Cassazione Civile, Ordinanza n. 29233/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
Un consumatore aveva sottoscritto fuori dei locali commerciali un'offerta per la fornitura, installazione e collaudo di pannelli per un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia domestica. Dopo l'installazione e il collaudo erano emersi alcuni vizi; il consumatore, ritenendo inizialmente scaduto il termine di recesso, aveva esercitato il diritto solo in un momento successivo, dopo essersi consultato con un avvocato e avere appreso che poteva ancora svincolarsi dal contratto per inesattezza delle informazioni rese nell'offerta sul diritto di recesso. In primo grado la domanda era stata accolta; la Corte d'appello aveva invece riformato la decisione, ritenendo che, pur essendo l'informativa contenuta nell'offerta non perfettamente aggiornata e indicando un termine di 10 giorni anziché 14, il diritto di recesso fosse stato comunque esercitato tardivamente, anche considerando il termine corretto. Con il primo motivo di ricorso si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 49, 52 e 53 del d.lgs. n. 205 del 2006, sostenendo che l'informazione era inesatta sia quanto alla durata del termine sia quanto alla sua decorrenza, che per la vendita di beni decorreva dalla consegna e non dall'offerta, con conseguente applicazione del termine lungo di 12 mesi previsto in caso di omessa informazione. Con il secondo motivo si denunciava omesso esame di un fatto decisivo, cioè la diversa decorrenza del termine di recesso, indicata nel contratto dalla conclusione dell'offerta ma prevista dalla legge dalla consegna dei beni, con conseguente ulteriore violazione delle norme del codice del consumo. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi fondati, rilevando che l'informazione sul diritto di recesso deve essere corretta e completa: non è sufficiente un richiamo generico o fuorviante a norme non più vigenti o un’indicazione errata del termine, perché ciò non rende pienamente consapevole il consumatore e non impedisce l'applicazione del termine annuale previsto in caso di mancata informazione corretta. Ha inoltre osservato che, in caso di vendita di beni, la decorrenza del termine va dalla consegna e non dalla sottoscrizione dell'offerta fuori dei locali commerciali, sicché l'affermazione della Corte territoriale sulla tardività del recesso non era dirimente e integrava una ragione decisoria viziata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Brescia e ha rinviato alla medesima Corte territoriale in diversa composizione per un nuovo esame, con applicazione del principio secondo cui l'informazione sul recesso deve essere esatta e idonea a rendere il consumatore immediatamente consapevole del corretto termine e della sua decorrenza; il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. n. 205 del 2006
Le informazioni precontrattuali sul diritto di recesso devono essere complete e corrette; un richiamo inesatto o riferito a disposizioni non più vigenti non è idoneo a soddisfare l'obbligo informativo.
art. 52 d.lgs. n. 205 del 2006
"il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti"
Nel caso di vendita di beni il termine di recesso decorre dalla consegna dei beni; l'indicazione contrattuale di una decorrenza diversa è errata e può ingannare il consumatore.
art. 53 d.lgs. n. 205 del 2006
"se…il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale"
Se le informazioni sul recesso non sono fornite correttamente, il termine ordinario si estende fino a dodici mesi; la successiva informazione corretta fa decorrere un termine di quattordici giorni dal suo ricevimento.
Massime di principio
- L'informativa sul diritto di recesso nei contratti conclusi fuori dei locali commerciali deve essere corretta, completa e coerente con la disciplina applicabile: un'informazione inesatta sul numero dei giorni o sulla decorrenza non equivale a una valida informazione.
- Per le vendite di beni concluse fuori dei locali commerciali, il termine di recesso decorre dalla consegna del bene; indicare una diversa decorrenza può indurre il consumatore in errore sulla reale persistenza del diritto.
- Quando il professionista omette di fornire al consumatore le informazioni dovute sul recesso, oppure le fornisce in modo non idoneo perché fuorviante o inesatto, trova applicazione il termine di estensione previsto dalla disciplina di protezione del consumatore.
- Ai fini dell'operatività del termine lungo per l'esercizio del recesso rileva non una qualunque comunicazione, ma la comunicazione corretta delle informazioni prescritte dalla legge.
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