Cassazione Penale, Ordinanza n. 25478/2025 del 10/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla natura meramente rivalutativa della doglianza e sulla mancanza di un'effettiva deduzione di travisamenti specifici delle prove utilizzate dai giudici di merito.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo, qualificato come vizio motivazionale e travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità penale. Sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito si fosse fondata esclusivamente sul narrato della persona offesa. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle risultanze processuali, attività precluse in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il ricorso non individuava specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate nella sentenza impugnata, la quale aveva invece dato conto della sussistenza del reato contestato e dell'attendibilità della persona offesa, corroborata da riscontri estrinseci.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Richiamato implicitamente per il limite del sindacato di legittimità sui vizi motivazionali e sul travisamento della prova, che non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre il vizio motivazionale in termini meramente assertivi quando la censura mira, in realtà, a una rivalutazione delle prove o a una diversa lettura delle fonti probatorie.
- Il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente individua specificamente l'errore percettivo o rappresentativo del giudice di merito, indicando le emergenze processuali decisive e il modo in cui esse siano state indebitamente considerate.
- La motivazione che valorizza la credibilità della persona offesa, se assistita da riscontri esterni, non può essere utilmente censurata in cassazione con una critica che si limiti a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25441/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25465/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25466/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25467/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25468/2025 del 10/07/2025
- ordinanza_penale · 10 lug 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 25469/2025 del 10/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →