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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21582/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento riferita a due cartelle, nell'ambito delle quali erano stati richiesti tributi IRPEF e IVA per annualità indicate in sentenza. In primo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento del ricorso perché il giudice aveva ritenuto tardiva la costituzione in giudizio dell'amministrazione finanziaria e, di conseguenza, inutilizzabile la documentazione prodotta dall'ente. La corte regionale aveva respinto l'appello dell'ente, affermando in modo sintetico che la doglianza sulla tardività della costituzione non era fondata e aggiungendo che non vi era corretta dimostrazione della regolare notifica degli atti presupposti, con richiamo anche alle eccezioni di prescrizione. In cassazione l'Agenzia ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione, ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione dell'art. 23 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la costituzione era avvenuta tempestivamente entro sessanta giorni e che, per la vicinanza dell'udienza, non poteva operare la decadenza dalla produzione documentale; 3) violazione degli artt. 30, 31 e 47 d.lgs. 546/1992, perché l'udienza era stata fissata prima della scadenza del termine di costituzione e senza rispettare i termini di comunicazione e trattazione; 4) violazione dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 e degli artt. 2946 e 2948 c.c., per l'erronea affermazione circa la mancata prova della notifica regolare degli atti presupposti e la prescrizione. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata era meramente apparente e non consentiva di comprendere il percorso logico della decisione; ha quindi dichiarato assorbiti gli altri motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri tre motivi, ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania e ha rinviato alla medesima corte in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha fondato la decisione sul difetto di motivazione apparente della sentenza di appello: il giudice regionale si era limitato ad affermazioni apodittiche e criptiche sulla non fondatezza della contestazione relativa alla tardiva costituzione, senza spiegare le ragioni della conclusione. Di conseguenza, non è stato esaminato nel merito il tema della tempestività della costituzione o della validità della documentazione prodotta, né gli ulteriori profili relativi agli atti presupposti e alla prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 132, secondo comma, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e percepibile; l'assenza o apparenza della motivazione integra nullità denunciabile in cassazione come error in procedendo.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza del giudice tributario deve essere motivata in modo idoneo a rendere comprensibile il percorso logico decisorio.

  • art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992

    La costituzione della parte resistente nel processo tributario deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione del ricorso; nel caso concreto la ricorrente sosteneva di essersi costituita tempestivamente.

  • art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il termine di venti giorni liberi per il deposito di documenti rileva rispetto all'udienza; nel caso concreto la sua applicazione, a ritroso, era stata posta in rapporto problematico con il termine per la costituzione.

  • art. 30 d.lgs. n. 546 del 1992

    Il presidente fissa la trattazione della controversia dopo la scadenza del termine per la costituzione delle parti.

  • art. 31 d.lgs. n. 546 del 1992

    La data di trattazione deve essere comunicata alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima.

  • art. 47, comma 6, d.lgs. n. 546 del 1992

    In caso di sospensione dell'atto impugnato, la trattazione non deve essere fissata oltre novanta giorni dalla pronuncia.

  • art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973

    La ricorrente ne ha invocato la violazione per sostenere la tempestiva notifica delle cartelle contestate entro il termine decadenziale.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione ordinaria delle pretese azionate.

  • art. 2948 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione breve delle pretese tributarie o degli accessori.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o omissione di motivazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza che si limiti a formule apodittiche o meramente assertive sulla fondatezza o infondatezza di una questione processuale è nulla per motivazione apparente, perché non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice.
  • La motivazione apparente integra un vizio denunciabile in cassazione quando, pur essendo graficamente presente, non renda percepibile il fondamento della decisione e lasci all'interprete il compito di supplire con congetture.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe la nullità della sentenza per difetto di motivazione ed è accolto, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono l'esame del merito della controversia.
  • Nel processo tributario la verifica della tempestività della costituzione e dei termini per il deposito documentale deve essere sorretta da una puntuale applicazione delle scansioni processuali previste dal d.lgs. n. 546 del 1992, non potendo essere risolta con affermazioni meramente probabilistiche o di semplice apparenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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