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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25478/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla natura meramente rivalutativa della doglianza e sulla mancanza di un'effettiva deduzione di travisamenti specifici delle prove utilizzate dai giudici di merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo, qualificato come vizio motivazionale e travisamento della prova in relazione all'affermazione di responsabilità penale. Sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito si fosse fondata esclusivamente sul narrato della persona offesa. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle risultanze processuali, attività precluse in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che il ricorso non individuava specifici travisamenti di emergenze processuali analiticamente valorizzate nella sentenza impugnata, la quale aveva invece dato conto della sussistenza del reato contestato e dell'attendibilità della persona offesa, corroborata da riscontri estrinseci.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente per il limite del sindacato di legittimità sui vizi motivazionali e sul travisamento della prova, che non può tradursi in una nuova valutazione del materiale probatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre il vizio motivazionale in termini meramente assertivi quando la censura mira, in realtà, a una rivalutazione delle prove o a una diversa lettura delle fonti probatorie.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo se il ricorrente individua specificamente l'errore percettivo o rappresentativo del giudice di merito, indicando le emergenze processuali decisive e il modo in cui esse siano state indebitamente considerate.
  • La motivazione che valorizza la credibilità della persona offesa, se assistita da riscontri esterni, non può essere utilmente censurata in cassazione con una critica che si limiti a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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