Cassazione Civile, Sentenza n. 12425/2021 del 11/05/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I resistenti contestavano la illegittima determinazione del fondo per la retribuzione di risultato (art. 61, comma 2, lett. a) CCNL 5.12.1996/1997) per l'anno 1993, sostenendo che l'ASUR MARCHE aveva ridotto l'ammontare delle "quote storiche spettanti" e quindi aveva erogato parzialmente la retribuzione di risultato. Questioni correlate: rilevanza degli accordi integrativi regionali e delle delibere regionali/ASL antecedenti al passaggio al nuovo sistema, efficacia dell'accordo di interpretazione autentica del 12.7.2001 e portata delle disposizioni legislative (es. legge n. 537/1993, legge n. 407/1990) e del DPR n. 384/1990.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di ASUR MARCHE, ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda originaria dei dirigenti. Ha enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della formazione del fondo per la retribuzione di risultato ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. a) del CCNL 1994/1997, per "quote storiche spettanti a ciascun ruolo" si intendono quelle determinate sulla base degli accordi regionali vigenti in ciascuna azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art. 61. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
CCNL 5.12.1996 (Area della dirigenza sanitaria, tecnica, professionale, amministrativa del comparto sanità)
articolo 61, comma 2, lettera a)
Disciplina la formazione del fondo per la retribuzione di risultato richiamando la somma complessiva dei fondi di produttività previsti dal DPR 384/1990 e le "quote storiche spettanti" come base di ripartizione; la Corte interpreta tale richiamo come riferito alle quote originariamente determinate, comprese le determinazioni regionali vigenti prima dell'applicazione dell'art.61.
Accordo di interpretazione autentica
12 luglio 2001 (premessa e dispositivo dell'accordo)
Chiarisce che l'espressione "quote storiche spettanti" non si riferisce a quanto effettivamente speso nel 1993 ma alle quote "originariamente determinate" ai sensi degli articoli 57 e seguenti del DPR 384/1990; inoltre fa riferimento agli accordi decentrati vigenti in azienda immediatamente prima dell'applicazione dell'art.61.
D.P.R. 28 dicembre 1990, n. 384
articoli 57 e seguenti (nonché art. 61 citato nel corpo della sentenza)
Regolamentava il sistema dei fondi di produttività nel regime pubblicistico e costituisce la fonte tecnica di riferimento per determinare le "quote storiche" richiamate dal CCNL; la quantificazione deve tener conto dei parametri ivi prescritti (es. limiti massimi di plusorario).
Legge 24 dicembre 1993, n. 537
Prevede la decurtazione (30%) dell'ammontare dei fondi del comparto sanità rispetto agli stanziamenti di riferimento; la decurtazione finale del 30% è pacifica e va applicata.
Legge 29 dicembre 1990, n. 407
Ha disposto la decadenza delle determinazioni basate sul precedente DPR 270/1987 a decorrere dall'1.2.1991 e l'obbligo di applicare gli istituti del DPR 384/1990; pertanto gli atti attuativi antecedenti sono rilevanti nella transizione.
D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359)
Ha limitato l'attribuzione dei fondi di incentivazione agli stanziamenti di bilancio dell'anno 1991, mostrando una tecnica normativa che prende a riferimento lo storico degli stanziamenti aziendali.
Sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione
15 dicembre 2017, n. 30222
Ha precisato che, per la ex-categoria B (laureati non medici), la "quota storica spettante" deve essere determinata sul cd. "massimo spendibile": valore unitario del plus-orario x numero massimo di ore autorizzabili x numero di unità di personale, tenendo conto dei limiti normativi (es. 7 ore settimanali) e della reale consistenza organica nel 1993.
Massime di principio
- Per "quote storiche spettanti" non si deve guardare a quanto effettivamente pagato (quanto "speso") nell'anno di riferimento, ma alle quote "originariamente determinate" secondo le regole del sistema previgente; in pratica si prende come riferimento il montante storicamente attribuibile all'azienda prima del passaggio al nuovo sistema.
- Gli accordi regionali e le determinazioni aziendali antecedenti all'applicazione dell'art.61 del CCNL sono rilevanti: se erano vigenti nell'azienda immediatamente prima dell'applicazione del nuovo CCNL, concorrono a definire le "quote storiche".
- Per il personale confluito nella nuova area (es. laureati non medici/ex-categoria B) la quantificazione della quota storica deve rispettare il criterio del "massimo spendibile" determinabile con i parametri del DPR 384/1990 (valore unitario del plus-orario, limite ore settimanali, numero di unità in servizio nel 1993).
- Non si puo' ricalcolare ex post i fondi basandosi sulle economie conseguite: il richiamo alle "quote storiche" evita un recupero retroattivo delle differenze se non previsto espressamente dalle parti o dalla legge.
- Le delibere o accordi regionali che incidono sulla determinazione dei fondi possono avere natura sia negoziale che autoritativa; la loro rilevanza nel rapporto di lavoro dipende dal contenuto e dal tempo di efficacia (occorre verificare se sono stati tempestivamente impugnati quando si assumevano illegittimi).
- In controversie analoghe verificare sempre: a) quale testo contrattuale e quale interpretazione autentica risultano applicabili; b) quali atti/regolamenti regionali o aziendali erano effettivamente vigenti "immediatamente prima" dell'applicazione del CCNL; c) la consistenza numerica del personale nel 1993 se rilevante per il calcolo del "massimo spendibile".
- Sollecitare prova documentale degli stanziamenti e degli accordi regionali/aziendali storici e, se la questione riguarda atti amministrativi, valutare tempestività e modalità di eventuale impugnazione amministrativa.
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