Sentenza n. 78/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’annullamento: a) dell’ordinanza del Comune di Calenzano del 01.06.2022 n. 142, atto plurimo, notificata a mezzo messo comunale n. 508 (Arlotti) e n. 509 (Trinci) il 06.06.2022; b) degli atti preliminari, presupposti e/o conseguenti e, specificamente: - relazione della Polizia Municipale n. 26/2019 sugli accertamenti 02.07.2019 e 17.10.2019, richiamata sub a).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale plurima del 1° giugno 2022, notificata il 6 giugno 2022, nonché gli atti presupposti e, in particolare, la relazione della Polizia Municipale sugli accertamenti del 2 luglio e del 17 ottobre 2019
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti avevano chiesto l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Calenzano e degli atti presupposti, inclusa la relazione della Polizia Municipale richiamata nell'ordinanza. Prima della decisione nel merito, con nota del 29 ottobre 2025, hanno dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del ricorso. Il testo non espone i motivi di illegittimità originariamente dedotti contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di ricorso. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resti nella disponibilità della parte che lo ha instaurato e che il giudice non possa decidere nel merito quando, prima della trattazione della causa, il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla pronuncia di annullamento. Le spese di lite sono state compensate, anche considerando l'adesione del Comune alla declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel decidere la controversia; il testo non ne esplicita l'interpretazione autonoma.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente, prima della decisione nel merito, dichiara di non avere più interesse alla pronuncia richiesta.
- In applicazione del principio della domanda, il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha instaurato; il giudice non può procedere d'ufficio alla decisione nel merito quando il ricorrente abbia rinunciato alla pronuncia o abbia dichiarato di non avere più interesse.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia di annullamento non determina una decisione sulla legittimità degli atti impugnati, che restano privi di esame nel merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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