compresi la malattia della parte o del difensore, non incidono sull'operatività oggettiva dei termini processuali decadenziali e sugli effetti dell'inerzia processuale; il difensore deve organizzare l'attività professionale in modo da assicurare il compimento degli adempimenti ordinari. È stata inoltre esclusa la rilevanza della permanenza dell'interesse alla decisione, poiché la perenzione opera indipendentemente da tale interesse. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 35 c.p.a.

    Richiamato tra i fondamenti processuali della dichiarazione di estinzione per perenzione.

  • art. 71 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicate alla perenzione del ricorso.

  • art. 81 c.p.a.

    La perenzione consegue oggettivamente alla mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza e al mancato compimento di atti di impulso processuale nel termine annuale; non è superata dalla permanenza dell'interesse alla decisione né da impedimenti soggettivi della parte o del difensore.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni applicate alla dichiarazione e all'opposizione al decreto di perenzione.

Massime di principio

  • La perenzione del ricorso amministrativo per mancata presentazione dell'istanza di fissazione dell'udienza o mancato compimento di atti di impulso processuale nel termine decadenziale opera in modo oggettivo e non dipende dalla permanenza dell'interesse del ricorrente alla decisione.
  • Gli impedimenti soggettivi della parte o del difensore, compresi quelli derivanti da condizioni di salute, non interrompono né sospendono i termini processuali decadenziali e non giustificano la rimessione in termini per l'inerzia processuale.
  • Quando l'opposizione a un decreto di perenzione non deduce alcun atto processuale idoneo a interrompere il termine annuale ed è manifestamente infondata, il giudice può omettere di disporre la rinnovazione di una notificazione nulla, se tale adempimento sarebbe privo di utilità, in applicazione dell'economia dei mezzi processuali.
  • La notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni statali deve essere effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, cui compete ex lege la rappresentanza e difesa in giudizio; la notificazione diretta presso l'amministrazione integra un vizio di nullità sanabile mediante rinnovazione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

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