Cassazione Penale, Ordinanza n. 12445/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza con cui la Corte d'appello, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato una richiesta di rideterminazione del fine pena tramite il riconoscimento di un pre-sofferto che non era stato computato nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti adottato dal pubblico ministero. La doglianza si inserisce nel quadro dell'esecuzione di una pena inflitta per reati unificati sotto il vincolo della continuazione e mira, in sostanza, a ottenere la detrazione di un periodo di privazione della libertà già sofferto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, con rideterminazione di una pena complessiva inferiore al cumulo materiale, non comporta automaticamente che la differenza residua debba essere imputata alla pena da eseguire. Ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., possono essere computate solo la custodia cautelare e le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato. Poiché il reato continuato va scisso nelle singole violazioni agli effetti della fungibilità tra carcerazioni sofferti per i singoli reati, la richiesta era infondata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
In sede di esecuzione possono essere computate soltanto la custodia cautelare e le pene espiate sine titulo dopo la commissione del reato; non è consentito imputare automaticamente alla pena residua la differenza derivante dalla rideterminazione della pena per continuazione.
art. 81 cod. pen.
Il reato continuato è considerato come un'unificazione giuridica di più violazioni, rilevante ai fini previsti dalla legge, ma non elimina la pluralità dei reati agli effetti del computo delle carcerazioni sofferti per i singoli reati.
art. 137 cod. pen.
Ai fini del computo della pena espiata e della fungibilità delle detenzioni, il reato continuato deve essere considerato come pluralità di reati.
Massime di principio
- Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva non comporta, di per sé, il diritto del condannato a far scomputare dalla pena residua la differenza tra cumulo materiale e pena complessiva rideterminata.
- Ai fini dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen., il computo della pena già sofferta è limitato alla custodia cautelare e alle pene espiate sine titulo, non potendo essere esteso in via automatica a periodi di detenzione riferibili ai singoli reati unificati.
- Il reato continuato opera come fictio iuris e come reato unico solo nei casi espressamente previsti dalla legge; negli altri casi, e in particolare per la fungibilità delle carcerazioni, resta rilevante la pluralità delle violazioni.
- In sede esecutiva, quando si discuta del pre-sofferto relativo a reati in continuazione, occorre scindere la continuazione nelle singole violazioni al fine di verificare la riferibilità concreta della detenzione già sofferta.
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