Cassazione Civile, Ordinanza n. 12612/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento induttivo emesso nei confronti di una società in liquidazione, che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi per il 2006. L'Ufficio, sulla base di interrogazioni alla banca dati CLIFO e del raffronto tra fatture attive e passive, determinava un reddito imponibile societario e, conseguentemente, emetteva un ulteriore avviso nei confronti del socio al 50%, imputandogli per trasparenza maggior reddito IRPEF e relative addizionali come utili extracontabili presumibilmente percepiti. Il contribuente impugnava l'atto, ma CTP e CTR respingevano le sue doglianze. In cassazione deduceva: 1) violazione delle norme sul reddito d'impresa e sulle presunzioni, sostenendo che, anche se l'accertamento societario fosse divenuto definitivo per mancata impugnazione, il socio poteva contestare l'entità del reddito di partecipazione e chiedere la rideterminazione del reddito societario, in ossequio alla capacità contributiva; 2) nullità per omessa pronuncia sulla richiesta subordinata di rideterminazione del reddito societario; 3) omesso esame di documenti che, a suo dire, dimostravano un contesto gestionale anomalo e l'esistenza di contenziosi e di una nota di credito rilevante ai fini della ricostruzione del reddito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la definitività dell'accertamento emesso nei confronti della società per omessa impugnazione non precluda al socio, nel giudizio sul proprio avviso, di contestare non solo la mancata distribuzione degli utili ma anche la stessa esistenza e misura dei redditi societari distribuibili. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio per un nuovo esame, limitato alla contestazione del reddito societario al fine dell'eventuale rideterminazione del reddito personale imputato al socio, con rinvio anche per le spese. Il secondo motivo, proposto in via subordinata, è stato respinto in quanto assorbito dall'accoglimento del primo; il terzo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
artt. 39, 40 e 41 D.P.R. 29 settembre 1973
richiamati come base normativa dell'accertamento induttivo del reddito societario
artt. 5, 45 e 47 T.U.I.R.
evocati dal ricorrente per sostenere l'imputazione per trasparenza e la rideterminazione del reddito di partecipazione
artt. 2727 e 2729 c.c.
richiamati in relazione al regime presuntivo utilizzato per l'accertamento e per la contestazione della prova
art. 112 c.p.c.
invocato per denunciare l'omessa pronuncia sulla domanda subordinata di rideterminazione del reddito societario
art. 360, comma primo, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto decisivo
art. 53 Cost.
richiamato dal ricorrente a fondamento del principio di capacità contributiva
Massime di principio
- Se l'accertamento del reddito della società diviene definitivo per mancata impugnazione o per vizi procedurali dell'impugnazione, il socio può comunque contestare nel giudizio sul proprio reddito di partecipazione non solo la mancata distribuzione degli utili, ma anche l'esistenza e l'ammontare del reddito societario presupposto.
- La definitività dell'atto impositivo societario per ragioni di rito non equivale a un accertamento di merito vincolante nel giudizio relativo all'imputazione del reddito al socio.
- Nel rapporto tra accertamento societario e accertamento del reddito del socio, il giudice deve riesaminare la determinazione del reddito societario quando ciò sia necessario per verificare la corretta imputazione per trasparenza al socio.
- In presenza di contestazione del reddito di partecipazione, il socio resta onerato di allegare e provare elementi idonei a incidere sulla quantificazione del reddito imputato, ma tale verifica non può essere preclusa dalla sola mancata impugnazione dell'atto societario.
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