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Sentenza

Sentenza del 30/10/2019 n. 6006 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Operazioni imponibili - Verifiche di conti correnti bancari - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è favorevole all'Amministrazione finanziaria sul piano dell'onere della prova: una volta prodotti i dati delle movimentazioni bancarie, l'Ufficio ha assolto il proprio onere probatorio e spetta al contribuente dimostrare analiticamente l'irrilevanza fiscale di ciascuna operazione. L'esito concreto della sentenza e l'identità delle parti non sono specificati nel testo fornito.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un accertamento fiscale fondato sull'esame dei conti correnti bancari. Ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare i dati e gli elementi risultanti dai rapporti bancari per presumere l'esistenza di operazioni imponibili. Il contribuente, per superare tale presunzione, deve fornire una prova specifica e analitica, indicando per ciascun versamento o movimento bancario la relativa provenienza e dimostrando concretamente che l'operazione è estranea a fatti imponibili.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti.

    La movimentazione bancaria può fondare una presunzione di operazioni imponibili. Il contribuente deve fornire una prova non generica, ma analitica, riferita a ogni singolo versamento o movimento, per dimostrarne l'estraneità a fatti imponibili.

  • Cass. civ. n. 18081/2010

    La pronuncia è richiamata come precedente giurisprudenziale a sostegno dell'inversione dell'onere della prova derivante dall'utilizzo dei dati dei conti correnti bancari.

Massime di principio

  • Quando un accertamento fiscale si basa su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio producendo i dati dei conti correnti e collegandoli presuntivamente a ricavi o redditi non dichiarati.
  • Il contribuente non può limitarsi a contestazioni generiche o a spiegazioni complessive: deve giustificare analiticamente ogni singolo versamento o movimento contestato.
  • È opportuno conservare documentazione idonea a dimostrare la natura non imponibile delle operazioni, come bonifici causali, contratti, fatture, prestiti, restituzioni, trasferimenti tra conti propri o somme di terzi.
  • La presunzione derivante dai dati bancari può essere superata, ma solo mediante una prova concreta, puntuale e coerente con la specifica movimentazione oggetto di accertamento.
  • In assenza di una ricostruzione analitica delle singole operazioni, è probabile che prevalga la ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria.

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