Ordinanza n. 1213/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'Ordinanza dirigenziale n. 2 del 25.02.2026 - notificata il 27.02.2026 –recante l’intimazione ai ricorrenti dello sgombero dell’immobile di loro titolarità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti: della Determinazione n. 13 del 28.01.2026, prot. n. 11760 del 06.03.2026, notificata il 07.04.2026 recante la “acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. N. 380/2001 e s.m.i. insistenti sul lotto censito al foglio 196 particella 5922 del catasto del Comune censuario di Sessa Aurunca”, una agli atti presupposti, conseguenziali e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha esaminato la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. e l'ha respinta per assenza del fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto non superata la natura abusiva del manufatto e ha rilevato l'assenza, in capo ai ricorrenti, di un valido titolo legittimante l'occupazione dell'immobile. Non sono state adottate statuizioni sulle spese della fase cautelare, poiché il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale di intimazione allo sgombero dell'immobile e, con motivi aggiunti, determinazione di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale n. 2 del 25 febbraio 2026, notificata il 27 febbraio 2026, con cui era stato loro intimato lo sgombero dell'immobile di loro titolarità. Con motivi aggiunti hanno impugnato anche la determinazione n. 13 del 28 gennaio 2026, recante l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, delle opere edilizie abusive insistenti su un lotto censito al catasto del Comune censuario di Sessa Aurunca, nonché gli atti presupposti, conseguenziali e connessi. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di legittimità dedotti dai ricorrenti.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
acquisizione gratuita al patrimonio comunale di opere edilizie abusive
La disposizione è richiamata quale base normativa della determinazione comunale di acquisizione gratuita delle opere abusive.
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale disciplina della domanda cautelare incidentale; la misura è stata negata per l'assenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo deve essere negata quando non risulti positivamente apprezzabile il fumus boni iuris.
- La natura abusiva del manufatto e l'assenza di un valido titolo legittimante l'occupazione costituiscono, allo stato cautelare, elementi idonei a escludere il fumus boni iuris della domanda proposta contro gli atti di sgombero e di acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
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